Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5115 del 11/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 5115 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASSALACQUA PIETRO N. IL 18/03/1955
avverso la sentenza n. 6581/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PADOVA, del 11/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza dell’11/2/2014, il G.I.P. del Tribunale di Padova, su

richiesta delle parti, applicava Pietro Passalacqua la pena di anni uno di
reclusione ed euro 1.200 di multa per i reati di detenzione illegale di arma da
sparo clandestina, avente matricola abrasa, con recidiva reiterata ed
i nfraq ui nquen nal e.

legge penale in riferimento al riconosciuto concorso tra i reati sub 2 e 7 legge
895 del 1967 e 23 legge 110 del 1975, con conseguente illegittimità
dell’aumento per la continuazione riconosciuto in violazione del principio di
specialità.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che non vi può essere
assorbimento dei reati di detenzione e porto di arma comune da sparo in quelli di
detenzione e porto di arma clandestina, essendo diversi sia la condotta
dell’agente che l’interesse protetto dalle rispettive norme incriminatrici.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle
Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v.
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.500 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso 1’11 dicembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

2. Ricorre per cassazione Pietro Passalacqua, deducendo inosservanza di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA