Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5113 del 11/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5113 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI COSTANZO VINCENZO N. IL 04/06/1981
avverso la sentenza n. 3274/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di RIMINI, del 05/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 11/12/2014
RITENUTO IN FATTO
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1. Con sentenza del/12/2O12 il G.I.P. del Tribunale di Rimini, sull’accordo
delle parti, applicava a Vincenzo Di Costanzo la pena, condizionalmente sospesa,
di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 220,00 di multa in relazione ai
reati di detenzione, ricettazione e porto in luogo pubblico di arma clandestina,
nonché detenzione di munizioni e porto fuori dalla propria abitazione di un
oggetto atto ad offendere. L’imputato era stato arrestato dopo che la
con matricola abrasa, con caricatore inserito contenente munizioni, nonché di
una clava di legno.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Di Costanzo Vincenzo, deducendo
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale: il G.I.P. avrebbe
dovuto prosciogliere l’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. alla luce
delle giustificazioni addotte dall’imputato.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129
cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed
escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più
analitiche disamine al riguardo; in ogni caso la sentenza di patteggiamento può
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
solo se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non
punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen..
Più
in
generale,
quanto all’onere
motivazionale,
il
giudice del
patteggiamento deve, nei limiti di una motivazione semplificata della sentenza,
indicare le ragioni dell’accoglimento dell’accordo e dare conto dell’accertamento
sull’assenza di cause di non punibilità, sull’esatta qualificazione del fatto, sulla
correttezza della valutazione delle circostanze e sull’adeguatezza della pena.
Tali requisiti sono presenti nella sentenza impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
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perquisizione nella sua autovettura aveva portato al rinvenimento di una pistola
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle
Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v.
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.500 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso 111 dicembre 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle