Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 511 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 511 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELLAMOLI SALVATORE N. IL 09/04/1979
avverso la sentenza n. 2706/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 25/10/2013

Bellamoli salvatore propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale
la corte di appello di Napoli ha confermato quella resa tribunale della medesima città che lo
aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 6 L. 401/89 .
Deduce il ricorrente l’erronea applicazione di legge assumendo che i giudici non hanno chiarito
le ragioni le quali egli sarebbe stato a conoscenza dell’incontro di calcio svolto il 15 agosto
2007 essendo le partite amichevoli notoriamente scarsamente pubblicizzata e che, peraltro, in
quella data la squadra del Napoli non poteva contendere con la compagine del Cesena; e che il
questore non aveva provveduto ad alcuna specifica indicazione di quali fossero le
manifestazioni sportive amichevoli in relazione alle quali detto divieto avrebbe dovuto operare.
Il ricorso è inammissibile trattandosi di censure di merito manifestamente infondate, alcune
delle quali nemmeno in precedenza dedotte, a cui la corte di appello ha correttamente e
logicamente risposto uniformandosi peraltro al motivazioni del tribunale.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 25.10.2013

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