Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51177 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 51177 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZARROUK TAHAR N. IL 21/03/1972
avverso la sentenza n. 30/2011 TRIBUNALE di ANCONA, del
21/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
(.)-Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E. A2
che ha concluso per _0~ (-1.1~

n-rei:51AZ)

Udito, per la parte civile, l’Avv. f ),
(Udit difensor Avv. i

A P- P51

e C)

O

c

Data Udienza: 07/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 21-6-2012, il tribunale di Ancona, confermando quella del Giudice
di pace della stessa sede, riconosceva la responsabilità di Tahar ZARROUK per il reato di
lesioni personali in danno di Enayatollah Khortalab.
2.

Con il ricorso proposto tramite il difensore l’imputato eccepisce preliminarmente la
prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla sentenza impugnata,
chiedendo in via principale l’annullamento della sentenza, anche in ordine alle

Morteza in quanto nel contempo imputati per reati collegati commessi lo stesso giorno
in danno reciproco.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

La questione di inutilizzabilità delle testimonianze della persona offesa e del teste
Morteza perché imputati per reati commessi lo stesso giorno in danno dell’imputato, si
appalesa non manifestamente infondata in presenza di un contrasto nella
giurisprudenza di legittimità tra l’orientamento che propende per l’inutilizzabilità di tali
dichiarazioni (Cass. 29770/2009, 1898/2010) e quello che invece le considera
utilizzabili (Cass. 12976/2012).

2.

L’ammissibilità del ricorso rende operativa la prescrizione del reato, eccepita dal
ricorrente, che si è verificata dopo la pronuncia di secondo grado (il 12-8-2012 + mesi
quattro e giorni undici di sospensione = 23-12-2012). La causa estintiva va pertanto
dichiarata con conseguente annullamento della sentenza impugnata agli effetti penali e
rinvio a quelli civili al giudice civile competente per valore in grado di appello (Cass.
Sez. U, 40109/2013). Spese di parte civile al rescissorio.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per
prescrizione e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Roma, 7.11.2013

Il consi Here es ens re

Il Presidente

statuizioni civili, per inutilizzabilità delle testimonianze della persona offesa e del teste

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