Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51191 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 51191 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
MILANO
nei confronti di:
CATTURINI PAOLO N. IL 01/04/1973
avverso la sentenza n. 1547/2013 GIUDICE DI PACE di MILANO, del
05/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del
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che ha concluso per

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Data Udienza: 10/11/2015

17635/2015

1. Con sentenza in data 20 dicembre 2014 il giudice di pace di Milano
assolveva Catturini Paolo dal reato di cui all’art. 590 cp, aggravato ex art. 191
cds, perché il fatto non costituisce reato. Riteneva il predetto giudice che non
fosse possibile ricostruire con precisione l’incidente avvenuto il 9/4/2012 nel
corso del quale Marianelli Lucilla era stata urtata dall’auto condotta
dall’imputato mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La ragazza,
che stava facendo attività fisica di podista nella zona Montagnetta di San Siro,
mentre attraversava via Terzaghi sulle strisce pedonali veniva investita
dall’auto dell’imputato proveniente dalla sua sinistra e colpita al ginocchio,
riportando la frattura pluriframmentaria del piatto tibiale esterno con
affossamento del ginocchio sinistro.
2. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di appello di Milano lamentando violazione di legge
e difetto di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b).
Si rileva che
erroneamente la sentenza afferma che all’imputato non era stata contestata
alcuna violazione del codice della strada e che la stessa è apodittica e non
tiene conto delle risultanze processuali nella parte in cui ritiene che la persona
offesa, podista, stesse correndo anche nella fase dell’ attraversamento
dell’incrocio, circostanza smentita dalla stessa parte offesa che ha riferito di
aver attraversato a passo veloce, avendo notato l’auto dell’imputato ferma
che però aveva ripreso la marcia propria quando ella aveva iniziato
l’attraversamento, tanto che il Catturini si era scusato affermando che non
l’aveva vista;
rileva che è illogica la motivazione assolutoria fondata
sull’impossibilità di accertare l’esatto punto d’urto, attesa la certezza che la
Marianelli fu investita sulle strisce pedonali e che il Catturini la investi con la
parte anteriore della sua vettura, essendo distratto, come si legge in
sentenza, nel punto in cui il giudice ha riportato la testimonianza di Guida
Diego Giacinto, che ha precisato che” il conducente dell’ auto non aveva visto
la signorina passare perchè impegnato a guardare nella parte opposta”, cosi
confermando quanto riferito dalla p.o. in querela circa le scuse ricevute dal
Catturini, per non averla vista. Appare poi assolutamente carente, illogica,
incomprensibile la motivazione laddove, per escludere l’elemento soggettivo
della colpa, si è limitata a rilevare che la presunzione di colpa a carico di due
conducenti di veicoli in collisione prevista dal codice civile (art.2054 c.c.) non
si applica al campo penale. Lamenta che la suddetta conclusione è
completamente avulsa da una doverosa valutazione dell’elemento soggettivo
del caso di specie secondo i principi fissati da questa Suprema Corte.
3. Nell’interesse dell’imputato il difensore, avvocato Antonio Maria Caleca, si
oppone all’accoglimento del ricorso evidenziando che il giudice di pace è
pervenuto a sentenza di assolutoria con una motivazione corretta, basata
sull’esame di tutte le risultanze processuali che però non avevano consentito
di sciogliere i dubbi circa la condotta delle due parti coinvolte che impedivano

RITENUTO IN FATTO

di valutare la misura delle loro responsabilità in merito alla causazione
dell’evento.
Sottolinea come nessuna infrazione al codice della strada sia stata contestata
all’imputato dalla polizia stradale.

1. Il ricorso merita accoglimento.
Ed invero, come correttamente osservato dal Procuratore ricorrente , questa
Corte, nel caso di investimento di pedone, ha affermato, con giurisprudenza
consolidata (sez.4 sentenza n. 20027 del 16.4.2008; sez. 4 sentenza
n.33207 del 2.7.2013 Rv. 255995 ) che, per escludere la colpa del conducente
di auto, occorre affermare la colpa esclusiva del pedone, che si realizza solo in
presenza di una duplice condizione. Per la prima condizione, occorre che il
conducente si sia venuto a trovare, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di
diligenza e prudenza, nell’ oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di
osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo inatteso. La
seconda è che nel comportamento del conducente non sia ravvisabile nessuna
violazione delle norme del codice della strada e di quelle di comune prudenza.
Nella specie il capo di imputazione aveva evidenziato uno specifico profilo di
colpa nei confronti del Catturini consistente nella violazione dell’art. 191 cds
che regola appunto il comportamento del conducente nei confronti del
pedone. Tale profilo di colpa doveva essere indagato a prescindere dal fatto
che nell’immediatezza non fossero state elevate contravvenzioni da parte
della polizia stradale intervenuta. Infatti l’addebito colposo, anche a titolo di
colpa specifica, prescinde dalla eventuale, concorrente responsabilità
amministrativa, spettandone l’accertamento con piena autonomia alla autorità
giudiziaria ove per il fatto venga instaurato procedimento penale.
Di tale profilo non si è fatta alcun carico la sentenza impugnata che nulla ha
riferito al riguardo nemmeno indicando quale siano state le circostanze in cui
si è svolto l’incidente ed in particolare la direzione di marcia del veicolo
rispetto al pedone e la possibilità di avvistamento dello stesso a distanza.
La sentenza, incentrando il proprio giudizio assolutorio solo sulla mancanza di
certezza in merito alla esatta ricostruzione dell’incidente, non ha in alcun
modo considerato il comportamento dei due utenti della strada,
l’automobilista ed il pedone, nei reciproci rapporti. Come opportunamente ha
ricordato il procuratore ricorrente, le regole della circolazione stradale in
centri abitati impongono al conducente di vigilare al fine di avvistare possibili
situazioni di pericolo rappresentate anche dalla presenza di pedoni
fuori dagli spazi ai medesimi riservati, e di tenere una condotta di guida
adeguata alle concrete situazioni di luogo e di tempo, moderando la velocità
secondo l’occorrenza e arrestando la marcia del veicolo, al fine di prevenire il
rischio di un investimento. Circa i doveri di attenzione del conducente nei
riguardi
dei pedoni,
si è sottolineato che grava sul conducente l’obbligo di ispezionare
continuamente la strada che sta per impegnare, mantenendo un costante
controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e del i
traffico e di prevedere tutte quella situazioni che la comune esperienza

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.Alla luce di tali osservazioni, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata
debba essere annullata per non avere considerato tali
rilevanti principi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace
di Milano.
Così deciso in Roma, il 10/11/2015.

comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti
della strada (sez. 4, 13 ottobre 2005, Tavoliere).
Al fine di escludere la responsabilità del conducente è, perciò, necessario che
lo stesso sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella
oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne i movimenti,
specie se attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre che nessuna
infrazione alla norme della circolazione stradale, che possa assumere
rilevanza rispetto all’evento, ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile
nel suo comportamento.

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