Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51181 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 51181 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FUGAZZA LUCIANO N. IL 13/05/1946
avverso la sentenza n. 429/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
22/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Q-n ()-cl o
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E.
che ha concluso per _e
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i-difensor Avv.

1CC

Data Udienza: 07/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Luciano FUGAZZA, ritenuto responsabile, con doppia sentenza conforme (corte appello
Genova 22-6-2012 e tribunale Carrara 8-3-2011) del reato di falsità in scrittura privata
per aver formato un contratto di telefonia mobile con la falsa firma di Lorenzelli Roberto
di cui faceva poi uso, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, avverso la
sentenza di secondo grado, deducendo, con un primo motivo, violazione di legge e vizio

del reato in quanto la consulenza grafologica del PM aveva dato esito incerto quanto alle
sigle apposte sul contratto, sul quale era tra l’altro presente il timbro della ditta
Lorenzelli non potendo quindi escludersi che la sottoscrizione fosse di altro dipendente e
che l’uso da parte dell’imputato del documento falso fosse stato inconsapevole. Inoltre il
Lorenzelli non aveva subito alcun danno in quanto alla stipula non era seguita la
conferma per omesso recesso dall’attivazione, avendo la persona offesa impedito
l’attivazione stessa con conseguente assenza di un suo debito verso il gestore.
2. Vizio di motivazione ed errata applicazione della legge penali erano dedotti, con il
secondo motivo, in punto di diniego di attenuanti generiche, del tutto immotivato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile con conseguente inapplicabilità, per effetto della mancata
instaurazione del rapporto processuale di impugnazione, della causa estintiva della
prescrizione maturata successivamente alla pronuncia di secondo grado.
2. Le doglianze proposte, manifestamente prive di fondamento, costituiscono mera
riproduzione di questioni puntualmente esaminate e motivatamente disattese nella
sentenza impugnata.
3. Quanto alla consulenza grafologica del PM, di cui si assume l’esito incerto quanto alle
sigle apposte sul contratto, il ricorrente trascura che, in base a tale accertamento,
valorizzato dalla corte del territorio, le firme per esteso erano con certezza attribuibili a
lui, che figurava pure come soggetto stipulante il contratto di telefonia con la Wind,
nulla autorizzando quindi l’ipotesi, in presenza del timbro della ditta Lorenzelli, che la
sottoscrizione fosse di altro dipendente e che l’uso da parte dell’imputato del falso
documento potesse essere stato inconsapevole.
4. Nè è corretto l’assunto dell’assenza di danno in capo al Lorenzelli per aver esercitato il
recesso dall’attivazione sia perché, come osservato in sentenza, alla p.o. era stato
addebitato un costo di € 600, sia perché è comunque sufficiente la finalità del danno
altrui, alternativa a quella del proprio vantaggio, nella specie indiscutibilmente
ricorrente.

2

di motivazione in punto di riconoscimento della sussistenza degli elementi costituitivi

5. Del pari prive di qualunque consistenza le censure relative al diniego di attenuanti
generiche, da un lato in presenza di adeguata motivazione (avendo la corte genovese
fatto riferimento ai numerosi precedenti penali), dall’altro in mancanza della
prospettazione degli elementi positivi che legittimerebbero la concessione.
6. Seguono, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, le statuizioni di cui all’art. 616
codice di rito, determinandosi in C 1000, in ragione della natura della questione

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 7.11.2013

Il consigliere estehsore

Il Presidente

dedotta, la somma di spettanza della cassa ammende.

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