Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51164 del 06/11/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51164 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MATARRELLI DAMIANO N. IL 06/08/1978
avverso la sentenza n. 831/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
01/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
p}
Data Udienza: 06/11/2013
.1.
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gioacchino Izzo, ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Sarra, il quale si riporta al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.
Matarrelli Damiano propone ricorso per cassazione contro la
sentenza della Corte d’appello di Lecce che, in parziale riforma della
generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, eliminando la
confisca della bicicletta in sequestro.
2.
A sostegno del ricorso propone i seguenti motivi:
a. inosservanza od erronea applicazione della legge penale con
riferimento agli articoli 56 del codice penale e 192 del codice
di procedura penale, nonché mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione.
b. inosservanza od erronea applicazione della legge penale con
riferimento all’articolo 56, comma 3, del codice penale,
nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione.
c. inosservanza od erronea applicazione della legge penale con
riferimento all’articolo 56, comma 4, del codice penale,
nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione.
d. inosservanza od erronea applicazione della legge penale con
riferimento all’articolo 62, numero 4, del codice penale,
nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione.
e. inosservanza od erronea applicazione della legge penale con
riferimento all’articolo 99, comma 4, del codice penale,
nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione.
f.
inosservanza od erronea applicazione della legge penale con
riferimento all’articolo 69 del codice penale, nonché
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione. Difetto di bilanciamento delle attenuanti
generiche con le aggravanti contestate.
1
sentenza del tribunale di Brindisi, ha dichiarato le circostanze attenuanti
g
inosservanza od erronea applicazione della legge penale con
riferimento all’articolo 133 del codice penale, nonché
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione. Eccessività della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
inammissibile perchè tutti i motivi proposti sono affetti da genericità ed
attengono a valutazioni di merito che hanno trovato nelle sentenze di
primo e secondo grado, unitariamente e sistematicamente considerate,
adeguata motivazione.
2. I motivi, pur denunciando formalmente violazione di legge,
costituiscono, con tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito già
disattese dai Giudici di appello, oltre che censure in punto di fatto della
sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli
elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare
la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del
giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di
legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua
motivazione esente da vizi logico-giuridici.
3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 – dep.
24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa
delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare
in Euro 1.000,00.
p.q.rn.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 novembre 2013
DEPOSITATA IN CANCELLERIA’
ente
1. Il ricorso proposto dal Matarrelli è apodittico e comunque