Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51157 del 27/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 51157 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARBIERI SALVATORE N. IL 03/02/1955
LA MOTTA ALGIDA N. IL 26/07/1956
BARBIERI PAOLA N. IL 24/06/1982
BARBIERI SOFIA N. IL 13/10/1979
ESPOSITO CARMINE N. IL 06/09/1973
PETRICCIUOLO ANNA N. IL 09/07/1955
avverso il decreto n. 91/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/sre le conclusioni del PG Dott. ?,…„0 ‘9 0,L,

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Ud. difensor Avv.;

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Data Udienza: 27/11/2015

Ritenuto in fatto
1. Con decreto del 18/12/2012 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello
proposto da Salvatore Barbieri, Algida La Motta, Paola Barbieri, Sofia Barbieri,
Carmine Esposito e Anna Petricciuolo avverso il decreto con il quale il Tribunale
di Napoli aveva applicato al primo la misura di prevenzione della sorveglianza
speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di
residenza, e aveva ordinato la confisca di vari beni intestati alle persone
suindicate.

Barbieri, Carmine Esposito e Anna Petricciuolo è stato proposto ricorso per
cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale si lamenta
violazione di legge, anche sotto il profilo del carattere meramente apparente
della motivazione.
In particolare, i ricorrenti osservano: a) quanto alla misura personale, che difetta
qualunque riferimento all’attualità della pericolosità sociale del proposto, tenuto
conto del fatto che il provvedimento impugnato menziona atti processuali dai
quali emerge che le condotte addebitate al Barbieri si arrestano al 2002 e
trascura di considerare i molti anni di detenzione di quest’ultimo; b) quanto alla
confisca dei beni del Barbieri, che il giudice di merito aveva omesso di
considerare la fornita dimostrazione della provenienza della provvista con le quali
il proposto aveva fatto fronte all’acquisto e aveva, con un travisamento delle
risultanze istruttorie, ritenuto sussistente la prova della presenza del sodalizio
criminoso in Portogallo, laddove, al contrario, tale area geografica non era stata
interessata dalle indagini; c) quanto ai beni intestati a terzi, che costoro avevano
dimostrato la legittima provenienza dei primi; d) che, con riguardo alla
Petricciuolo, moglie del fratello non convivente del proposto, il provvedimento
impugnato aveva trascurato di valutare che era da lei stata fornita la prova
dell’autonomia economica del suo gruppo familiare, estraneo a qualunque
coinvolgimento nell’attività delinquenziale associativa; e) che Sofia Barbieri
aveva pagato l’immobile di sua proprietà con sette assegni bancari emessi dal
marito, Giuseppe La Rocca; f) che Paola Barbieri aveva documentato le modalità
con le quali aveva provveduto al pagamento dell’immobile a lei intestato, ossia
attraverso un mutuo; g) che, in definitiva, a fronte di tali elementi, non poteva
applicarsi la presunzione di appartenenza del bene al proposto; h) che Algida La
Motta, moglie del proposto, del pari, aveva documentato la legittima provenienza
del denaro utilizzato, talché era l’accusa a dover dimostrare la riconducibilità di
tali somme al Barbieri; h) che, infine, era stato provato che l’immobile
fittiziamente intestato a Carmine Esposíto era stato realizzato con somme di
denaro provenienti da Michela Moccia.
1

2. Nell’interesse di Salvatore Barbieri, Algida La Motta, Paola Barbieri, Sofia

Considerato in diritto
1. L’articolato motivo di ricorso è, nel suo complesso, inammissibile.
Con riferimento alle critiche indirizzate nei confronti dell’applicazione della
misura di prevenzione personale, si rileva che il Tribunale non ha posto in
discussione il principio della necessaria attualità della pericolosità sociale del
proposto al momento della formulazione del giudizio (Sez. 6, n. 46292 del
09/10/2014, Cursaro, Rv. 261012) e si è diffuso sugli elementi istruttori
dimostrativi di siffatto presupposto (ossia, per usare l’espressione adoperata dal

