Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5116 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5116 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ISOLLARI OLTJON N. IL 25/08/1974
avverso la sentenza n. 33/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 25/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. stgrayneszleo Wackin o
che ha concluso per e 1.,novrayry iDbrì lezs Ute
,

ce&

Udito r la parte civile, l’Avv

Data Udienza: 19/12/2013

RITENUTO IN FATTO
Stp,. Avvt , tti . r30tY”,

riciandocondii dell’odierno ri-

1. La Corte d’Appello di Trent6

corrente ‘SOLARI OLTJON, con sentenza n.51 del 25.2.2013, confermava la sentenza di condanna emessa 1’11.10.2011 nei confronti dello stesso dal Tribunale di
Bolzano, con condanna alle spese del grado.
Il giudice di prime cure aveva ritenuto l’Isolari colpevole del reato di cui agli

na di anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, oltre alla pena accessoria dell’ interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e ordinando la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro) per
avere, in concorso con Isollari Mirel, giudicato separatamente, illecitamente trasportato ed importato in Italia, occultandolo all’interno del pannello posteriore
sinistro del baule dell’autovettura Mercedes Classe A, condotta da Isollari Mirel,
un quantitativo di cocaina corrispondente a 3.790 dosi medie giornaliere.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione ISOLARI
OLT3ON, con l’ausilio, del proprio difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art.
173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen:
a. omessa motivazione in merito alla censura di inutilizzabilità dei tabulati
telefonici acquisiti.
Il ricorrente deduce che, sebbene la localizzazione di persone attraverso il
cellulare non interferisca sulla libertà e segretezza delle comunicazioni e pertanto
non necessiti di autorizzazioni, nel caso di specie sarebbero stati violati l’art.696
cod. proc. pen e la Convenzione di Bruxelles del 29/5/2000 e il Protocollo Nazionale del 8/11/2001, in quanto sarebbero stati “pedinati” soggetti che si trovavano fuori del territorio nazionale.
L’omesso ricorso alla collaborazione giudiziaria degli Organi competenti per
territorio avrebbe determinato secondo tale tesi l’inutilizzabilità dei tabulati.
b.

mancanza di elementi probatori a sostegno della penale responsabilità

dell’imputato.
Il ricorrente deduce che la sentenza non ha motivato in ordine agli elementi
attraverso i quali si é attuata l’ipotesi di reato. La stessa è basata solo su spunti
indiziari. La prova fondante della responsabilità di concorso nel reato sarebbe
rappresentata, infatti, dalla circostanza che i due soggetti fossero in Italia alla
data del 26/8/09. E tale elemento rappresenterebbe un semplice indizio.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con trasmissione
degli atti alla Corte territoriale per nuovo esame.

2

artt. 110 cod. pen., 73 co. 1 e lbis lett. a) Dpr. 309/90 (condannandolo alla pe-

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

2. La sentenza di appello ha correttamente e compiutamente motivato, sia
in ordine alla doglianza di inutilizzabilità della localizzazione attraverso gps che in
ordine agli elementi che hanno determinato il convincimento della penale responsabilità dell’imputato.

mato che l’attività di indagine volta a seguire i movimenti di un soggetto ed a localizzarlo, controllando a distanza la sua presenza in un dato luogo in un determinato momento attraverso il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS)
costituisce una forma di pedinamento eseguita con strumenti tecnologici, non assimilabile in alcun modo all’attività di intercettazione prevista dagli artt. 266 e
seguenti cod. proc. pen.; essa non necessita, quindi, di alcuna autorizzazione
preventiva da parte del giudice per le indagini preliminari poiché, costituendo
mezzo atipico di ricerca della prova e rientra nella competenza della polizia giudiziaria (così sez. 2, n. 21644 del 21.5.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542).
Altre pronunce avevano affermato il principio che sono utilizzabili i risultati
della localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto
GPS) degli spostamenti di una persona sul territorio, acquisiti attraverso le annotazioni di servizio della polizia giudiziaria circa le coordinate segnalate dal sistema di rilevamento, in quanto costituiscono il prodotto di un’attività di investigazione atipica assimilabile al pedinamento e non alle operazioni di intercettazione
(sez. 4, n. 48279 del 27.11.2012, Lleshi ed altri, rv. 253953).
Nell’analizzare una doglianza quale quella odierna era stato poi affermato
che le relazioni redatte dalla Polizia giudiziaria a seguito delle attività di osservazione, controllo e pedinamento effettuate in territorio estero sono utilizzabili nel
procedimento penale anche se non siano state precedute da una richiesta di assistenza giudiziaria. (Sez. 6, n. 41396 del 13.10.2009, D’Ottavi ed altro, rv.
245020, fattispecie inerente ad un servizio di osservazione, pedinamento e controllo effettuato dalla Polizia italiana nel territorio di Malta).
Informare l’A.G. del Paese estero, in tali casi, attiene a profili di opportunità
nei rapporti tra Stati, ma non vulnera la piena utilizzabilità della prova anche
quando i pedinamenti, materiali o telematici, avvengano su territorio estero senza coinvolgere ad alcun livello lo Stato interessato dagli stessi.

