Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51093 del 08/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 51093 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KALLASHI AGIM N. IL 21/05/1980
BIFFI MARIA N. IL 06/04/1969
nei confronti di:
GRAZIANI STEFANO N. IL 04/04/1963
avverso la sentenza n. 26/2011 TRIBUNALE di FORLI’, del
26/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 08/05/2015

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.
Gabriele Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza emessa in data 26.10.2012 il Giudice Monocratico del Tribunale
di Forlì confermava la sentenza del locale Giudice di Pace del 3.2.2011, con la
quale Graziani Stefano era stato assolto dai reati ascrittigli di ingiurie in danno di
Buffi Ilaria e di lesioni in danno di Kallashi Agim per insufficienza e
contraddittorietà delle prove.

sviluppato il litigio tra le p.o. e l’imputato, presentando anch’egli un trauma al
naso con sospetta frattura nasale.
2.Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi le parti civili Biffi Ilaria e
Kallashi Agim, lamentando,
la Biffi, con ricorso affidato a due motivi:
-con il primo motivo la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo comma,
lett. e) c.p.p., atteso che il Giudice d’appello non ha considerato che la
deducente è stata aggredita e picchiata dal Graziani prima del sopraggiungere
del Kallashi, accorso in sua difesa, quando era già caduta a terra ed aggredita
con calci e pugni dal Graziani, riportando le lesioni refertate dal Pronto Soccorso
dell’Ospedale di Forlì (giorni 7 di malattia); dello stesso tenore è stata la
deposizione del teste Kallashi Agim, peraltro non smentita dagli altri testi
escussi;
-con il secondo motivo, l’illogicità della sentenza sotto il profilo della carenza di
valutazione e decisione in merito al reato di ingiuria contestato all’imputato
Graziani, che aveva proferito più volte, nei confronti della ricorrente, frasi
ingiuriose “i soldi non te li do, sei una puttana te la farò pagare”; il Kallashi,
sentito come teste nel giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di Pace, aveva
dichiarato:

‘Quando sono sceso dall’auto ho sentito Graziani dire alla Biffi

“puttana non ti dò niente” e intanto la colpiva. Io mi sono avvicinato e gli ho
detto di smettere, lui mi ha colpito ed io gli ho dato uno schiaffo”;
Il Kallashi
-con il primo motivo, il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità ex art.
606, primo comma, lett. e) c.p.p., atteso che Giudice d’appello ha riconosciuto
che le p.o. “descrivono un’aggressione a loro danno in modo sufficientemente
coerente ed esente da contraddizioni”, per poi affermare che “il teste Bendoni
ricordava di avere visto una macchina Mercedes allontanarsi con a bordo una
donna, proprio mentre vedeva il Graziani sanguinante che diceva all’uomo
aspetta che arrivino í vigili”, aggiungendo “il fatto che tutto di ciò emerga dalle
deposizioni delle p.o., le quali si allontanano e lasciano sul posto il Graziani
1

1.1.Rilevava il giudice d’appello che non era chiaro come fosse nato e

tumefatto e sanguinante, introduce qualche dubbio sul marito della vicenda”, con
la conclusione “permanendo la valutazione sulla contraddittorietà della prova”;
orbene, non si comprende come possa conciliarsi la coerenza e l’esenzione da
contraddizioni delle deposizioni delle parti lese Bíffi Ilaria e Kallashi con la
valutazione della contraddittorietà della prova;
-con il secondo motivo, la contraddittorietà

e manifesta illogicità della

motivazione ex art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., in quanto è stato
affermato che

“H Graziani presentava un trauma al naso con sospetta frattura

sanguinante e tumefatto (Valtancoli, Cavalluccì, Bendoni), con la conclusione che
non poteva negarsi che anche le parti offese avessero subito una violenza, ma
non è chiaro come essa sia nata o si sia sviluppata, permanendo la valutazione
sulla contraddittorietà della prova; tuttavia il giudizio verteva sulle lesioni subite
dal Kallashi, giudicate come certe (ed attestate dal certificato del pronto
soccorso con 7 giorni di malattia) e non su quelle riportate dal Graziani, a
seguito della reazione difensiva del Kallashi stesso
3. La difesa di Biffi Ilaria ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente
illustrato i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
1. I ricorsi della parti civili adducono vizi di motivazione che caratterizzano la
sentenza impugnata che effettivamente si ravvisano con riguardo ad entrambe le
imputazioni ascritte al Graziani
2. Invero, il giudice d’appello, dopo aver premesso che le p.o. descrivono
una aggressione nei loro confronti, in modo sufficientemente coerente ed esente
da contraddizioni, contrappone a tale valutazione il fatto che l’imputato con la
sua versione dei fatti ha addotto di essere stato a sua volta aggredito; continua,
poi, rilevando che il Kallashi e la Buffi sono legati sentimentalmente (la Biffi
riferiva che al momento dei fatti stava aspettando il suo ragazzo e che il Kallashi,
una volta arrivato, era intervenuto per difenderla dalla violenza Graziani suo ex
marito: “mentre aspettavo è arrivato il Graziani che mi ha detto: “I soldi non te li
do, sei una puttana te la farò pagare “; poi ha cominciato a darmi calci e pugni,
prima uno schiaffo; io sono caduta a terra. È arrivato Kallashi, ha dato uno
schiaffo a Graziani per difendersi e Graziani ha reagito, gli ha dato un morso alla
mano”. ….”Kallashi è arrivato quando ero già a terra e Grazianí mi picchiava, è
sceso dalla macchina e cercava di fare smettere il Graziani”), fatto che in sé non
depone per la sicura credibilità delle loro versioni, anche se coerenti
reciprocamente. Il Giudice, inoltre, ai referti medici attestanti le lesioni della Biffi
ha contrapposto le lesioni presentate dal Graziani al naso con sospetta frattura
2

nasale (prognosi giorni 10)” ed era stato visto dai testi intervenuti dopo il fatto,

nonché il fatto che il Graziani era stato visto dal teste escusso sanguinante,
concludendo, poi, nel senso che quantunque non potesse negarsi che anche le
p.o. avessero subito una violenza, non era chiaro, tuttavia, come essa fosse
nata o sviluppata, permanendo la valutazione sulla contraddittorietà della prova.
3.

Tali valutazioni si presentano nel loro complesso manifestamente

contraddittorie, posto che il giudice d’appello non analizza compiutamente le
dichiarazioni delle p.o. in ordine logico, partendo della versione della Biffi, che
ha ricostruito i fatti dichiarando di essere stata aggredita e ingiuriata dall’ex

volta sopraggiunto,

interveniva per difendere la donna dalla violenza del

Graziani, versione questa in linea con quella del

Kallashi. Partendo dalle

dichiarazioni, dunque, delle p.o. il giudicante avrebbe dovuto valutare
l’attendibilità di esse , in relazione agli altri elementi acquisiti, tenendo conto dei
principi più volte espressi da questa Corte secondo cui dichiarazioni della parte
offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell’affermazione di
penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea
motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del
racconto (S.U., n. 41461 del 19.7.2012; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv.
251661; Sez. 3, n.28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n. 1818 del
03/12/ 2010, Rv. 249136). Il vaglio positivo dell’attendibilità del dichiarante
deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono
sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può
essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a
detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. Inoltre la valutazione della
credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che
ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice
e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia
incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.;
Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342).
4. La sentenza impugnata, pertanto, per le ragioni dette, va annullata con
rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello. Spese al
definitivo.

p.q.m.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per
re in grado d’appello.
Così deciso il 8.5.2014

marito che assumeva, dunque, l’iniziativa offensiva, mentre il Kallashi, una

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