Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51130 del 14/12/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51130 Anno 2015
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MICHELI PAOLO
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
Musca Luisa Adriana, nata a Villacidro il 21/04/1954
avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Guspini il 26/06/2013
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa
Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di Luisa Adriana Musca ricorre avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, recante la declaratoria di penale responsabilità della sua assistita in
ordine a reati di minaccia, ingiuria (in ipotesi commessi in danno di Laura Musca,
Elisabetta Marcella Musca e Raffaele Murgia) e percosse (in danno della sola
Data Udienza: 14/12/2015
Laura Musca). Nella motivazione della pronuncia impugnata si dà atto che «la
persona offesa ha confermato i fatti indicati in querela in modo chiaro, preciso e
concordante, dichiarazioni da sole idonee a formare il convincimento del giudice
sulla veridicità dei fatti di cui ai capi di imputazione e delle quali non vi è ragione
di dubitare sulla loro veridicità, tali fatti trovano inoltre riscontro nelle
dichiarazioni del teste Murgia Raffaele. Ciò posto, dalle risultanze istruttorie è
stato provato che l’imputata ha commesso i reati di cui ai capi d’imputazione».
Il difensore della ricorrente lamenta mancanza e contraddittorietà della
di fornire all’interprete gli spunti logico-argomentativi in grado di confortare
detta decisione». Apodittica, e del tutto indimostrata, appare inoltre l’asserzione
secondo cui il Murgia avrebbe riscontrato le dichiarazioni della persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La motivazione adottata dal Giudice di pace di Guspini, e che si esaurisce
nelle poche righe sopra virgolettate, non dà in alcun modo contezza del
contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (peraltro, in presenza di
una pluralità di reati e di soggetti passivi, non viene neppure chiarito a chi il
giudicante intenda riferirsi), e rimane non evidenziato sotto quali profili la
ricostruzione offerta avrebbe trovato conferma nel narrato del Murgia, superando
la contraria versione dell’imputata. E’ infatti necessario prendere atto che Luisa
Adriana Musca si sottopose a sua volta ad esame, circostanza neppure
menzionata nella sentenza impugnata, quanto meno al fine di illustrare le ragioni
della – implicitamente ritenuta – inattendibilità degli assunti della ricorrente.
Del tutto priva di motivazione si rivela altresì la determinazione del
trattamento sanzionatorio, risultante da un computo dove si indica
sic et
simpliciter la pena finale (non tenendo conto della pluralità di addebiti e
dell’eventuale cumulo giuridico), precisandosi solo in dispositivo che all’imputata
sarebbero state concesse le circostanze attenuanti generiche, ma senza
conseguenti riduzioni.
Si impongono pertanto le determinazioni di cui appresso.
P. Q. M.
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motivazione appena richiamata, segnalando che il giudicante avrebbe «omesso
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Cagliari per
nuovo giudizio.
Così deciso il 14/12/2015.