3. Infondata si palesa anche la censura rivolta alla motivazione del provvedimento impugnato laddove si afferma che la sentenza sarebbe fondata su un
quadro probatorio non in grado di superare la soglia del ragionevole dubbio, ma

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Quanto al primo motivo, questa Corte ha di recente condivisibilmente affer-

su spunti indiziari che molto spesso non sono altro che meri sospetti di reato nei
confronti del ricorrente. In particolare, sarebbero tali l’assenza di un lavoro da
parte del ricorrente sebbene si trattasse di un cittadino albanese che transitava
sul territorio nazionale, il fatto che egli ed il correo erano stati in precedenza attenzionati dalle forze dell’ordine e che sono stati trovati in possesso di distinte di
versamento di danaro ritualmente trasferito all’estero. Inoltre il ricorrente lamenta che sarebbe stato quasi invertito l’onere probatorio ritenendo non sufficientemente provati da parte della difesa i motivi per cui il ricorrente si trovava

In conclusione secondo il ricorrente le circostanze che due coimputati fossero in Italia alla data del 26 agosto 2009 anche se al volante di diverse autovetture avrebbe delineato di per sé l’elemento fondante del ritenuto concorso nel reato da parte del ricorrente e, conseguentemente, sarebbe stato sufficiente per i
giudici del merito per l’affermazione della responsabilità.
In realtà, come pare evidente, quella che viene proposta codice questo giudice di legittimità è una rilettura degli elementi di fatto che sono stati alla base
dell’intervenuta condanna e su cui il giudice del merito ha ampiamente motivato.
Ebbene, sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui
vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si
saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa
la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti
(tra le varie, cfr. vedasi questa Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n.
23528 del 6.6.2006).
Ancora, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l’illogicità della
motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni
difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24
del 24.11.1999, Spina, RV. 214794).
Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall’art.
606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del giudice di merito,
ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente
significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà
della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazio4

in Olanda.

ni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (sez. 2, n. 21644 del
13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542)
Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.
Non c’è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità
di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali.
E ciò anche alla luce del vigente testo dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc.
pen. come modificato dalla I. 20.2.2006 n. 46. Il giudice di legittimità non può

valutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una
versione alternativa del fatto (la presenza del ricorrente, sul territorio dello Stato, per motivi leciti), senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da
cosa tale illogicità vada desunta.
Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere evincibile
dal testo del provvedimento impugnato. Com’è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte la sentenza deve essere logica “rispetto a sé stessa”, cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione
secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da “altri atti del processo”, purché specificamente
indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di
questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in
un ennesimo giudice del fatto.
Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo” costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto “travisamento della

prova” che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, fungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove),
prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all’interno
della decisione.
In altri termini, vi sarà stato “travisamento della prova” qualora il giudice
di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad
esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse
dell’imputato). Oppure dovrà essere valutato se c’erano altri elementi di prova
inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma -occorrerà ancora ri-

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Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una ri-

badino- non spetta comunque a questa Corte Suprema “rivalutare” il modo con
cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova.
Per esserci stato “travisamento della prova” occorre che sia stata inserita
nel processo un’informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure
si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia.
In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale sia l’atto

Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere
carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito.
Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano
manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza
della Corte d’Appello di Bolzano alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva. Il ricorrente non contesta il travisamento di una specifica prova, ma
sollecita a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali non consentito in
questa sede di legittimità .
I giudici del gravame di merito con motivazione specifica, coerente e logica hanno, infatti, dato conto (cfr. pagg. 3- 5 della motivazione della Corte
d’Appello di Bolzano) delle varie fasi dell’attività di P.G., trasfuse poi
nell’espletata istruttoria dibattimentale, che hanno portato al sequestro in Bolzano, presso l’area di servizio autostradale “Laimburg Ovest” dell’ingentissima
quantità di cocaina e all’incriminazione dell’odierno ricorrente e del correo Isollari
Mirel. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede
una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto
sin qui detto un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle

spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma 19 dicembre 2013.

che contiene la prova travisata o omessa.

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