Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5110 del 11/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 5110 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANGELELLI ALBERTO N. IL 28/05/1963
avverso la sentenza n. 2210/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
28/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/10/2013, la Corte di appello di Ancona confermava
quella del Tribunale di Ancona, Sezione distaccata di Senigallia, di condanna di
Angelelli Alberto alla pena di mesi uno di arresto per aver fatto rientro nel
Comune di Senigallia in violazione del divieto imposto dal Foglio di via
obbligatorio emesso nei suoi confronti dal Questore di Ancona.
L’atto di appello aveva sostenuto che l’imputato non aveva compreso la

concessione delle attenuanti generiche e la quantificazione nel minimo edittale
della pena.
La Corte osservava che nessun elemento dimostrava che l’imputato non
avesse compreso la portata del divieto di rientro nel Comune di Senigallia;
rigettava la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, in mancanza di
elementi fattuali che le giustificassero, e riteneva corretta la determinazione
della pena, attesi i plurimi precedenti da cui l’imputato è gravato.

2.

Ricorre per cassazione il difensore di Alberto Angelelli, deducendo

violazione dell’art. 132 cod. pen. per la mancata concessione delle attenuanti
generiche e vizio della motivazione.
La motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche è mancante.
Analogo vizio viene dedotto con riferimento all’affermazione di
responsabilità: la motivazione della sentenza impugnata sul motivo di appello
che sosteneva che l’imputato non aveva compreso la portata del divieto era
frettolosa e contraddittoria.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei
motivi.
Contrariamente a quanto esposto nel primo motivo, la motivazione in punto
di diniego delle attenuanti generiche è logica ed agganciata alla mancanza di dati
fattuali positivi da prendere in considerazione: dati che l’appellante, ora
ricorrente, non ha mai indicato.
Altrettanto generico è il secondo motivo di ricorso: la valutazione della Corte
sulla piena comprensione della portata del divieto di rientro a Senigallia si
fondava sull’id quod plerumque accidít, atteso che il divieto era semplice e
chiaramente esposto nel provvedimento del Questore e Angelelli è italiano e,

2

portata dell’ordine contenuto nel provvedimento; aveva poi chiesto la

quindi, perfettamente in grado di comprenderlo; il ricorrente, di fronte a questa
logica argomentazione, si limita a censurarne la frettolosità e la
contraddittorietà, ancora una volta (così come in sede di appello) non indicando
circostanze di fatto particolari che possano supportare la versione della
mancanza di consapevolezza.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al

ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso 111 dicembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA