Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51092 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 51092 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FABI EGIDIO N. IL 06/08/1941
BATTI S- TONI RITA N. IL 02/01/1946
avverso la sentenza n. 6982/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
25/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/05/2015

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Alberto Carlino, conclude chiedendo il
rigetto del ricorso
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Alberto Grandi, sostituito dall’Avvocato Antonio Barbieri,
il quale chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Fabi Egidio e Battistoni Rita propone ricorso per cassazione contro la

in parziale riforma della decisione emessa, in data 22 aprile 2013, dal Tribunale di
Como, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati con riferimento alla
reato di cui al capo B (appropriazione della somma di euro 90.000 ai sensi dell’articolo
646 del codice penale) per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena in anni uno
e mesi sei di reclusione e confermando nel resto l’affermazione di responsabilità,
riqualificando le condotte poste in essere dagli imputati ai sensi dell’articolo 166 del TUF
(decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58) per avere svolto, nei confronti del pubblico,
attività di intermediazione bancaria senza essere iscritti nell’apposito elenco tenuto
presso l’Ufficio Italiano Cambi.
2. Il ricorso della difesa è articolato in quattro motivi, lamentando:

la violazione degli articoli 1, 18 e 166 del TUF non essendo emerso che gli imputati
svolgessero alcuna delle attività indicate dal citato articolo 166;

violazione degli articoli 157 e 158 del codice penale e conseguente dichiarazione di
prescrizione del reato, non essendovi la prova che la condotta posta in essere
dall’imputato sia proseguita sino al mese di novembre 2007;

mancanza di motivazione con riferimento alla rilevanza della delega conferita
all’imputato Fabi dalla persona offesa;

motivazione apparente riguardo all’affermazione di responsabilità penale dell’imputata
Battistoni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.

1. Con il primo motivo il difensore deduce la violazione degli articoli 1,18 e 166 del TUF
non essendo emerso che gli imputati svolgessero alcuna delle attività indicate
dall’articolo 1, quinto comma del testo unico, sia con riferimento all’esecuzione di ordini
per conto dei clienti, non avendo gli stessi svolto attività di acquisto o di vendita di
titoli, in nome proprio, ma per conto altrui, attraverso contratti di commissione o di

sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Milano, in data 25 settembre 2014, che,

mandato. Nello stesso modo non avrebbero svolto attività di consulenza in materia di
investimenti, non ricorrendo l’ipotesi di prestazione di raccomandazioni personalizzate
nei confronti del cliente, difettando una conoscenza approfondita del profilo finanziario
di tale investitore e limitandosi il Fabi a fornire raccomandazioni non personalizzate, che
corrispondevano a quelle pubblicate sul proprio sito web. Conseguentemente all’attività
svolta dagli imputati rientrava in quelle previste dalla lettera f) dell’articolo 1 e cioè
attività di investimento, analisi finanziaria e altre forme di raccomandazione generale,

assumerebbe alcuna rilevanza la presenza di una delega rilasciata in favore
dell’imputato per operare sui conti correnti altrui, poiché la Consob sul punto ha
precisato che la norma di settore dei mercati finanziari non prevede la figura specifica
della delega, trovando applicazione, al contrario, la disciplina generale della
rappresentanza prevista dagli articoli 1387 e seguenti del codice civile. Per il resto,
l’imputato non aveva mai avuto la gestione in concreto del portafoglio della persona
offesa. Infine, difetterebbe anche il presupposto dello svolgimento professionale
dell’attività nei confronti del pubblico, trattandosi di servizi prestati solo in via
occasionale e non abituale e sistematica, in considerazione dell’esiguo numero di
interventi espletati.
2. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha fornito una motivazione compiuta e logica
degli elementi univocamente dimostrativi della penale responsabilità degli imputati in
ordine ai delitti contestati, evidenziando che, dalle risultanze processuali emergeva che
Fabi offriva la propria consulenza ad una platea indifferenziata di soggetti privati,
conosciuti attraverso le relazioni amicali o lavorative e per il tramite del sito web curato
dall’imputato. In occasione della perquisizione dell’8 novembre 2007 sono stati
rintracciati prospetti contenenti numerosi nominativi, numeri telefonici e indirizzi e-mail
con l’indicazione eloquente “non ha soldi”, “non ha ricevuto DOC” e soprattutto con la
precisazione delle date in cui erano state inviate le e-mail a Man. Ciò consente di
superare la doglianza della difesa secondo cui l’elenco rinvenuto riguardava quello dei

riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari. Sotto altro profilo non

soggetti che avevano effettuato un’iscrizione al sito web. Al contrario i contatti si
riferirono a coloro ai quali era stata sottoposta la piattaforma con Man Financial, offerta
anche alle due persone offese Casalvieri e Ponzo. L’imputato operava dal proprio studio
sui conti correnti aperti tramite la società londinese, avendo la disponibilità delle
password per gestire grandi quantità di capitali per conto degli interessati. Come
emerge dalle dichiarazioni rese da Ponzo, l’imputato, una volta raggiunto un accordo
personalizzato con il cliente, operava direttamente eventualmente disattendendo le
indicazioni del cliente senza, quindi, limitarsi a semplici raccomandazioni. Come
evidenziato in udienza dal Procuratore generale, a tali elementi la Corte territoriale
aggiunge il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste Guglielmetti, il testo eloquente

4 ,7

dalla mail prodotta a pagina 470 del fascicolo e le affermazioni del direttore della banca
inglese di collegamento.
3. La sentenza impugnata è, del pari, immune da censure, laddove, con iter motivazionale
correttamente sviluppato, ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale
secondo cui “integra il delitto di esercizio abusivo della attività di intermediazione
finanziaria (art. 166 D.Lgs. n. 58 del 1998), l’attività di consulenza – prestata al fine di
reperire un proficuo programma di investimento, accompagnata dal mandato del cliente

consentita solo ai soggetti debitamente autorizzati, ma ne è parte integrante e come
tale è disciplinata” (Sez. 5, n. 21065 del 10/03/2004 – dep. 05/05/2004, Zaro, Rv.
229191; più di recente Sez. 5, Sentenza n. 22597 del 24/02/2012 Rv. 252958).
4. Anche il riferimento alla disciplina in tema di delega è inconferente poiché dalle
risultanze processuali emerge il conferimento di una delega generalizzata ad operare
per conto dei clienti e l’organizzazione informatica, l’esistenza di più computer e la
consistenza delle spese che costituivano, come ben rilevato dai giudici di merito, indici
sintomatici dell’esistenza di numerosi clienti. In ogni caso, l’appropriazione del denaro si
era consumata ancor prima della richiesta di restituzione delle somme, poiché
l’imputato, contravvenendo alle indicazioni fornite in precedenza, anziché operare, con
riferimento alla posizione della Casalveri, mediante la banca londinese, aveva
depositato sul proprio conto corrente il denaro ricevuto. Inoltre, l’imputato, disponendo
della password, operava direttamente sul conto inglese del cliente Ponzo investendo i
denari in esso depositati. Il profilo rilevante è quello riferito dal commercialista di Ponzo
il quale aveva avuto modo di verificare che i titoli, formalmente intestati al cliente,
erano di fatto gestiti dall’imputato poiché Ponzo aveva fornito a questi le password per
operare sul conto estero. Tale ricostruzione ha trovato puntuale conferma nelle e-mail
acquisite. Tale modalità di gestione sono risultate analoghe a quelle relative alle somme
della Casalvieri per cui appare corretta la decisione della Corte territoriale secondo cui
l’imputato forniva un servizio di investimento, gestendo direttamente, come se fosse il
cliente stesso ad operare, i capitali depositati sul conto fatto aprire al cliente presso la
banca inglese.
5. Anche sul profilo relativo alla presunta assenza di abitualità della attività di
investimento espletata va osservato, come puntualmente evidenziato dalla Corte
?
.1territoriale, che le dichiarazioni di Ponzo riguardo all’esistenza di più ampio ambito di 4
clientela hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni del direttore Pacciona, interlocutore
dell’imputato presso la banca inglese, il quale aveva rassicurato Ponzo sull’esistenza di
altri clienti. Analoghe espressioni erano state riferite dall’imputato alla Casalvieri la
quale aveva anche reperito un’ulteriore investitrice per il consueto importo di euro

– la quale non è prodronnica all’esercizio dell’attività di intermediazione finanziaria,

90.000. Da ciò emerge l’infondatezza della tesi della difesa secondo cui l’imputato si
sarebbe limitato a fornire una consulenza, in qualità di analista finanziario, operando, al
contrario, in piena autonomia e gestendo in proprio il capitale a lui affidato.
6. Infatti il sito web costituiva lo strumento per avvicinare possibili clienti, per cui
l’operatività dell’imputato era indirizzata ad una piattaforma potenzialmente
indeterminata di soggetti. Come già rilevato, i prospetti rinvenuti in occasione della
perquisizione evidenziavano l’elenco di una ventina di nominativi che, per quanto già

Man, attestano l’esistenza di un ambito di clientela più ampio. Infine, la Corte
territoriale ha evidenziato, consultando gli allegati alla perizia, la presenza di resoconti
provenienti dalla banca londinese relativi a operazioni compiute anche da altri clienti nel
2007.
7. Con il secondo motivo la difesa lamenta violazione degli articoli 157 e 158 del codice
penale e conseguente dichiarazione di prescrizione del reato non essendovi la prova che
la condotta posta in essere dall’imputato fosse proseguita sino al mese di novembre
2007.
8.

Il motivo è infondato poiché i dati estrapolati in occasione della perquisizione dell’8
novembre 2007 hanno consentito di affermare che l’attività fosse ancora in corso a
quella data per la presenza di files Acrobat recentemente modificati e la stessa è
cessata al momento dell’esecuzione del provvedimento di sequestro, nel mese di
novembre dell’anno 2007. Infine non rileva ai fini che qui interessano la data di agosto
2006 proposta dalla difesa e riferita all’accordo con la cliente Casalvieri poiché, oltre a
quanto detto sopra, tale impostazione non considera i significativi e fisiologici tempi
della fase di esecuzione degli ordini.

9. Con il terzo motivo il difensore deduce mancanza di motivazione con riferimento alla
rilevanza della delega conferita all’imputato Fabi dalla persona offesa.
10.11 motivo è infondato attesa l’irrilevanza del riferimento al parere Consob, in quanto le
risultanze processuali, per quanto si è già detto, evidenziano l’esistenza di una delega di
fatto alla gestione dei conti. Così, con riferimento alla posizione della Casalvieri,
l’originario progetto di utilizzazione della banca inglese era stato modificato per
circostanze sopravvenute trasformandosi una sorta di appropriazione indebita, allorché
il denaro venne trasferito. L’imputato operava, quindi, eseguendo, ricevendo e
trasmettendo ordini per conto del cliente e prestando la propria consulenza in materia
di investimenti.

detto, a causa della annotazione di ciascuno del riferimento alla data di avvio e-mail a

11.Con il quarto motivo la difesa lamenta motivazione apparente o assente riguardo
all’affermazione di responsabilità penale dell’imputata Battistoni, atteso che nessuno dei
testimoni avrebbe fatto il nome dell’imputata.
12.11 motivo è infondato poiché, come evidenziato dalla Corte territoriale, l’imputata ha
agevolato la realizzazione delle attività svolta dal marito, rafforzando il suo proposito
criminoso. La stessa doveva ritenersi certamente consapevole, oltre che partecipe, del
reato, tenuto conto che l’attività delittuosa si svolgeva nell’abitazione coniugale. Ha

potenziali clienti, come emerge dalle parole rivolte alla Casalvieri riguardo ai guadagni
facili che l’investimento avrebbe consentito. Inoltre, l’imputata svolgeva anche l’attività
operativa e logistica, recandosi presso l’ufficio postale per aprire conti correnti. La Corte
territoriale ha ben evidenziato, infine, che dal conto corrente della imputata sono state
eseguite transazioni in favore della banca inglese utilizzata da Fabi per relazionarsi con i
clienti, che l’imputata svolge un ruolo di collaborazione diretta nella vicenda che la lega
alla Casalvieri e a Ponzo e provvede a depositare presso l’Ufficio Cambi il cd modello
Fabi.
13.Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna di ciascuno
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6/05/2015

fornito un concreto supporto all’imputato consistente nel cercare di recuperare

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