Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5115 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5115 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOUGHANNI EP G. NOUR ELHOUDA N. IL 17/03/1985
avverso la sentenza n. 757/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
22/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. “.31~9.2-eroZ–)CIA bar) o
che ha concluso per :‹32 • ‘se tì,0 ced2, 9géostAro

Udito r la parte civile, l’Avv
dit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza n. 3172 del 22.10.2012,
confermava la sentenza di condanna a mesi nove di reclusione ed euro 2200 di
multa, con pena sospesa, confisca e distruzione della sostanza stupefacente in
sequestro, del Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche,
emessa in data 25/11/2011, nei confronti di BOUGHANNI EP G.NOUR ELHOUDA

condannandola al pagamento delle spese processuali, e in riforma della stessa
sentenza assolveva GHOUILA KARIM per non aver commesso il fatto.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione nei termini di legge, con l’ausilio del proprio difensore, BOUGHANNI EP G.NOUR
ELHOUDA, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att.,
c.p.p.: manifesta illogicità della motivazione della sentenza laddove si ritiene
sussistere il concorso della ricorrente nel reato di spaccio.
La ricorrente si duole che la Corte di Appello avrebbe interpretato erroneamente l’elemento soggettivo del reato.
La stessa è stata, infatti, ritenuta colpevole di concorso nel reato in quanto
ha gettato via dalla finestra la sostanza stupefacente, occultandola in una scarpina facilmente rinvenibile in un secondo momento.
Partendo dal presupposto che l’imputata è moglie di Ghouila Karim, assolto
dal reato di detenzione illecita della sostanza, perché la stessa era destinata ad
uso personale, si sostiene in ricorso che la stessa non aveva alcun interesse a
fornire un contributo all’attività dello spacciatore, ma piuttosto aveva interesse
ad evitare il sequestro della sostanza per permettere al marito di consumarla in
seguito.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il proposto ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

2. E’ stato di recente precisato da questa Corte, a Sezioni Unite, come il reato di favoreggiamento non sia configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati

2

per il reato di cui all’art. 73 co. V Dpr. 309/90 in concorso con Ghoula Karim,

permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la
condotta di questi sia cessata, si risolve – salvo che non sia diversamente previsto – in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale. (così Sez. Unite
n. 36258 del 24.5.2012, P.G. e Biondi, rv. 253151, fattispecie nella quale si contestava al ricorrente di avere messo a disposizione di un altro soggetto una officina-rimessaggio dove confezionare ed occultare circa kg. 14 lordi di eroina).
Peraltro, già in precedenza, si era affermato, proprio in relazione ad un caso
speculare a quello all’odierno esame in cui l’imputata, all’arrivo della polizia,

giamento non è configurabile, con riferimento al delitto di illecita detenzione di
sostanza stupefacente, in costanza di detta detenzione, atteso che nei reati permanenti qualunque agevolazione del colpevole, prima che la condotta di questi
sia cessata, si risolve inevitabilmente in un concorso, quanto meno a carattere
morale. (Sez. 4, n. 12915 dell’8.36.2006, Rv. 233724).
Nel caso all’odierno esame, dunque, correttamente i giudici del merito hanno qualificato l’odierna ricorrente come detentrice dello stupefacente per uso non
personale.
3. Al rigetto del ricorso conesegue, ex lege, la condanna alle spese proces-

suali.

,ep‘
Rigetta il ricorso e condanna

P.Q.M.

icorrente al pagamento delle spese proces-

suali.
Così deciso in Roma il 19 dicembre 2013.

aveva nascosto la droga detenuta in casa dal convivente, che il reato di favoreg-

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