Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51162 del 27/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 51162 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BOLOGNA
nei confronti di:
.60 tv o Q. A
113-05NI
-70, IVAN N. IL 14/06/1969
avverso l’ordinanza n. 2959/2015 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
12/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
1ette/stie le conclusioni del PG Dott. ‘i -140,A: a_
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A.A._

CLAA.

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•-,–VV4.> WL • \

Data Udienza: 27/11/2015

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 12/03/2015 il G.i.p. del Tribunale di Bologna non ha
convalidato il fermo disposto dal P.M. presso tale Tribunale nei confronti di Ivan
Bonora, ritenendo insussistente il concreto pericolo di fuga.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ha proposto
ricorso per cassazione, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di
legge, rilevando: a) che il delitto per il quale si procede (furto in abitazione
pluriaggravato) consente, in ragione dei limiti edittali previsti, l’emissione del

riconoscimenti operati e dell’inidoneità dell’alibi prospettato a dimostrare
l’impossibilità del Bonora di essere presente presso l’abitazione della persona
offesa negli orari in cui il delitto era stato consumato; c) che del pari era
sussistente il pericolo di fuga.
A quest’ultimo riguardo, il ricorrente osserva: a) che l’indagato, già sottoposto a
controllo di polizia il 05/03/2015, “si trova ad essere, contrariamente ad ogni sua
aspettativa, contattato dalla polizia per essere rintracciato e quindi non forniva,
nell’immediatezza, informazioni utili in tal senso”; b) che tale circostanza rende
evidente che l’indagato avesse, anche solo potenzialmente, la possibilità di
trovare accoglienza presso persone ubicate in altre parti del territorio nazionale;
c) che, pertanto, era ragionevole che il Bonora, pur senza meditare un
immediato e definitivo trasferimento da Bologna, stesse organizzando la fuga,
ossia un provvisorio allontanamento nell’intento di far calmare le acque; d) che
la presentazione in questura del Bonora era da attribuire al fatto che egli vi si era
recato per motivi non attinenti alla vicenda del furto in abitazione; e) che, una
volta giunto in questura ed essersi reso conto della presenza della donna alla
quale egli stesso e la sua convivente avevano affidato beni facenti parte della
refurtiva, il Bonora era ormai consapevole della necessità di un suo immediato
allontanamento.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
Concentrando l’attenzione sui profili relativi al pericolo di fuga – la cui
insussistenza è di per sé sola idonea a giustificare il provvedimento adottato – si
osserva che siffatto requisito deve riposare su elementi specifici, dotati di
capacità di personalizzazione e desumibili da circostanze concrete (Sez. 1, n.
5244 del 10/01/2006, Salaj, Rv. 234066).
Il ricorso appare fondato su dati congetturali e non indica alcun obiettivo
elemento dal quale desumere sia la dedotta possibilità del Bonora di essere
accolto da terzi in altre parti del territorio nazionale, sia, in radice, la stessa
volontà di allontanamento, sia pure temporaneo, laddove il provvedimento

provvedimento di fermo; b) che sussiste la gravità indiziaria, a fronte dei

impugnato sottolinea che non è indicato il motivo della convocazione in questura
del Bonora e fornisce una spiegazione alternativa dell’occultamento dei gioielli incompatibile con l’affermata volontà di allontanamento – che non appare
manifestamente illogica.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 27/11/2015
Il Presidente

Il Componente estensore

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