Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51181 del 23/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 51181 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VERDELLI ALDO N. IL 18/07/1962
avverso la sentenza n. 641/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
16/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

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Data Udienza: 23/10/2015

Ritenuto:

– – che la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 16/12/2014, ha confermato la sentenza
del Tribunale di Reggio Emilia del 23/04/2013 di condanna di Verdelli Aldo per il reato di cui
all’art. 527 c.p. in relazione alla commissione di atti osceni in luogo pubblico;
– – che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la manifesta illogicità della
motivazione in ordine alla effettiva sussistenza di atti di natura masturbatoria posti in essere

potuto vedere , stante la distanza di venti metri dall’imputato nonché la presenza di una siepe
e di alberi, unicamente la testa e le spalle dell’imputato;
– – che la doglianza è inammissibile;
– – che infatti la sentenza impugnata ha spiegato che la posizione e la vicinanza dei testi oculari
all’imputato ha permesso loro di constatare chiaramente i movimenti inequivocabilmente
percepibili come masturbatori (teste Lusetti : “ho visto il movimento della mano andare in
avanti”) anche in ragione della intensificazione degli stessi al passaggio di alcune bambine, in
tal modo dovendo escludersi che il soggetto stesse soddisfacendo invece un urgente bisogno
fisiologico;
– -che, a fronte di tale logica motivazione, la doglianza mossa, nell’evocare elementi
squisitamente fattuali, si risolve nel contestare non già la motivazione del provvedimento
impugnato bensì la valutazione

della prova finendo tra l’altro per prospettare una

inammissibile lettura alternativa degli elementi acquisti al processo;
– – che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell’art.
616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle
spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende,
della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.000,00

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2015

Il Presidente
Aldo Fiale

giacché il teste Checchi, la cui deposizione è stata valorizzata dai giudici di merito, avrebbe

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