valorizzando il ruolo organizzativo assunto dal Barbieri, sul versante della
struttura imprenditoriale dell’associazione di tipo mafioso, denominata Alleanza
di Secondigliano, in un ampio arco temporale, che prende le mosse dagli anni
novanta e prosegue sino ancora al 2002, al punto che l’autorità giudiziaria ha
confermato l’impianto accusatorio prima in sede cautelare e poi con la sentenza
definitiva, resa all’esito del processo di cognizione.
A tali elementi va aggiunto che, ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione
personali nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, quando risulta
adeguatamente dimostrata detta appartenenza, non è necessaria alcuna
particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, che potrebbe
essere esclusa solo nel caso di recesso dall’associazione, del quale occorrerebbe
acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al
tempo trascorso dall’adesione o alla concreta partecipazione ad attività
associative (Sez. 5, n. 32353 del 16/05/2014, Grilione, Rv. 260483).
D’altra parte, se si considera che il Barbieri risulta arrestato il 18/01/2005 e che
la misura di prevenzione è stata applicata con decreto assunto nella camera di
consiglio del 29/11/2006, non è neppur dato ravvisare quell’ampio lasso
temporale, che, secondo le deduzioni difensive, giustificherebbe un’attenuazione
della presunzione di pericolosità connessa alla tipologia delle associazioni di
riferimento.
Inammissibili sono le critiche che investono la misura patrimoniale della confisca.
Al riguardo, va osservato che, di recente, la Corte costituzionale, con sentenza
09/06/2015, n. 106 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale «del combinato disposto» dell’art. 4, undicesimo comma, della I. n.
1423 del 1956 e dell’art. 3-ter, secondo comma, della I. n. 575 del 1965 («ora
art. 10, comma 3, e art. 27, comma 2», del d.lgs. n. 159 del 2011) «nella parte
in cui limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per
cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell’ambito dei
procedimenti di prevenzione».

2

provvedimento impugnato, della “allarmante e persistente pericolosità sociale”),

Per quanto concerne i beni intestati al Barbieri, le censure, insistono, in termini
di assoluta genericità, a sostenere l’avvenuta dimostrazione della liceità della
provenienza dei beni e della proporzione rispetto alle capacità economiche del
proposto, senza confrontarsi con l’apparato argomentativo, tutt’altro che
inesistente del decreto impugnato, che, anche attraverso il sostanziale richiamo
alla decisione di primo grado, ha valorizzato: a) sia il fatto che il Barbieri, dopo
aver dichiarato dal 1988 al 2000 un reddito assolutamente insufficiente al
sostentamento della famiglia, aveva conosciuto un’impennata economica, in

che i redditi di partecipazione della Vicos s.r.I., sorta nel 1999, nel 2001
ammontavano a oltre 187 milioni di lire; b) sia, attraverso il riferimento al
contenuto di intercettazioni assolutamente trascurate in ricorso, l’ampio
contributo fornito dal Barbieri agli interessi del clan, operando in Portogallo quale
tramite con i “magliari” locali.
Può aggiungersi, per unitarietà di trattazione, che assolutamente generica e
assertiva è la deduzione avente ad oggetto l’impiego della provvista fornita da un
terzo soggetto, a fronte di una incontroversa intestazione fittizia di immobili in
favore di Carmine Esposito.
Anche con riferimento alla posizione della Petricciuolo, moglie del fratello non
convivente del proposto, va rilevata la genericità delle doglianze, che, in
definitiva, aspirano, peraltro attraverso deduzioni prive di ogni specificità, a
sindacare la motivazione espressa dai giudici di merito, quanto all’assoluta
inadeguatezza delle risorse di tale nucleo familiare a giustificare gli investimenti
operati e la straordinaria redditività della società della quale la donna era
risultata accomandante (peraltro, la Petricciuolo sino al 1999 non aveva
presentato alcuna dichiarazione dei redditi e le somme ricevute a titolo
risarcitorio sono risultate irrisorie).
La posizione della moglie e delle figlie del Barbieri può essere esaminata
unitariamente, poiché le doglianze formulate, in definitiva, non si confrontano
con un dato essenziale, ossia che, a fronte dell’inadeguatezza delle fonti
reddituali, l’impiego di beni di valore sproporzionato rispetto alle concrete
disponibilità, non rende giustificati gli acquisti successivi.
Per il resto, anche in questo caso, in ultima analisi, le censure dei ricorrenti si
traducono – peraltro in termini generici – in una denuncia di vizi motivazionali.
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché
al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in
ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
3

coincidenza con l’incremento dell’attività dell’Alleanza di Secondigliano, al punto

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende
Così deciso in Roma il 27/11/2015

Il Componente estensore

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