Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51091 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 51091 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TERENZIO VINCENZO N. IL 10/10/1951
SEi. TENEBRE GIANCARLO N. IL 31/03/1945
avverso la sentenza n. 1956/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 06/05/2015

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Alberto Carlino conclude chiedendo il
rigetto del ricorso
Per il ricorrente Terenzio è presente l’Avvocato Gianrico Ranaldi, anche in sostituzione
dell’Avvocato Mariano Giuliano, nell’interesse di Settembre, il quale chiede l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO

Vincenzo e Settembre Giancarlo colpevoli del reato di bancarotta documentale poiché,
ai sensi degli articoli 223, in relazione all’articolo 216, primo comma n. 2 della legge
fallimentare, nella qualità di amministratori di fatto della società Manutec, dichiarata
fallita con sentenza del 19 settembre 2002, avevano sottratto o distrutto, in parte, i
libri e le altre scritture contabili tenendoli, comunque, in modo tale da non rendere
possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, allo scopo di
recare pregiudizio ai creditori.
2. Avverso tale decisione proponeva appello il difensore di Settembre Giancarlo chiedendo
l’assoluzione o, in subordine, la riduzione della pena, anche con la concessione delle
attenuanti generiche e il difensore di Terenzio Vincenzo, chiedendo l’assoluzione o, in
via gradata, la derubricazione del reato e la concessione delle circostanze attenuanti
generiche.
3. Con sentenza del 5 maggio 2014 la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della
decisione del Tribunale, concedeva alla coimputata Lippert, amministratore di diritto
della società, il beneficio della non menzione della condanna, confermando nel resto la
decisione impugnata.
4.

Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di Terenzio Vincenzo Gabriele è
articolato in quattro motivi lamentando:

violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione del reato
contestato come bancarotta fraudolenta documentale di tipo specifico e non come
bancarotta semplice;

violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla qualificazione dell’imputato quale
amministratore di fatto della società fallita;

vizio di motivazione e conseguente inosservanza delle norme processuali in tema
d’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare;

violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche.

1. Con sentenza del 20 aprile 2010 il Tribunale di Milano dichiarava, tra gli altri, Terenzio

5. Con il ricorso proposto nell’interesse di Settembre Giancarlo il difensore lamenta:

violazione dell’articolo 178, lett. c) del codice di rito, riguardo all’impedimento a
comparire dell’imputato per l’udienza del 5 maggio 2014 davanti alla Corte d’Appello;

violazione della medesima disposizione per il rigetto dell’istanza di rinvio, avanzata dal
difensore di fiducia dell’imputato per concomitante impegno professionale, per la
medesima udienza del 5 maggio 2014;
vizio di motivazione riguardo alla qualifica del Settembre come amministratore reale
della società.

6. Con memoria del 20 aprile 2015 il difensore di Terenzio formula nuovi motivi con i quali
contesta la sussistenza del dolo specifico ai fini della configurabilità del delitto di
bancarotta documentale fraudolenta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.
1. Con il primo motivo il difensore di Terenzio Vincenzo Gabriele lamenta violazione di
legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione del fatto reato
contestato, come bancarotta fraudolenta documentale specifica, in luogo di bancarotta
semplice. In particolare, difetterebbe la prova del dolo specifico richiesto dal delitto
contestato, in quanto l’unico creditore dell’azienda fallita, la società Imnnobil 4, non
avrebbe patito alcun danno per l’impossibilità di risalire all’ulteriore destinatario della
merce venduta alla Manutec e non pagata, con la conseguente esclusione di un dolo
specifico, costituito dall’intento del soggetto attivo di assicurarsi l’impunità per le
distrazioni compiute. Infatti, sotto tale profilo, è stata esclusa l’esistenza di
strumentalità tra il reato di bancarotta documentale specifica e i fatti distrattivi.
2. Il motivo è infondato poiché la Corte territoriale ha osservato, con motivazione immune
da vizi logici e giuridici, che la sottrazione delle scritture contabili era finalizzata a
danneggiare il creditore sostanziale del fallimento, poiché tale condotta ha impedito di
acquisire elementi in ordine alla destinazione finale della rilevantissima acquisizione di
tondini di ferro, che erano stati comprati dalla società Innmobil 4 e che non sono stati
rinvenuti. Oltre a ciò la Corte d’Appello ha evidenziato che Terenzio ha versato fondi
della società fallita per la gestione di un affare che non riguardava la società, ma la sua
posizione personale, quale fideiussore di una diversa società, appartenente sempre
all’imputato. Anche sotto tale profilo, l’assenza delle scritture contabili relative all’uscita
di fondi dalla società fallita non ha consentito di verificare a quale titolo l’imputato
disponesse di assegni della società Manutec, emessi dall’amministratore formale e
coimputata, Lippert.

