Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5117 del 11/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 5117 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUNO LUIGI N. IL 25/01/1961
avverso la sentenza n. 1641/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
04/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

.

1. Con sentenza del 4/11/2013, la Corte di appello di Salerno confermava
quella del G.U.P. del Tribunale di Salerno di condanna di Bruno Luigi alla pena di
anni due di reclusione per avere in più occasioni procurato e ceduto al sodalizio
camorristico Esposito – Frappaolo numerose armi comuni e da guerra, con
l’aggravante di cui all’art. 7 legge 203 del 1991.
Secondo la Corte, tutti i correi erano appartenenti ad associazioni

dell’associazione era dimostrata dai sequestri eseguiti; la condotta di Bruno era
attestata dai collaboratori Riccio e Frappaolo, assolutamente attendibili e che
avevano reso dichiarazioni concordanti e precise; anche La Pietra Carmine e
Calise Gennaro avevano riferito dell’attività di commercio di armi esercitata da
Bruno e dal complice Massimo Di Mauro; la pena era ritenuta congrua.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Bruno Luigi, deducendo mancanza di
motivazione: la Corte aveva negato le attenuanti generiche senza spiegarne il
motivo e non aveva esposto alcuna considerazione logica e nessuna
argomentazione giuridica. Niente la Corte aveva scritto per confutare le
argomentazioni difensive esposte nei motivi di impugnazione: in particolare la
difesa aveva fatto rilevare le contraddizioni in cui erano caduti i collaboratori di
giustizia e aveva dimostrato di essere stato per un lungo periodo detenuto o in
stato di detenzione domiciliare; se la Corte avesse ritenuto che il periodo di
commercio delle armi era diverso da quello indicato nel capo di imputazione, vi
sarebbe stata una nullità del decreto di rinvio a giudizio in mancanza di specifica
contestazione.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Benché sinteticamente, la Corte territoriale ha motivato sulla responsabilità
di Bruno nella cessione delle armi al clan camorristico, attribuendo piena
attendibilità ai due collaboratori principali, sottolineando la concordanza delle
loro dichiarazioni e richiamando anche quelle di altri due collaboratori; benché
non esplicitamente affrontata, la circostanza dei periodi di detenzione di Bruno
non è stata considerata decisiva, tenuto conto che essa copre un periodo
ristretto e, quindi, non smentisce la versione resa dai collaboratori.

camorristiche operanti sul territorio; il possesso di armi da guerra da parte

Con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la
Corte esclude la possibilità di riconoscerla, tenuto conto della gravità delle
condotte e dell’ambiente criminale in cui Bruno era immerso: motivazione
sicuramente adeguata.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale

esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso l’11 dicembre 2014

Il Presidente

ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA