Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5111 del 11/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5111 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROS SELLO ANTONINO N. IL 16/07/1978
avverso la sentenza n. 2987/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 03/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 11/12/2014
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3/2/2014, la Corte d’appello di Palermo confermava
quella del Tribunale di Trapani di condanna di Rossello Antonino alla pena di mesi
quattro di arresto per il reato di cui all’art. 9, comma 1, legge 1423 del 1956,
contestato per essersi l’imputato allontanato dalla propria dimora omettendo di
darne avviso preventivo all’autorità locale di pubblica sicurezza.
L’appellante aveva dedotto di avere telefonato ai carabinieri di Partinico
dimostrava che il reato era stato consumato, perché l’allontanamento era
avvenuto senza il previo avviso.
La pena veniva ritenuta congrua, anche alla luce dei precedenti penali,
anche specifici, riportati dall’imputato.
2. Ricorre per cassazione Antonino Rossello, deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione.
La Corte aveva rigettato i motivi di appello con una motivazione
palesemente illogica e in violazione di legge, senza applicare il principio della
colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi.
Il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe
illogica, senza specificare affatto da quale elemento trae questa convinzione;
nessuna censura specifica viene altresì mossa con riferimento alla parte di
motivazione concernente la congruità della pena inflitta.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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prima di allontanarsi, senza ricevere risposta: ciò, secondo la Corte territoriale,
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso 1’11 dicembre 2014
Il Consigliere estensore