Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51168 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 51168 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIBIO GIUSEPPE N. IL 20/12/1951
avverso la sentenza n. 2800/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
10/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 22/05/2015

In fatto e in diritto
Sibio Giuseppe ha proposto personalmente ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte
di appello di Bari del 10.2.014 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari, di
condanna per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ha
dichiarato non doversi procedere per le violazioni relative alla mensilità da marzo a giugno 2006
perché estinte per prescrizione, rideterminando la pena.

presupposto che non fosse possibile notificargli il decreto penale, inizialmente richiesto nei suoi
confronti; di conseguenza il P.M. aveva disposto il procedimento per citazione diretta. Secondo il
ricorrente, il Pubblico Ministero avrebbe omesso di richiedere al GIP nuovo decreto penale di
condanna, benché dalle ricerche anagrafiche disposte dallo stesso PM ed eseguite dai CC fosse
emerso che l’imputato era domiciliato e reperibile in Triggiano viaAldo Moro 37 procedendo con il
giudizio di citazione diretta,
Il ricorso è manifestamente infondato
L’eccezione sollevata dal ricorrente riguarda la mancata emissione di decreto penale di condanna

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per difficoltà insorte nella prima notifica. La decisione del Pubblico

Ministero di non richiedere nuovamente il decreto penale ma di optare per la diversa soluzione
processuale del procedimento per citazione diretta dell’imputato non integra alcuna nullità del
giudizio, instauratosi a seguito della citazione diretta„ attenendo alle scelti non sindacabili in
questa sede, dell’organo dell’accusa.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile
Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 1.000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il aS 2.015

Il ricorrente denuncia la nullità del giudizio di primo grado in quanto disposto sull’erroneo

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