3. Con il secondo motivo il difensore deduce violazione di legge e vizio di motivazione
riguardo alla qualificazione dell’imputato quale amministratore di fatto della società
fallita, richiedendo una rivalutazione degli elementi di fatto, desumibili dalle
dichiarazioni testimoniali, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, per
la responsabilità dell’amministratore di fatto di una società, è necessario che questi
abbia posto in essere atti tipici di gestione, offrendo un contributo obiettivo alle
decisioni adottate da chi è investito formalmente della qualifica di amministratore. Nel

essere dalla società fallita, nell’ambito del quale, comunque, la società operava
attraverso un amministratore di diritto (Lippert) e il suo investitore (Settembre).
4.

Il motivo presenta evidenti profili di inammissibilità poiché si richiede alla Corte di
legittimità una rivalutazione, tutta in fatto, della vicenda processuale sulla base delle
dichiarazioni rese dai testi in udienza.

5. Per il resto è manifestamente infondato poiché, la nozione di amministratore di fatto,
introdotta dall’art. 2639 cod. civ., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo
dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; nondimeno, significatività e
continuità non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo
di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo
non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di
amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici
dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive – in qualsiasi fase della
sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i
rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di
detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare
– il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di
legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione. La tesi del ricorrente, per la
quale la predetta qualificazione presuppone un esercizio continuativo e significativo di
funzioni di amministrazione, richiama un orientamento giurisprudenziale non
correttamente inteso, nel riferimento di tali caratteri di continuatività e significatività
alla totalità dei profili gestionali di tenuta della contabilità, di organizzazione interna e di
rappresentanza esterna della società fallita. Come ben chiarito in numerose pronunce di
questa Sezione (Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Sez. 5, n.
15065 del 02/03/2011, Guadagnali, Rv. 250094), i descritti connotati non implicano
l’esercizio di tutti i poteri propri dell’amministratore di una società ma richiedono
unicamente lo svolgimento di un’apprezzabile attività di gestione in termini non
occasionali o episodici, così come opportunamente evidenziato dalla Corte territoriale
nella sentenza impugnata. Rammentato, altresì, che l’accertamento in esame è oggetto
di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua

caso di specie risulterebbe riferibile alla posizione dell’imputato l’unico affare posto in

e logica motivazione (Sez. 5, n. 9222 del 22/04/1998, Galinnberti, Rv. 212145; Sez. 5,
n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011,
Guadagnoli, Rv. 250094), tale deve senz’altro essere ritenuta l’argomentazione della
sentenza impugnata.
6. Come ben evidenziato dalla Corte territoriale (pagina 14) l’unico affare concluso dalla
società, rappresentato dal mancato pagamento del corrispettivo dell’acquisto della
fornitura di tondini metallici dalla società Innnnobil 4 di Baresi è stato gestito

volere tale affare e, anche quando la fornitura non era stata pagata, aveva avuto un
incontro chiarificatore con Terenzio. Circostanze queste confermate anche dal teste
Vendrannin al Curatore fallimentare. Questi era la persona incaricata da Baresi di tenere
i collegamenti e curare l’esecuzione delle operazioni che riguardavano la società
Imnnobil 4.
7. Come rilevato dalla Corte territoriale si tratta di dichiarazioni utilizzabili perché rilasciate
al curatore in data 23 gennaio 2003 da soggetto successivamente divenuto irreperibile.
L’operazione riguardava la vendita di tondini per la costruzione della linea alta velocità
Roma-Napoli. Il teste ha riferito di essersi recato un paio di volte nel deposito dei
materiali dove aveva incontrato Terenzio e Settembre, precisando che la persona che si
occupava direttamente della vicenda era il primo, che aveva interpellato anche nel
momento in cui si verificarono i problemi con i pagamenti
8.

D’altra parte l’imputato, unitamente a Settembre, era colui che aveva intrattenuto
rapporti commerciali e ricevuto la merce. Tali elementi consentono di attribuire
correttamente all’imputato lo status di amministratore di fatto, costituendo circostanza
irrilevante l’esistenza di un amministratore di diritto e l’ulteriore qualifica attribuita,
anche all’imputato Settembre, di amministratore di fatto.

9.

Con il terzo motivo il difensore lamenta vizio di motivazione conseguente alla
inosservanza delle norme processuali in tema di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al
curatore fallimentare.

