Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5119 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5119 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONTE ANTONIO N. IL 07/12/1957
avverso la sentenza n. 1055/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
18/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/11/2013, la Corte di appello di Bari, in riforma di
quella del G.U.P. del Tribunale di Bari di condanna di Conte Antonio per il delitto
di cui all’art. 9, comma 2, legge 1423 del 1956, riduceva la pena inflitta ad anni
uno di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
La Corte dava atto che il difensore dell’imputato, munito di procura speciale,
all’udienza del 18/11/2013 aveva rinunciato ai motivi di appello concernenti la

luogo per il proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
2. Ricorre per cassazione il difensore di Conte Antonio, deducendo violazione
di legge penale e vizio di motivazione.
La Corte non aveva speso alcuna motivazione per disattendere le
argomentazioni difensive concernenti l’inesistenza del reato contestato; il
provvedimento era, quindi, viziato.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per essere stato dedotto per motivi non
consentiti nel presente giudizio.
In effetti, a seguito della valida rinuncia dei motivi di appello concernenti la
responsabilità dell’imputato per il reato contestato, l’imputato non può riproporre
in sede di legittimità questioni che abbiano formato oggetto di motivi di appello
ai quali ha rinunciato.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso 1’11 dicembre 2014

I Consigliere estensore

Il Presidente

responsabilità di Conte; la Corte ne prendeva atto ed osservava che non vi era

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