Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51163 del 27/11/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51163 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
QUARANTA GIUSEPPE N. IL 25/08/1958 parte offesa nel
procedimento
ADELHEID MAUTHE DEGERFELD MITZY SOPHIE PETRA N. IL
21/04/1961 parte offesa nel procedimento
c/
CUNIBERTI BARBARA N. IL 05/08/1977
MONTICELLI PAOLO N. IL 02/11/1985
PILLA TOMMASO
SORGI ALAIN N. IL 08/07/1984
FOGHINO COSTANZA N. IL 25/10/1989
SOATTO FRANCESCA N. IL 14/03/1987
FUMAGALLI DANIELA
CUNIBERTI MASSARA PAOLA
RIPANTI DAVIDE N. IL 08/11/1978
MURATORE GIOVANNA N. IL 21/07/1956
avverso il decreto n. 8564/2014 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
10/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
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Data Udienza: 27/11/2015
Ritenuto in fatto
1. Nell’interesse di Giuseppe Quaranta, Sophie Petra Mitzy e di Adelheid Mauthe
Degerfeld, persone offese e querelanti, viene proposto ricorso per cassazione
avverso il decreto di archiviazione emesso il 10/12/2014 dal G.i.p. del Tribunale
di Torino, in relazione al procedimento penale n. 8936/2014 R.G.N.R.
Lamentano i ricorrenti che la decisione
de plano in ordine alla richiesta di
archiviazione, nonostante la tempestiva opposizione proposta, aveva leso il loro
diritto alla fissazione dell’udienza camerale.
Considerato in diritto
1.
I ricorsi sono inammissibili, dal momento che contestano in termini
assolutamente generici la possibilità – invece, astrattamente esistente, ai sensi
dell’art. 410, comma 2, cod. proc. pen., – di provvedere con decreto sulla
richiesta di archiviazione, nonostante il deposito di un atto di opposizione, e non
si accompagnano ad alcuna deduzione in ordine all’insussistenza, in concreto, dei
presupposti per provvedere con decreto.
2. Alla pronuncia dì inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la
condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché
al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in
ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
osì deciso in Roma il 27/11/2015
2. È stata depositata memoria nell’interesse di Paolo Monticelli.