10.11 motivo è inammissibile poiché il ricorrente non spiega la decisività delle dichiarazioni
rese da Vendrannin, poiché la medesima versione dei fatti viene riferita anche dal teste
Baresi, rispetto al quale l’eccezione non è formulata. In ogni caso la doglianza è
infondata per quanto già detto con riferimento al precedente motivo di ricorso,
dovendosi aggiungere che la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici e
giuridici, ha affermato l’utilizzabilità delle dichiarazioni del teste in quanto rese al
curatore in un diverso procedimento, cioè quello civile riguardante il fallimento, così

esclusivamente da Terenzio. Baresi ha riferito al curatore che era stato Terenzio a

come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. Sez. 5, 26 luglio 2013
n. 49132; Cass. Sez. 5, n. 13285/13).
11.Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
12.La censura è infondata poiché la Corte territoriale ha evidenziato che entrambi gli
imputati hanno precedenti penali specifici, Terenzio per truffa e Settembre per

Terenzio, si connota nel tentativo di non comparire come l’assoluto protagonista della
vicenda e riguardo al Settembre, per avere agito sulla base di una procura generale
utilizzando anche un falso nome, per ritirare la documentazione contabile, non potendo
operare direttamente come amministratore.
13.Con il primo motivo il difensore di Settembre Giancarlo lamenta violazione dell’articolo
178, lett. c) del codice di rito riguardo all’impedimento a comparire dell’imputato, per
l’udienza del 5 maggio 2014 davanti alla Corte d’Appello, rilevando che dal certificato
medico del 28 aprile 2014 risultava che Settembre, residente in Torino, non era ancora
in grado di affrontare un viaggio, in quanto convalescente a seguito di un intervento
alla vescica avvenuto il 22 novembre 2013.
14.Con il secondo motivo deduce violazione della medesima disposizione, per il rigetto
dell’istanza di rinvio avanzata dal difensore di fiducia dell’imputato per la medesima
udienza del 5 maggio 2014, in quanto impegnato in altro procedimento davanti alla
Corte d’Appello di Napoli a carico di un detenuto.
15.1 motivi possono essere trattati congiuntamente riguardando il medesimo profilo e sono
inammissibili perché non sì confrontano con la motivazione contenuta nell’ordinanza
della Corte territoriale resa all’udienza del 5 maggio 2014, con la quale la Corte rilevava
che l’istanza di rinvio doveva ritenersi non tempestiva perché depositata in data 2
maggio 2014. Con riferimento specifico all’impedimento del difensore la Corte ha

bancarotta, sottolineando l’intensità del dolo che, con riferimento alla posizione di

rilevato che dalla documentazione esibita non è dato evincere la data in cui è stato
notificato al difensore il decreto di citazione davanti alla Corte d’Appello di Napoli per
l’incidente di esecuzione; invece, con riferimento alle condizioni di salute dell’imputato
Settembre, con motivazione incensurabile e non contestata in questa sede, la Corte ha
rilevato che il certificato medico non attestava l’esistenza di un impedimento assoluto a
comparire. A tali considerazioni, come rilevato dal Procuratore generale in udienza,
occorre aggiungere la significativa distanza temporale esistente tra l’insorgere della
patologia e la data dell’udienza.
16.Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione riguardo alla qualifica del Settembre
come amministratore reale della società.

()A

17. La censura è assolutamente generica poiché priva di motivazione specifica e puntuale
essendosi il difensore limitato a rilevare che dalle risultanze processuali era emerso che
il soggetto che si era occupato dell’acquisto del materiale era esclusivamente Terenzio.
18.In ogni caso la censura è infondata dovendosi richiamare quanto dedotto riguardo al
secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di Terenzio con la precisazione che,
come ben evidenziato dalla Corte territoriale, risulta documentalnnente -e non è
contestato dal ricorrente- che l’amministratore di diritto aveva rilasciato una procura in

gestione dei conti correnti bancari, la stipula di contratti di assicurazione e di locazione,
la richiesta di licenze, la conclusione di qualsivoglia contratto inerente all’attività della
società, la direzione del personale dipendente (pagamento degli emolumenti e livello di
remunerazione), la tenuta della contabilità, il rapporto con i professionisti esterni e con
gli uffici delle imposte, aggiungendo altresì “faccia insomma, anche se qui non
specificato, quanto farebbe o far potrebbe, essa mandante se fosse presente. Il tutto
con promessa di rato e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma”.
19. L’esistenza di poteri così ampi è assolutamente eloquente e consente di superare le
generiche doglianze dell’imputato. In ogni caso, oltre all’attribuzione di tali poteri la
Corte ha evidenziato che Settembre era il braccio destro di Terenzio e il procuratore di
diritto della società, il quale collaborava con il primo nella soluzione dei problemi
derivanti dalla conclusione dell’affare in questione (acquisto dei tondini metallici),
utilizzando un nome falso (Aprile, piuttosto che Settembre) al fine di ritirare le scritture
contabili, che successivamente sono state fatte sparire. La Corte territoriale, quindi, ha
fornito una motivazione compiuta e logica degli elementi univocamente dimostrativi
della penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto contestato aggiungendo che
i poteri attribuiti a Settembre e concretamente da questi esercitati hanno trovato
ulteriore conferma nelle convergenti dichiarazioni di Franco, Zanibelli e Lippert.
20.Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna di ciascuno
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6/05/2015

favore di Settembre che gli conferiva ogni facoltà, consentendogli l’apertura e la

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