Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51160 del 27/11/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51160 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROSAS PAMELA N. IL 20/03/1986
avverso la sentenza n. 21/2013 TRIBUNALE di ORISTANO, del
24/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/Ø le conclusioni del PG Dott. AA,0_,0
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Data Udienza: 27/11/2015
Ritenuto in fatto
1. Il difensore di Pamela Rosas propone istanza di restituzione nel termine per
proporre ricorso per cassazione, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di
Oristano ha confermato la decisione di primo grado che l’aveva condannato alla
pena di giustizia e al risarcimento dei danni in relazione ai reati di cui agli artt.
582 e 594 cod. pen.
Assume l’istante: a) che il Tribunale, nel dispositivo del 24/09/2014, aveva
indicato il termine di 45 giorni per il deposito della motivazione; b) che il
difensore autore del ricorso per cassazione, si era recato presso la cancelleria
penale, per avere notizie sull’avvenuto deposito della sentenza; c) che l’addetta
alla cancelleria aveva loro dato risposta negativa; d) che, in occasione del
successivo accesso del giorno 08/01/2015, il difensore aveva appreso che la
sentenza era stata depositata il 30/10/2014.
Considerato in diritto
1. La richiesta è infondata.
È esatto che integra fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la
restituzione nel termine per l’impugnazione, l’errata informazione ricevuta dalla
cancelleria circa l’omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito;
tuttavia, l’istante ha l’onere di provare rigorosamente il verificarsi del fatto
ostativo al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e non può limitarsi
ad allegare, come nel caso di specie, a sostegno del proprio assunto dichiarazioni
provenienti da lui o da altri difensori interessati (Sez. 6, n. 21901 del
03/04/2014, G, Rv. 259699)
2. Alla pronuncia di rigetto consegue, in forza del principio desumibile dall’art.
616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta e condanna la ricorrente al pagamento delle spese.
Così deciso in Roma il 27/11/2015
Il Componente estensore
Il Presidente
18/12/2014, sia il precedente difensore di fiducia, avv. Ettore Fenu, che il