Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5116 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5116 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASABURI CARLO N. IL 03/09/1965
avverso la sentenza n. 5408/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31/1/2013, la Corte d’appello di Milano, in sede di rinvio
a seguito di annullamento da parte di questa Corte limitatamente alla
determinazione della pena, sostituiva la pena detentiva di un mese di reclusione
con la corrispondente sanzione pecuniaria di euro 1.140 di multa, confermando
nel resto la sentenza impugnata.

Ricorre per cassazione il difensore di Carlo Casaburi, deducendo

violazione di legge penale e processuale: la pena detentiva non poteva essere
inflitta, nemmeno se convertita in pena pecuniaria, atteso che, trattandosi di
reato di competenza del Giudice di Pace, avrebbe dovuto essere applicata la
pena pecuniaria prevista dall’art. 52 D. L.vo 274 del 2000.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, in cui si sottolinea che
il motivo proposto nel primo ricorso per cassazione era stato frainteso dalla
Quinta Sezione di questa Corte: nonostante fosse stata dedotta l’illegalità di una
pena detentiva irrogata per un reato di competenza del giudice di pace, la Corte
aveva ritenuto che il motivo di ricorso avesse ad oggetto l’illegittimità della
pronuncia da parte del Tribunale su reato di competenza del Giudice di pace. La
motivazione della sentenza di annullamento era, quindi, inconferente e ha
fortemente limitato l’ambito di decisione della Corte territoriale.
Secondo il ricorrente, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., non può essersi
formato giudicato sulla parte della sentenza relativa alla

species di pena

applicata all’imputato.
Il ricorrente insiste nelle precisate conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

A prescindere dalla motivazione che l’ha sorretta, la sentenza di
annullamento con rinvio emessa dalla Quinta Sezione di questa Corte è chiara:
a) nel rigettare il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente – come in questa
sede – denunciava l’illegalità della pena detentiva inflitta dal Tribunale di Milano
per un reato di competenza del Giudice di Pace; b) nell’accogliere solo il secondo
motivo di ricorso, avente ad oggetto la mancanza di motivazione sul rigetto della
richiesta di conversione della pena detentiva; c) nell’assegnare al giudice di
2

2.

rinvio – come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata – solo il compito di
provvedere sulla richiesta di conversione della pena detentiva (che il giudice di
rinvio ha accolto).

Del resto, è evidente che, per accedere al tema della conversione della pena
detentiva, la Corte non poteva che avere respinto in precedenza il motivo di
ricorso relativo alla sua illegalità: se tale motivo di ricorso fosse stato accolto, il

Non sussiste, pertanto, la violazione di legge denunziata.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso 1 1 11 dicembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

tema della conversione sarebbe divenuto irrilevante.

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