Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51195 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 51195 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALLETTO SERENA N. IL 24/03/1985
avverso l’ordinanza n. 29/2015 GIP TRIBUNALE di
CALTANISSETTA, del 27/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
lette/se le conclusioni del PG Do

Ar,<-(2_kluo cAQ Data Udienza: 10/11/2015 23217/15 1. Con ordinanza in data 27/4/2015 il Gip del Tribunale di Caltanissetta rigettava l'istanza presentata ex artt. 666 e 670 cpp volta ad ottenere il rinnovo della notifica del decreto penale di condanna emesso in data 27/2/2014 nei confronti di Alletto Serena; la Alletto sosteneva di non aver avuto conoscenza di tale decreto; affermava che l'atto era stato inviato per raccomandata e, per assenza del destinatario, era stato immesso nella cassetta della posta avviso di deposito all'ufficio postale; recatasi alla posta e ritirata la raccomandata, si accorgeva che la stessa conteneva l'avviso di deposito presso la casa comunale di un atto indirizzato ad Alletto Giada (sua sorella); poichè non si trattava di un atto a lei indirizzato non si recava a ritirarlo; solo il 26/5/2014 aveva avuto conoscenza del predetto decreto, già dichiarato esecutivo e pertanto tempestivamente aveva presentato opposizione in data 6/6/2014. Il Gip rigettava l'istanza rilevando che l'opposizione del 6/6/2014 era stata dichiarata inammissibile atteso che il decreto era stato dichiarato esecutivo in data 22/4/2014 a seguito di rituale notifica in data 7/4/2014; rilevava altresì che con la predetta opposizione, con cui si era anche chiesta la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 cpp, l'imputata aveva dimostrato di avere esatta conoscenza del provvedimento emesso nei suoi confronti onde non poteva accedersi alla richiesta difensiva di rinnovare la notifica per consentire l'impugnazione. 2. Il difensore, avv.to Daniele Tipo, propone ricorso per la cassazione di tale ordinanza dolendosi, con un unico articolato motivo, della mancanza e/o mera apparenza della motivazione che ha fatto leva sulla tardività dell'opposizione per sostenere la piena conoscenza del decreto; prospetta la violazione degli artt. 461 c.p.p. e 3, 24 e 111 Cost., e ribadisce che solo in data 26/5/2014 la Alletto aveva avuto effettiva conoscenza del decreto penale, a seguito della notifica a mani proprie del decreto penale di condanna, già esecutivo; atto contro cui era stata proposta il 6/6/2014 l'opposizione ex art. 461 cpp. 3. Il ricorso è inammissibile. Correttamente l'istanza è stata rigettata avendo il giudice dell'esecuzione rilevato che l'interessata aveva già esperito, sia pure con esito negativo, il rimedio della opposizione tardiva. Si è formata dunque sulla questione una preclusione che impediva una ulteriore deduzione della stessa questione in sede esecutiva, come può ricavarsi dal disposto dell'art. 670, terzo comma, cpp a norma del quale è prevista la competenza del giudice dell'esecuzione solo ove la richiesta di restituzione nel termine non è già stata proposta o, a maggior ragione, decisa dal giudice dell'impugnazione e comunque nel rispetto del termine di cui all'art. 175 cpp, nella specie ampiamente decorso essendosi adito il giudice dell'esecuzione a distanza di circa un anno dalla opposizione a decreto penale Motivi della decisione o dichiarata inammissibile e senza che tale provvedimento negativo sia stato fatto oggetto, a quanto risulta, di ricorso per cassazione. 2.Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 300,00 a titolo di sanzione pecuniaria. dichiara inammissibile il ricorso e condanna .Ejj ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 300,00. Così deciso il 10.11.2015 p.q.m.

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