Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5112 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5112 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PICCOLO GASPARE N. IL 19/04/1964
avverso la sentenza n. 4489/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 03/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3/2/2014, la Corte di appello di Palermo confermava
quella del Tribunale di Palermo di condanna di Gaspare Piccolo alla pena di mesi
sei di arresto per il reato di cui all’art. 9, comma 1, legge 1423 del 1956,
contestatogli per essersi ripetutamente allontanato dal proprio domicilio senza
averne dato previo avviso all’autorità di pubblica sicurezza in violazione della
misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
L’atto di appello aveva per oggetto esclusivamente la mancata concessione

che l’imputato era già stato condannato tre volte per il medesimo reato e che,
nel processo in esame, le violazioni erano due.

2.

Ricorre per cassazione il difensore di Gaspare Piccolo, deducendo

violazione di legge e vizio di motivazione.
La decisione sulle attenuanti generiche deve essere frutto di una valutazione
globale della personalità del condannato, capace di apprezzare il vissuto
personale dello stesso; non può, pertanto, limitarsi a valutare i suoi precedenti
penali. Nel caso di specie, le precarie condizioni di vita e la delicata situazione
familiare e sociale dovevano essere valorizzate ai fini della decisione.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo manifestamente
infondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che, nel motivare il diniego della
concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale
valutazione.

Ciò è avvenuto nel caso di specie, avendo la Corte valorizzato le ripetute
violazioni alla misura di prevenzione, così risultando soccombenti gli altri
elementi che il ricorrente indica (peraltro in modo del tutto generico).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in

delle attenuanti generiche: la Corte rigettava il motivo di appello, sottolineando

forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso 1’11 dicembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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