Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5118 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5118 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONFORTINO LUIGI N. IL 31/08/1963
avverso la sentenza n. 2879/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
11/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 11/12/2014

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza deliberata 1’11 ottobre 2013 la Corte di Appello di Bari
riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Bari, sezione distaccata di
Altamura, del 20 aprile 2011 e riduceva ad anno uno e mesi tre di reclusione la

comma 2, I. n. 1423/56, contestatogli per avere violato le prescrizioni inerenti la
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
a mezzo del difensore, il quale ha lamentato:
a)

la nullità assoluta della sentenza per mancanza di motivazione in ragione

dell’omessa indicazione dei motivi per i quali aveva confermato il giudizio di
colpevolezza, aderendo così alle argomentazioni del Tribunale, senza confrontarsi
con le specifiche doglianze espresse nell’impugnazione quanto alla natura casuale
ed episodica della violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione, non
accompagnata dalla volontà di far perdere le proprie tracce o di commettere reati;
b) nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine al reato di cui al capo
b), per il quale era stata confermata la responsabilità senza tener conto che la
descrizione della condotta, tenuta dal ricorrente e consistita nell’indicare le
generalità del fratello, era troppo ingenua per essere vera, non potendo il ricorrente
sperare di sfuggire ai conseguenti controlli da parte degli operanti, che avrebbero
rivelato la sua vera identità. Inoltre, l’incolpazione era stata formulata il giorno
successivo con possibili imprecisioni.
c) Nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine alla determinazione del
trattamento sanzionatorio, che appare ingiusto e sproporzionato in assenza delle
indicazioni delle relative ragioni e dei criteri di commisurazione impiegati.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel giudizio
di legittimità e comunque connotati da manifesta infondatezza.
1.11 ricorrente assume del tutto infondatamente che la motivazione della
sentenza impugnata si sarebbe limitata al richiamo “per relationern” dell’apparato
giustificativo della sentenza di primo grado, senza offrire una propria riflessione
autonoma sui temi posti con l’appello; in realtà, il provvedimento ha esaminato le
fonti di prova acquisite, ne ha vagliato criticamente il portato dimostrativo, ha
disatteso le contestazioni difensive in ordine alla casualità della violazione
1

pena inflitta all’imputato Luigi Confortino in relazione al delitto di cui all’art. 9,

.I.

dell’obbligo di soggiorno con argomenti efficaci e razionali. In particolare, è stato
rilevato come per integrare la fattispecie di reato ascritta al ricorrente non sia
richiesta una condotta abituale, ripetuta nel tempo, essendo sufficiente anche un
unico episodio di allontanamento dal comune di residenza col quale si trasgredisca
allo specifico e chiaro obbligo imposto col decreto impositivo della misura di
prevenzione; parimenti irrilevante è stato ritenuto che il Confortino non avesse
commesso altri reati o non avesse intenzione di dileguarsi, dal momento che

di prevenire la commissione di ulteriori reati, non lesivi di altro bene giuridico.
1.1 In riferimento al delitto di cui al capo b), la sentenza in verifica ha
chiaramente indicato le ragioni della decisione di conferma del giudizio di
colpevolezza, fondate sulla constatazione del fatto che, con l’assunzione dell’identità
del fratello, l’imputato aveva tentato di impedire l’accertamento della violazione
commessa e quindi di guadagnare l’impunità, una volta scoperto in luogo diverso
dal comune di residenza. Ha quindi disatteso anche i rilievi difensivi sulla pretesa
ingenuità di condotta del ricorrente in relazione agli inevitabili controlli cui sarebbe
stato sottoposto dopo il controllo, ritenendoli a ragione del tutto infondati, stante la
piena dimostrazione del fatto di reato. Per contro, le censure articolate in ricorso
riproducono gli stessi argomenti già disattesi e lamentano “possibili deduzioni
imprecise” per il fatto che l’accertamento della vera identità del Confortino sarebbe
stato effettuato il giorno successivo al controllo, senza però curarsi di specificarle e
di dimostrarle.
1.2 Inoltre, anche in merito al trattamento sanzionatorio la sentenza non ha
affatto ignorato le richieste difensive, al punto da avere sostanziosamente ridotto la
pena inflitta dal Tribunale e da avere esposto in modo esaustivo il calcolo della pena
rideterminata.
Pertanto, la motivazione risulta effettiva, compiuta e logicamente strutturata
sulla scorta di una disamina diretta del materiale probatorio e dei motivi di censura
proposti dalla difesa, sicchè sotto ogni profilo considerato assolve efficacemente alla
sua funzione di esternare le ragioni della decisione; si sottrae dunque alle doglianze
mosse in modo del tutto pretestuoso e generico col ricorso.
Per le considerazioni svolte il ricorso risulta inammissibile in tutte le sue
deduzioni; ne discende la condanna del proponente al pagamento delle spese
processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione
di tale tenore, della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

2

vengono puniti dalla norma incriminatrice comportamenti ritenuti pericolosi al fine

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2014.

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