Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51197 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 51197 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BELLANI MARCO N. IL 08/09/1965
avverso l’ordinanza n. 4961/1995 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del
01/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. LUISA BIANCHI ;
lette/5~ le conclusioni del PG Dot

Data Udienza: 10/11/2015

25677/15

1. Con ordinanza in data 1/4/2015 il Gip del Tribunale di Firenze rigettava
l’istanza presentata da Marco Bellani di restituzione nel temine per impugnare
il decreto penale di condanna n.32204/95, emesso in data 5.12.1995 e
portante la condanna al pagamento di 220.000 lire di multa, rilevando che da
annotazione effettata in data 13.3.2015 dal funzionario addetto al recupero
crediti risultava che era intervenuto il pagamento della pena e delle spese
processuali fin dal 20.5.1996.
2. Il Bellani ha proposto ricorso per la cassazione di tale ordinanza dolendosi:
1) che il provvedimento è stato adottato de plano, in violazione del disposto
degli artt. 127 , 666 e 175 cpp che prevedono il contraddittorio camerale; 2)
della nullità del provvedimento per mancanza di motivazione; 3) che l’istanza
di restituzione in termini non poteva ritenersi tardiva in relazione al
menzionato pagamento, atteso che tale pagamento non era stato effettuato
personalmente ma dalla madre per evitare l’espropriazione forzata e non
poteva pertanto ritenersi prova della effettiva conoscenza del decreto penale;
4) che il decreto penale era stato notificato al difensore di ufficio che però non
gli aveva comunicato l’esistenza di tale provvedimento; 5) che il tentativo di
notifica presso il domicilio eletto non era valido in assenza di ricerche e di
reiterati accessi in date e orari diversi; 5) che l’irreperibilità del destinatario
avrebbe dovuto comportare la revoca del decreto penale.
3. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile. Anche di recente (sez. 3 17/12/20014 n.5930
Rv. 263176) è stato ribadito il principio, già espresso dalla sezioni unite di
questa Corte (sentenza n.14991 del 2006 De Pascalis) secondo cui nel
procedimento per la restituzione in termini, il giudice competente a provvedere
sulla relativa istanza decide “de plano”, a meno che non sia in corso un
procedimento principale con rito camerale, nel qual caso la decisione deve
avvenire nelle medesime forme, perché l’art. 175, comma quarto, cod. proc.
pen. non opera alcun espresso richiamo alle formalità di cui all’art. 127 cod.
proc. pen.
Correttamente l’istanza è stata rigettata, con adeguata motivazione, avendo il
giudice dell’esecuzione rilevato che l’interessato aveva già provveduto a
pagare il decreto penale.
Prive di fondamento sono le ulteriori doglianze formulate senza tenere conto
della circostanza, già richiamata dal gip, secondo cui era intervenuto il
pagamento dell’intero debito relativo al predetto decreto con la conseguenza
della evidente tardività della richiesta di restituzione del termine; richiesta in
cui, tra l’altro, ci si limitava ad affermare di avvenuta conoscenza del decreto
penale in questione solo in data 5 maggio 2014.
Correttamente è stato ritenuto che l’avvenuto adempimento da parte del
Bellaní costituisce prova della avvenuta conoscenza del decreto stesso fin d

Motivi della decisione

momento in cui l’adempimento stesso è avvenuto ed a prescindere dalle
modalità con cui lo stesso è avvenuto o dal soggetto che vi ha provveduto, e
rende pertanto tardiva la richiesta di restituzione in termine di cui si discute
intervenuta a distanza di circa 20 anni.

p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di euro 1000,00.

Così deciso il 10.11.2015

2.Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 1000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

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