Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51165 del 27/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 51165 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BINDI ATTILIO N. IL 01/04/1963
avverso l’ordinanza n. 275/2014 GIUDICE DI PACE di LUCCA, del
04/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/se e le conclusioni del PG Dott.
es.9

Data Udienza: 27/11/2015

Ritenuto in fatto
1. Con provvedimento reso all’udienza del 04/02/2015, il giudice di pace di
Lucca, in relazione al procedimento a carico di Attilio Bindi, per il reato di lesioni,
ha ritenuto che la durata della malattia provocata alla parte civile superasse la
durata di venti giorni, ha dichiarato la propria incompetenza per materia e ha
disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Lucca.
2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai

2.1. Con il primo motivo, si lamenta l’abnormità strutturale del provvedimento
dichiarativo dell’incompetenza, in quanto adottato con la forma dell’ordinanza e
non della sentenza.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta l’abnormità sostanziale dell’ordinanza in
relazione all’art. 511, comma 4, cod. proc. pen., in quanto la decisione del
giudice di pace era stata fondata sulla documentazione medica allegata alla
querela e solo per questa ragione presente nel fascicolo del giudice di pace.
3. È stata depositata memoria ad opera della parte civile.

Considerato in diritto
1. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta
connessione logica, sono inammissibili.
L’ordinanza dettata a verbale con la quale il giudice di pace trasmette gli atti al
P.M., dichiarando la propria incompetenza per materia, va qualificata come
sentenza, suscettibile di dare luogo a conflitto di competenza, a norma dell’art.
28 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10947 del 03/02/2011, Sanzari, Rv. 249720).
Né, d’altra parte, potrebbe sostenersi la ricorribilità per cassazione della
sentenza in questione sul rilievo che si tratterebbe di provvedimento “abnorme”.
Come chiarito da Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, ricorre
l’abnormità strutturale nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non
attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero
di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale
nel senso che esso esprime l’esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma
in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla
legge, ossia completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni
ragionevole limite (carenza di potere in concreto); laddove l’abnormità
funzionale va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al
pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel
corso futuro del procedimento o del processo, giacché solo in questo caso il
pubblico ministero può ricorrere per cassazione, lamentando che il conformarsi al

1

seguenti motivi.

provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo, mentre negli
altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice.
E, all’evidenza, non ricorre, nel caso in esame, alcuna delle ipotesi appena
indicate.
Tale ricostruzione del sistema neppure pone problemi di legittimità costituzionale
(Sez. 4, n. 10581 del 20/09/1995, Capitano, Rv. 202930).
In effetti, la garanzia assicurata dall’art. 111, comma settimo, Cost., quanto alla
ricorribilità in Cassazione delle sentenze per violazione di legge, presuppone,

nozione sostanziale di sentenza, caratterizzata dalla sua decisorietà e, per
quanto qui rileva, dalla sua definitività, ossia dalla sua attitudine, in assenza di
altro rimedio idoneo a consentire il controllo di legittimità da parte dell’organo
giurisdizionale di vertice individuato dalla Carta fondamentale, a determinare un
pregiudizio irreparabile per la parte soccombente.
Ora, è agevole rilevare che, al di là del modulo formale prefigurato dal
legislatore, la decisione sulla competenza assume un contenuto processuale,
suscettibile di essere ulteriormente sindacato sia parte del giudice che dovesse
successivamente essere investito del procedimento, attraverso la possibilità di
sollevare, ove si ritenga, a propria volta incompetente, il conflitto disciplinato
dagli artt. 28 ss. cod. proc. pen. e devoluto alla Corte di Cassazione, sia da parte
del giudice dell’impugnazione – e, quindi, in ultima istanza, ancora da parte della
Corte di Cassazione -, per il caso che, al contrario, venga ritenuta sussistente la
competenza a decidere.
La non ricorribilità del provvedimento del quale si discute preclude l’esame del
secondo motivo che investe il materiale probatorio utilizzato per la concreta
decisione assunta.
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione
delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 27/11/2015

Il Componente estensore

Il Presidente

quale che sia la qualificazione formale del provvedimento giurisdizionale, una

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