Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51155 del 27/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 51155 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FARAONE GIUSEPPE N. IL 10/11/1963
DI GIUSEPPE MARIA ANNA N. IL 25/09/1965
avverso il decreto n. 72/2015 CORTE APPELLO di PALERMO, del
22/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi ifensor Avv.;

Data Udienza: 27/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale di Palermo, con decreto del 14 febbraio 2013, ha applicato
a Faraone Giuseppe la misura della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza con obbligo di soggiorno e ha disposto nei suoi confronti la
confisca dei beni, anche intestati a soggetti terzi, tra cui Di Giuseppe
Maria Anna e Pellerito Maria Concetta.
La Corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibili i ricorsi
proposti da Di Giuseppe Maria Anna e Pellerito Maria Concetta per
mancanza di procura speciale in capo ai loro difensori di fiducia.
3. Propongono oggi ricorso per cassazione sia Faraone Giuseppe che Di
Giuseppe Maria Anna, lamentando violazione di legge per avere la
Corte

errato nel dichiarare l’appello inammissibile, sul presupposto

che riguardasse solamente la terza interveniente e non anche
l’imputato Faraone.
4. Il Procuratore generale presso questa suprema Corte, dottor Gaeta,
ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile; la Corte d’appello ha valutato
correttamente il contenuto dell’atto di impugnazione, evidenziando che
non vi era alcuna indicazione specifica di un’eventuale azione in nome e
per conto dell’imputato Faraone Giuseppe, essendo del tutto irrilevante
che il difensore della parte interessata fosse il medesimo soggetto.
2. Inoltre, a nulla rileva che nell’atto di appello siano state svolte
considerazioni in ordine alla misura personale, atteso che esse avevano
evidentemente la funzione di sostenere in radice la inesistenza dei
presupposti della confisca dei beni intestati ai terzi.
3. In ordine alla questione di diritto, occorre ricordare che il terzo
interessato non può proporre appello o ricorso per cassazione
personalmente, ma deve farlo attraverso il suo difensore e costui
deve essere munito di procura speciale. Il terzo interessato, infatti, al
pari dei soggetti considerati espressamente dall’art. 100 c.p.p., è
portatore di interessi civilistici, sicché anche esso, in conformità a
quanto previsto per il processo civile (art. 83 c.p.c.), non può stare
1

2.

personalmente in giudizio, ma ha un onere di patrocinio, che è
soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore”
(Cass. pen., sez. 6, n. 13798 del 20 gennaio 2011, Bonura, rv.
249873, e n. 46429 del 17 settembre 2009, Pace ed altri, rv,
245440).
Non sfugge il diverso orientamento interpretativo secondo il quale
l’impugnazione proposta dal difensore del terzo interessato, ove sia
rilevato il difetto della procura speciale, non può essere dichiarata

dell’art. 182 c.p.c., comma 2, di assegnare alla parte un termine
perentorio per munirsi di una valida procura (Cass. Sez. 6,
20.11.2012 n. 10.1.2013 n. 1289). Ma, secondo le regole del codice
di procedura penale, i termini per proporre impugnazione sono
stabiliti a pena di decadenza ed in assenza di disposizione che
consenta il rinvio alle regole dettate nel diverso contesto del processo
civile, non è consentito derogare ad essi (Sez. 2, Sentenza n. 31044
del 13/06/2013, Rv. 256839).
4.

La questione, in ogni caso, è stata risolta dalle sezioni unite di questa
Corte (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894), le
quali hanno ribadito che nel processo penale non può trovare
applicazione la disposizione di cui all’art. 182, comma secondo, cod.
proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza.

5. Ne consegue che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché (trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007,
Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare
in Euro 1.000,00.
p.q.m.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/2015

inammissibile, perché è fatto obbligo al giudice, in applicazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA