Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51094 del 08/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 51094 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PRANTEDDU GIAMPAOLO N. IL 25/08/1968
PRANTEDDU PINO DANIELE N. IL 12/10/1960
PRANTEDDU MARIA GRAZIA N. IL 02/06/1962
PRANTEDDU SILVANA N. IL 23/10/1963
avverso la sentenza n. 309/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
11/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 08/05/2015

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. Gabriele Mazzotta che ha concluso per l’annullamento
senza rinvio per remissione di querela;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 11.6.2014 la Corte d’appello di Cagliari
confermava la sentenza del locale Tribunale di Milano del 22.6.2010
con la quale Pranteddu Giampaolo, Pranteddu Maria Grazia, Pranteddu
Silvana e Pranteddu Pino Daniele erano stati condannati ciascuno alla
pena di mesi sei di reclusione, concesse le attenuanti generiche

minaccia aggravata nei confronti di Sabrina Ballisai.
2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso a mezzo
del loro difensore di fiducia, lamentando la ricorrenza dei vizi di cui
all’art. 606, primo comma lett. b) ed e) c.p.p., per violazione ed erronea
applicazione della legge processuale penale, con specifico riferimento
agli artt. 192 e 194 c.p.p. in punto di attendibilità delle dichiarazioni
della persona offesa, parte civile, e per la contraddittorietà ed illogicità
manifesta della motivazione, nella parte in cui si attribuisce la
responsabilità penale agli imputati sulla base esclusivamente della
testimonianza della persona offesa, costituita parte civile, oltremodo
interessata in virtù della sussistenza di un contestuale conflitto
determinato dalla separazione personale fra la medesima e l’imputato
Giampaolo Pranteddu; l’organo giudicante, infatti, non attribuisce
alcuna valenza alla circostanza che sul luogo ove sarebbero stati
commessi i fatti per cui è imputazione erano intervenuti,
nell’immediatezza, i Carabinieri, che avevano dichiarato come la
signora Bellisai avesse riferito unicamente di un’aggressione verbale
intercorsa fra le parti, senza però senza fare riferimento alcuno a
minacce e/o lesioni; il giudice ha ritenuto inutilizzabili tali dichiarazioni,
alla luce dello specifico divieto imposto dall’art. 195, 4° comma, c.p.p.,
trascurando che le parti avevano concordemente prestato il consenso
all’acquisizione e, quindi, all’utilizzabilità della relazione di Servizio
redatta dagli Appuntati in occasione del loro pronto intervento; la
motivazione del giudice poi travisa il fatto: la presunta persona offesa
non abbandona la scena dei fatti per recarsi al pronto soccorso, ella
piuttosto si trattiene con i carabinieri, riferisce l’accaduto, la sua
versione, che però non accenna a presunte aggressioni da parte di
chicchessia, né di lesioni subite in quel contesto, né tantonneno di
minacce gravi; la parte civile cambia versione solo quando la causa
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prevalenti sull’aggravante contestata per i reati di lesioni, ingiurie e

civile di separazione si inasprisce, non essendo andato a buon fine il
tentativo di addivenire ad una separazione consensuale; infatti, soltanto
nel corpo della querela, presentata quasi due mesi dopo, la persona
offesa mutava completamente la sua versione, asserendo per la prima
volta di essere stata vittima di un’aggressione posta in essere nei suoi
confronti da tutti gli imputati, unitamente ad un quinto Porcu Manuele,
che, però, è stato assolto; al contrario, proprio la circostanza che
nell’immediatezza la donna non abbia riferito nulla alle Autorità
intervenute configura quell’elemento di prova inconfutabile che mina, da

persona offesa; inoltre, neppure nel settembre del 2007 , la parte civile,
convocata con il marito Giampaolo Pranteddu presso la stazione dei
Carabinieri di Iglesias dal luogotenente Ventaglio, faceva menzione di
un’aggressione fisica subita; mina, poi, il percorso motivazionale del
giudice l’aver ritenuto attendibile la versione della parte civile, nel
punto in cui la stessa avrebbe indicato – a posteriori e solo nella querela
nei cognati Daniele, Maria Grazia e Silvana (odierni imputati insieme al
coniuge Giampaolo) e nel nipote Emanuele le persone che l’avrebbero
aggredita, ciò soltanto in virtù del fatto di aver sentito le loro voci
mentre la “picchiavano”, non essendo stata in grado di vederli per i suoi
problemi fisici aglio occhi; da ultimo, non configurano un riscontro della
versione della parte civile neppure le certificazioni mediche versate in
atti: esse, infatti, per loro natura, provano unicamente un evento lesivo,
ma non certo la condotta, né l’eventuale nesso eziologico; al contrario
trova, invece ,riscontro la versione degli imputati, allorché ammettono
la circostanza che quella notte vi sarebbe stato un aspro litigio fra le
parti, caratterizzato da ingiurie reciproche – in quanto tali non
costituenti reato ex art. 599 c.p. – mai sconfinate in aggressioni fisiche,
lesioni o minacce.
3. In data 7.5.2015 è pervenuto a questa Corte verbale di remissione
di querela di Sabrina Bellisai nei confronti degli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 reati di lesioni ed ingiurie ascritti agli imputati vanno dichiarati
estinti per intervenuta remissione di querela. Ed invero, con verbale in
data 6.5.2015 innanzi alla Sezione di P.G. della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Cagliari la persona offesa Ballisai Sabrina ha
rimesso la querela presentata nei confronti di Pranteddu Giampaolo,
Pranteddu Maria Grazia, Pranteddu Silvana e Pranteddu Pino Daniele,

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un punto di vista intrinseco, l’attendibilità e la credibilità della presunta

remissione che risulta accettata dal procuratore speciale degli imputati
avv. Francesco Marongiu.
1.2.Vanno in proposito richiamati i principi espressi dalle S.U. di
questa Corte (Sez. un., n. 24246 del 25/02/2004 Chiasserini, Rv.
227681), in virtù dei quali, la remissione di querela, intervenuta in
pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina
l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e
va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia
stato tempestivamente proposto„ come è avvenuto nel caso di specie,

del 08/07/2014).
La remissione della querela, non solo determina l’estinzione del diritto
punitivo dello Stato, ma paralizza anche la perseguibilità del reato per il
venir meno della condizione di procedibilità che la sorreggeva in
costanza di efficacia della querela.
Può, dunque, affermarsi che la remissione di querela ha un effetto
estintivo al pari di ogni altra causa di estinzione del reato, ma, nello
stesso tempo, riveste connotazioni peculiari rispetto alle altre cause di
estinzione, in quanto si collega direttamente all’esercizio dell’azione
penale in forza di un diritto potestativo del querelante, diretto,
attraverso un atto contrario, a porre nel nulla la condizione per l’inizio
dell’azione penale. L’art. 152 c.p., comma 3 prevede che la remissione
della querela, al contrario delle altre cause estintive del reato, “può
intervenire solo prima della condanna da intendersi come condanna
irrevocabile coincidente con la formazione del giudicato formale) salvo
che la legge disponga altrimenti”(Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014).
2.11 ricorso va, invece, respinto quanto al reato di minaccia aggravata
ascritta agli imputati al capo b), non essendo procedibile a querela,
sicchè alcun effetto sortisce l’atto di remissione sopra indicato.
Gli elementi di responsabilità in ordine a tale reato si fondano sulle
dichiarazioni della p.o., che, come si evince dalla sentenza del primo
giudice dichiarava di essere stata spinta aggredita, ingiuriata e
minacciata dagli imputati, con le parole vattene via “ti ammazzo” e di
essere riuscita a distinguere perfettamente le persone presenti ai fatti
mentre pronunciavano le offese e le minacce, benchè i luoghi non
fossero particolamente illuminati ed avesse una ridotta capacità visiva.
2.1.In proposito le censure svolte – tutte ai limiti dell’inammissibilitàsono volte a riproporre in questa sede questioni ampiamente e
congruamente valutate nella sentenza impugnata e disattese senza

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travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti (Sez. 2, n. 37688

incorrere in vizi dai giudici d’appello. Questi ultimi, invero, hanno
compiutamente analizzato le dichiarazioni di Sabrina Ballisai,
condividendo senza incorrere in vizi il giudizio espresso dal Tribunale
circa l’assoluta attendibilità della stessa, avendo reso un esame
dibattimentale assai diffuso, dettagliato, coerente, privo di spunti
polemici e di livore e leale nel rispondere compiutamente a tutte le
domande, anche in sede di controesame del difensore degli imputati. La
Corte territoriale, in particolare, ha analizzato specificamente le

l’attendibilità della teste, tra cui quella che nell’immediatezza dei fatti la
predetta non riferì alla P.G. di essere stata vittima di un’aggressione,
ed in merito ha fornito ampie ed esaustive risposte facendo corretta
applicazione dei principi secondo cui le regole dettate dall’art. 192,
comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione relativamente alle
dichiarazioni della parte offesa: queste ultime possono essere
legittimamente poste da sole a base dell’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea
motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell’attendibilità
intrinseca del racconto (S.U., n. 41461 del 19.7.2012; Sez. 4, n.
44644 del 18/10/2011, Rv. 251661; Sez. 3, n.28913 del 03/05/2011,
C., Rv. 251075; Sez. 3, n. 1818 del 03/12/ 2010, Rv. 249136; Sez. 6,
n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv.240524). Il vaglio positivo
dell’attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso
rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di
qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da
sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto
riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. Può essere opportuno
procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, qualora la
persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice
di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal
riconoscimento della responsabilità dell’imputato. Inoltre, costituisce
principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione
che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato
rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura
nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere
rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in
manifeste contraddizioni (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De
Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6,
n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n.
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questioni riproposte in questa sede dagli imputati che inficerebbero

3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848
del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232), che, nella specie, non si
ravvisano.
2.2. La sentenza impugnata, stante l’infondatezza del ricorso quanto
al delitto di minaccia deve essere annullata con rinvio per la
determinazione della pena in merito a tale reato, essendo stata assunta
quale pena base quella per il delitto di lesioni per il quale ha operato la
remissione di querela.

condanna degli imputati per il reato di minaccia.
3.Spese al definitivo.
p.q.m.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di
lesioni personali e ingiuria perché estinti per remissione di querela;
annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di minaccia con
rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari per
determinazione della pena. Rigetta nel resto.
Così deciso il 8.5.2015

Il ricorso va respinto altresì quanto agli effetti civili scaturenti dalla

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