Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51189 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 51189 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARKU KELER N. IL 03/05/1973
avverso la sentenza n. 831/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del
che ha concluso per
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Uditi difensor Avv. -rc;
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Data Udienza: 10/11/2015

13286/2015
RITENUTO IN FATTO

2.Ha presentato ricorso per cassazione l’imputato deducendo i seguenti
motivi:
1) Violazione di legge in relazione all’art. 295, co.2, art. 296, col., 165 co.1 e
3, art. 169 co.4 e 179 ccp. L’appellante si duole della pretesa illegittimità del
decreto di latitanza emesso a carico di Marku Keler dal Gip del Tribunale di
Milano in data 12.9.2008, e chiede declaratoria di nullità del decreto, degli
atti susseguenti e della sentenza di primo grado. A sostegno della richiesta,
l’appellante rileva che il verbale di vane ricerche, posto a fondamento del
decreto, dà meramente atto dell’esito negativo di tutte le attività investigative
effettuate dalla polizia giudiziaria, sulle quali tuttavia nulla è dato sapere non
essendovi alle stesse il minimo accenno; in tale situazione non ci sarebbe
prova della volontarietà della sottrazione al provvedimento restrittivo. La
Corte di appello ha ritenuto invece che le ricerche siano state esaustive non
potendosi all’epoca procedere ad ulteriori ricerche dell’indagato anche
all’estero in mancanza di qualsiasi riferimento certo sul luogo di presunto
domicilio, genericamente indicato “in Albania o Olanda” o “presso la sorella
Flora in Italia”; richiama a sostegno la recente decisione delle Sezioni unite
di questa Corte (n.18822 del 2014) che impone di approfondire le ricerche
qualora dalle indagini risultino concreti elementi che denotano la presenza in
un determinato luogo all’estero della persona ricercata; nella specie, secondo
il ricorrente, si sarebbero trascurati dati importanti e precisamente il fatto che
il Keler è stato poi arrestato nel giugno 2012 nel suo paese d’origine,
l’Albania, in particolare nella città ove risiedeva e lavorava come tassista con
regolare licenza; il fatto che le autorità italiane ben sapevano che Keler aveva
due sorelle in Italia; il fatto che in occasione di un precedente arresto (per
altri fatti) avvenuto a Bari il 25.6.2007 egli si sottoponeva tranquillamente ai
controlli di frontiera per imbarcarsi e dunque era evidentemente fornito di
documento di identità noto alla polizia giudiziaria; in nessuno di tali luoghi,
valide piste investigative, si è ritenuto quantomeno di tentare di rintracciare
l’imputato . 2) Violazione di legge per mancanza e manifesta illogicità di
motivazione in punto di identificazione dell’imputato, nel “Gazi” o “Keli” delle
intercettazioni, basata sulla sola testimonianza del teste maresciallo Posca.
3) Difetto di motivazione in relazione all’accertamento del reato ex art. 74
dpr 309/90 per non avere Corte rispettato i criteri che legittimano la
motivazione per relationem, non avendo mai effettuato alcun richiamo a
specifiche argomentazioni logico giuridiche della sentenza di primo grado;
lamenta anche il ricorrente che la Corte non fatto nemmeno riferimento alle

1.La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 16/12/2014, in parziale
riforma, della sentenza del Tribunale di Milano del 23/4/2010 che aveva
ritenuto Marku Keler responsabile del reato di cui all’art. 74 dpr 309/90 (capo
A) e dei reati fine ex art. 73 stesso dpr (Capi D e E), confermava
l’affermazione di responsabilità e, riconosciuta la continuazione con i reati già
giudicati con altra sentenza irrevocabile, rideterminava la pena in complessivi
anni 18 e mesi 8 di reclusione.

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CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non merita accoglimento risultando infondati o manifestamente
infondati i motivi proposti.
2.11 primo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello, nel delibare la
questione, ha rilevato che il decreto di latitanza risultava emesso in base a
ricerche esaustive non potendosi all’epoca procedere a ricerche ulteriori
dell’indagato, anche all’estero, in mancanza di qualsiasi riferimento certo sul
luogo di presunto domicilio, genericamente indicato dall’appellante in Albania
o Olanda o presso la sorella Flora in Italia; la Corte ha basato tale conclusione
sulla deposizione del teste maresciallo Posca, svolta in sede di rinnovazione
del dibattimento, secondo il quale all’epoca dei fatti l’indagato si spostava
continuamente tra l’Italia, l’Olanda e l’Albania, senza alcuna fissa dimora
nemmeno in Italia dove nello stesso giorno si spostava da Martellago a Pisa e
lui stesso ha ammesso di aver pernottato solo due notti dalla sorella Flora;
anche la sua affermazione della perdurante ed ininterrotta presenza in Albania
era smentita dai fatti ed in particolare dall’arresto eseguito il 25.6.2007
dall’Interpol a Bari. E’ stata dunque fornita compiuta e corretta motivazione
sulla rispondenza delle ricerche effettuate ai principi fissati da questa Corte e
in particolare a quelli da ultimo ribaditi dalle Sezioni unite, (n.18822 del 2014)
richiamati anche dall’imputato, secondo cui le ricerche effettuate dalla polizia
giudiziaria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. pen. non devono necessariamente
comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della
dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, anche le ricerche all’estero
quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 169, comma 4, dello stesso
codice, pur essendo dovere della polizia giudiziaria compiere le ricerche e
svolgere le relative indagini in modo tale che le stesse risultino esaustive al
duplice scopo di consentire al giudice di valutare, in sede di adozione del
decreto di latitanza, da un lato, l’impossibilità di procedere alla esecuzione
della misura custodiate per l’assenza di ulteriori elementi che consentano di
pervenire al rintraccio dell’imputato, e, dall’altro, la volontarietà del ricercato
di sottrarsi alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti. Solo ove
dalle indagini emergano concreti elementi che denotino la presenza in un
determinati luogo all’estero della persona ricercata, la polizia giudiziaria sarà
chiamata ad attivare gli strumenti di cooperazione internazionale, atti a
consentire il rintraccio dell’imputato, in vista della eventuale instaurazione del
procedimento di consegna attraverso i canali della collaborazione giudiziaria.
Tali affermazioni sono richiamate del tutto impropriamente con il presente

