Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51161 del 27/11/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51161 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIORGINI MIRCKO N. IL 07/09/1966 parte offesa nel procedimento
c/
CAMPIOLI PAOLO N. IL 01/01/1961
GABBRINI ANGELA N. IL 13/04/1954
avverso il decreto n. 2006/2012 GIP TRIBUNALE di SIENA, del
15/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/se, fte le conclusioni del PG Dott.
Q
,
.
Ar,
Uditi d
n
sor Avv.;
Data Udienza: 27/11/2015
Ritenuto in fatto
1. Con decreto del 15/07 – 03/09/2014 il G.i.p. del Tribunale di Siena ha
disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di Paolo Campioli e
Angela Gabbrini, rilevando che l’opposizione alla richiesta di archiviazione non
allegava temi probatori specifici e ulteriori rispetto a quelli già investigati e che la
notitia criminis era infondata.
2. Nell’interesse della persona offesa Mircko Giorgini è stato proposto ricorso per
cassazione, con il quale si lamenta violazione di legge, rilevando che il giudice
valutazione di merito in ordine alle richieste istruttorie formulate
Considerato in diritto
1. Il ricorso – che si concentra esclusivamente sul profilo motivazionale relativo
alle richieste istruttorie – è inammissibile per manifesta infondatezza, dal
momento, che nell’atto datato 30/10/2012, l’opponente si limitava a richiedere
al giudice per le indagini preliminari di ordinare “la prosecuzione delle indagini
preliminari indicando al Pubblico Ministero le ulteriori indagini da eseguire e il
termine per il compimento di esse”.
E, tuttavia, l’art. 410, comma 1, cod. proc. pen. impone all’opponente di
indicare, a pena di inammissibilità, l’oggetto dell’investigazione suppletiva, ossia
i temi dell’indagine (nel caso di specie, assolutamente mancanti) e i relativi
elementi di prova, che neppure sono specificati, talché neanche indirettamente si
può desumere quale sarebbe l’auspicata direzione delle indagini.
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione
delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 27/11/2015
Il Componente estensore
Il Presidente
aveva omesso di fissare l’udienza camerale, formulando una anticipata