Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51172 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 51172 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMPANIELLO STEFANO N. IL 04/07/1973
avverso la sentenza n. 876/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
02/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P-. A
che ha concluso per
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Udito, pe,r-b parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. A.

11 A C32-11

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Data Udienza: 07/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Stefano CAMPANIELLO, ritenuto responsabile, con doppia sentenza conforme (corte
appello Lecce 2-7-2012 e tribunale della stessa sede 16-11-2010) del reato di furto, ha
proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, avverso la sentenza di secondo
grado, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 420 quater cod. proc. pen. per
mancata dichiarazione di contumacia e conseguente mancata notifica dell’estratto

motivo si deduce nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. per mancata comunicazione
del rinvio dell’udienza per impedimento di un difensore all’altro difensore e al
prevenuto, che aveva ricevuto soltanto l’ordine di traduzione per la prima e per la
seconda udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è tardivo.
2. Premesso che la sentenza aveva fissato per il deposito della motivazione il termine di
novanta giorni, scadente il 1-10-2012, successivo a giorno festivo (termine che veniva
rispettato in quanto il deposito avveniva in tale data), il termine di quarantacinque
giorni per proporre ricorso scadeva, essendo stata dichiarata l’assenza per rinuncia
dell’imputato, detenuto per altra causa, il 15-11-2012, mentre l’impugnazione era
proposta soltanto l’11-12-2012.
3. Oltre a tale assorbente profilo di inammissibilità del gravame, si osserva che le
questioni processuali prospettate sono comunque palesemente sprovviste di
fondamento.
4.

La mancata dichiarazione di contumacia e la conseguente mancata notifica dell’estratto
contumaciale della sentenza non integrano violazione di legge dal momento che, come
appena osservato, l’imputato, detenuto per altro, aveva rinunciato a comparire essendo
stato quindi dichiarato assente per tale ragione.

5. Né è ravvisabile la nullità, lamentata con il secondo motivo, ex art. 178 lett. c) cod.
proc. pen. per mancata comunicazione al secondo difensore del rinvio dell’udienza per
impedimento del primo. Ciò perché, come dimostra l’accesso agli atti consentito dalla
natura della doglianza, non vi era stato rinvio dell’udienza avendo il PG rassegnato le
proprie conclusioni, ma solo un differimento al 2-7-2012 per consentire ai difensori di
rassegnare le proprie. Del resto, anche in caso di rinvio per impedimento di un
difensore, l’altro, non impedito, non avrebbe avuto diritto alla comunicazione
dell’udienza di rinvio, diritto che peraltro non spetta neppure al difensore impedito
(Cass. 20863/2011, 26168/2009).

2

contumaciale della sentenza presso il carcere dove si trovava detenuto. Con un secondo

6.

Del pari manifestamente infondate le doglianze relative all’omessa notifica al prevenuto
che, risultando aver rinunciato a comparire sia alla prima che alla seconda udienza, ha
mostrato piena conoscenza, anche in fatto, delle scansioni del giudizio con conseguente
possibilità di esercizio del diritto difesa, mentre nessuna eccezione risulta essere stata
sollevata all’udienza del 2-7-2012.

7.

La mancata instaurazione di un regolare rapporto processuale di impugnazione preclude
l’applicabilità della prescrizione del reato, maturata successivamente alla sentenza di

8.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni di cui all’art. 616
cod. proc. pen..

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 7.11.2013

Il consigliere estensore
fl Sì

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Presidente

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secondo grado.

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