nuove risultanze probatorie emerse all’esito della rinnovazione del
dibattimento. 4) Difetto di motivazione in relazione ai singoli aumenti di
pena disposti a titolo di continuazione sia per quanto concerne i fatti di cui alle
lettere D) ed E) del presente procedimento, sia per i reati satellite della
sentenza irrevocabile posta in continuazione; in particolare la Corte da atto
che non si è raggiunta prova certa dell’ammontare dello stupefacente
sequestrato e poi comunque lo ritiene nell’ordine di 1,5 per ogni cessione,
giungendo ad applicare un aumento di 4 anni e 8 mesi , senza fornire
sufficiente motivazione.

6. In conclusione
il ricorso deve essere rigettato e l’imputato deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.
p.q.m.

ricorso dal momento che giudici di merito hanno rilevato che in nessun modo
risultavano dagli atti notizie precise di un possibile luogo dove rintracciare il
Keler, che siano state ignorate .
3.E’ inammissibile il motivo di ricorso volto a contestare la identificazione
dell’attuale ricorrente nel Gazi o Keli delle telefonate avendo la Corte di appello
(pagg. 12, 13) già preso in considerazione analoga doglianza e chiarito che,
pur in assenza di una analisi vocale tra la voce dell’imputato e quella delle
conversazioni intercettate, resa impossibile dalla latitanza cessata solo nel
giugno 2007, la identificazione emergeva con certezza dai controlli effettuati e
riferiti in dibattimento dal maresciallo Posca in relazione ai riferimenti personali
contenuti all’interno delle telefonate, chiaramente indicativi di suoi congiunti,
sorelle e nipoti, e confermata dai suoi spostamenti e da accertati movimenti
anche di somme di denaro. Di modo che la censura risulta ad un tempo priva
di specificità e volta unicamente ad una rivisitazione del merito.
4. Non sussiste l’eccepito difetto di motivazione in relazione all’accertamento
del reato ex art. 74 dpr 309/90 atteso che la Corte di appello ha richiamato
espressamente la motivazione e le conclusioni raggiunte al riguardo dalla
sentenza di primo grado dando peraltro ampiamente conto degli esiti della
disposta rinnovazione del dibattimento con la assunzione, alla presenza
dell’imputato, del teste mar.11o Posca già sentito in primo grado e con
l’interrogatorio dell’imputato stesso; atti il cui contenuto è riferito dalla
sentenza nel senso della piena conformità della testimonianza a quanto già era
stato dichiarato e della dichiarata estraneità alle accuse da parte dell’imputato.
Del tutto corretta pertanto è la affermazione di responsabilità, peraltro
ampiamente motivata (pagg. 13 e 14), fondata sulla riscontrata attività dei
correi di importazione e smercio in Italia di cocaina svolta con continuità ed
organizzazione di mezzi e con ripartizione di compiti tra i vari soggetti. Anche
sul punto il ricorso è in parte privo di specificità e in parte manifestamente
infondato.
5.Anche l’ultimo motivo non merita accoglimento. A differenza di quanto
sostiene il ricorrente, gli aumenti a titolo di continuazione sono stati motivati
singolarmente in relazione ai vari fatti delittuosi. Con particolare riferimento di
quelli di cui alla sentenza irrevocabile posta in continuazione, con la quale
Marku Keler era stato condannato alla pena di anni 10 di reclusione ed euro
70.000 di multa, si è reputato equo e proporzionato ai fatti l’aumento di un
anno di reclusione per il reato di cui al capo B2), in ragione della quantità di
droga ceduta pari a kg. 3,1 di cocaina, e l’aumento di mesi otto di reclusione
per ciascuno dei restanti capi di imputazione, B3, B4, B6 che, pur relativi a
cessioni di quantitativi non accertati di cocaina, sono stati ritenuti comunque
riferiti a quantitativi consistenti di cocaina (ca. 1 kg e 1/2) secondo il dato
emerso dalle conversazioni intercettate.

Rigetta il ricorso e condanna
processuali.

il

ricorrente

al pagamento delle spese

Così deciso il 10.11.2015

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