Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51196 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 51196 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
POTENZA
nei confronti di:
MERCADANTE LUIGI N. IL 09/03/1989
avverso la sentenza n. 519/2014 TRIBUNALE di POTENZA, del
05/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigl . e Dott. LTIA BIAN HI;
lette/sfé le conclusioni del PG
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Data Udienza: 10/11/2015

24438/2015
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 5/12/2014 il Tribunale di Potenza applicava a
Mercadante Luigi, su concorde richiesta delle parti, la pena, sospesa
condizionalmente, di quattro mesi di arresto ed euro 1333,33 di ammenda,
per la contravvenzione di cui all’art. 186, co.2, lett. C) del codice della strada,

2,50 e 2,2,39.
2. Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Potenza
deducendo violazione di legge in quanto il giudice ha omesso di applicare la
sanzione amministrativa della sospensione della patente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
L’ art. 186, co.2, del Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, contenente il
Nuovo codice della strada, espressamente prevede che all’accertamento del
reato di cui trattasi consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per il periodo ivi determinato; consolidata
è al riguardo la giurisprudenza di questa Suprema Corte ( Cass. 27.3.97,
3254 rv.207880; Cass.6,12.1995, 1633 rv.203721; Cass. 12.5.1995 6437
rv.201898, confermato anche dalle Sezioni Unite, Cass. S.U. 8.5.1996 n. 11
Da Leo; Cass. S. U. 27.5.1998 n.5 Bosio – rv. 210981) secondo cui il giudice
penale deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente anche laddove il giudizio venga definito con il c.d.
patteggiamento, atteso che trattasi di provvedimento che non richiede un
giudizio di responsabilita’ penale, ma consegue di diritto alla sentenza in
questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto
riferimento nell’accordo. Peraltro con il decreto legge n.117 del 2007,
convertito in legge n.160 del 2007, è stato espressamente stabilito, con
l’introduzione di un comma 2 quater nel testo dell’ articolo 186 del codice
della strada, che le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai

per avere in data 11.11.2012 guidato con un tasso alcolernico accertato di

commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su
richiesta delle parti. Parimenti irrilevante è la circostanza che la sospensione
sia stata eventualmente già disposta dal Prefetto, spettando ugualmente al
giudice penale la determinazione, definitiva e autonoma, della durata della
sanzione in esame, rispetto alla quale la durata stabilita, provvisoriamente, in
via amministrativa verrà poi scomputata (sez. IV 5.5.2005 n.27231 rv.

sentenza Bosio ha stabilito che vale la regola prevista in generale per
l’autorità amministrativa dall’art. 218, comma secondo. Dovrà dunque il
giudice determinare tale durata entro i limiti minimo e massimo previsti,
fissandolo in concreto in relazione alla gravità della violazione commessa ed
alla entità del danno apportato, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione
del veicolo potrebbe comportare.
2. Deve pertanto, sul punto, essere annullata la sentenza impugnata che non
ha provveduto in tal senso, con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo
giudizio.
p.t.m.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e
rinvia sul punto al Tribunale di Potenza.

Così deciso in Roma, il 10/11/2015.

232015). Quanto alla determinazione della misura nel caso concreto, la citata

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