Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51154 del 27/10/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 51154 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NARDI FRANCESCA N. IL 17/06/1986
avverso l’ordinanza n. 985/2014 CORTE APPELLO di MESSINA, del
20/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difens

Avv.;

Data Udienza: 27/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Nardi Francesca propone personalmente ricorso per cassazione contro
l’ordinanza con la quale la Corte di appello di Messina ha rigettato
l’istanza di dissequestro dell’autovettura Alfa Romeo 147, intestata
alla predetta, nell’ambito del processo nei confronti di Calabrò
Mariano, condannato dal tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per i

2. Con il ricorso vengono dedotti violazione di legge e vizio di
motivazione.
3. Il Procuratore generale presso questa suprema Corte, dottor Spinaci,
ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente da
soggetto diverso dall’imputato e non da difensore munito di procura
speciale; sul punto la giurisprudenza è consolidata: “Ai fini della
proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia
di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni
deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme
previste dall’art. 100 cod. proc. pen. (Fattispecie, nella quale la S.C. ha
dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dal terzo
interessato avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, che aveva
respinto l’impugnazione del provvedimento di rigetto di istanza di
dissequestro; Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, Poli, Rv. 258580); “È
inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che
dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo
interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen.;
né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 182,
comma secondo, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di
rappresentanza” (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894;
conf. Sez. 2, n. 15097 del 19/03/2014, Guagliardi, Rv. 259429).
2. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché

1

reati di cui agli articoli 73 e 75 del decreto legislativo 159-2011.

(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 – dep.
24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa
delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare
in Euro 1.000,00.

p.q.m.

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/2015

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al

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