Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51084 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 51084 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RICCIO ALESSANDRO N. IL 08/10/1991
avverso l’ordinanza n. 3484/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
30/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
MINCHELLA;
>te/sentite le conclusioni del PG Dott. 1 224- whe. -Tta-cou,’,22e0
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il

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 10/11/2015

Con ordinanza in data 30.06.2015 il Tribunale per il Riesame di Napoli
confermava l’ordinanza emessa in data 08.05.2015 dal GIP del Tribunale di Napoli
che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Riccio
Alessandro. L’interessato risulta indagato per la partecipazione ad associazione per
delinquere di tipo mafioso, omicidio aggravato e violazioni della normativa sulle
armi.
L’ordinanza richiamava il contesto camorristico dei delitti, commessi nell’ambito
di una ennesima guerra criminale ingaggiata dal “clan Amirante” per scalzare i
Mazzarella dal controllo egemonico nel comprensorio Forcella-MaddalenaTribunali; il conflitto prendeva l’avvio nel marzo 2013 e vedeva l’Amirante
Salvatore fare proseliti tra i membri del “clan Brunetti” e tra vari esponenti della
famiglia Giuliano, con la conseguente formazione di un nuovo cartello
camorristico. Si richiamava il quadro indiziario fondato su intercettazioni di
conversazioni ambientali e telefoniche nonché su dichiarazioni di collaboratori di
giustizia. Proprio questo conflitto armato aveva portato a numerosi delitti, agguati,
ferimenti, incendi. In questo ambito poi si passava ad esaminare gli elementi
indiziari posti a carico del Riccio. Così si evidenziava l’esito di una intercettazione
ambientale, nella quale si era appurato che il Riccio era presente nell’abitazione dei
fratelli Giuliano nel gennaio 2014, allorquando, in una riunione di vertice, si
discuteva delle scelte strategiche del clan, dell’acquisizione di armi e munizioni,
della collocazione criminale di un affiliato che aveva avuto pregressi rapporti con i
Mazzarella e di altri argomenti che, per il loro spessore, rendevano inverosimile
che non fossero riservati a quegli esponenti del clan i quali godevano della fiducia
dei capi; si evidenziava che il Riccio esponeva i suoi pareri, veniva consultato e
dimostrava di essere in linea con la strategia del sodalizio e di avere partecipato a
precedenti azioni criminali nonché di essere in grado di procurare munizioni.
Quanto all’accusa di detenzione di arma clandestina e ricettazione, si richiamavano
i tre frammenti di impronte papillari rinvenute sul sacchetto che conteneva una
pistola Beretta con matricola abrasa. Infine, in ordine all’omicidio di Massimiliano
Di Franco avvenuto in data 26.02.2014, si riportava che costui era stato attinto da
colpi di arma da fuoco al viso ed al torace e che il passaggio dei proiettili aveva
causato uno shock emorragico da lacerazione del polmone e del fegato; la
consulenza autoptica aveva evidenziato che il Di Franco aveva perso conoscenza in
pochi minuti. La principale fonte di accusa a carico del Riccio era la deposizione
della moglie della vittima, Flauto Dora: ella aveva dichiarato che la sua abitazione
era molto prossima al luogo dell’agguato mortale, così aveva udito i colpi di arma
da fuoco e si era recata immediatamente sul luogo da cui provenivano i colpi,
preoccupata per l’incolumità del marito: ivi giunta, l’aveva visto a terra
sanguinante e si era avvicinata chiedendogli se era stato il Riccio a ferirlo, ed il Di
Franco aveva annuito; ella aveva poi riferito subito la notizia ai suoi congiunti
stretti. Questa deposizione era stata ritenuta seria e credibile, al contrario di quanto
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RILEVATO IN FATTO

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asserito dalla Difesa del Riccio, la quale aveva fatto notare che, nelle sue prime
dichiarazioni, la donna non aveva affatto rivelato detti particolari. Ma il Tribunale
aveva superato le discrasie, evidenziando che la donna aveva fornito una
spiegazione ragionevole al suo riserbo iniziale, e dovuto cioè al timore di vendette,
poi superato dal dolore per la morte del marito; si spiegava ancora che la
consulenza autoptica non smentiva affatto quella deposizione, giacchè la vittima
aveva avuto alcuni minuti a disposizione prima di svenire e la donna abitava nei
pressi del luogo dell’agguato; inoltre la donna non aveva affermato che il marito le
aveva parlato (circostanza che non sarebbe stata possibile, date le ferite riportate),
ma che aveva annuito alla sua domanda; quanto poi alla possibilità per il Di Franco
di riconoscere l’aggressore travisato, si riteneva ben possibile che la vittima
scorgesse comunque l’identità del Riccio, da lui ben conosciuto. Si riteneva poi
che non fosse dirimente il fatto che un collaboratore di giustizia, tale Missi
Giuseppe, aveva riferito di avere saputo che l’assassino del Di Franco era tale
Sibillo Emanuele: ciò perché egli riferiva de relato, non aveva avuto conoscenze
dirette su quei fatti e, soprattutto, non intendeva nominare le persone che gli
avrebbero riferito detta notizia, così non consentendo la ricerca del riscontro. Il
Tribunale infine riteneva l’indagato come individuo pervaso da una personalità
connotata molto negativamente, spregiudicata e di inaudita disinvoltura nell’attuare
delitti: pertanto, si riteneva la custodia in carcere come l’unica misura adeguata alla
fattispecie.
Avverso detto provvedimento ricorreva a mezzo del Difensore il Riccio,
denunziando, come primo motivo, la violazione di legge di cui all’art. 606, comma
1 lett. c) ed e), c.p.p. in relazione all’art. 273 c.p.p. in combinato disposto con l’art.
192 c.p.p. in tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nonché la
violazione dell’art. 125 lett b) ed e) c.p.p. in relazione all’art. 606 lett. b) ed e)
c.p.p. per avere travisato gli elementi probatori e per illogicità della motivazione;
come secondo motivo, denunziava 1-tiestatigne – la violazione di legge di cui
all’art. 606, comma 1 lett. b) e c) c.p.p. per erronea applicazione delle norme in
tema di valutazione di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di detenzione
di arma clandestina e ricettazione; come terzo motivo, denunziava laitalazioRe la
violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) e c) c.p.p. per erronea
applicazione delle norme in tema di valutazione di gravi indizi di colpevolezza in
ordine al delitto associativo ed illogicità della relativa motivazione.
Quanto al primo motivo, si affermava che il Tribunale non aveva spiegato in modo
logico e coerente come potesse ritenere compatibile il racconto della Flauto con la
perdite di conoscenza quasi immediata della vittima, pur se aveva ammesso la
perdita funzionale degli organi per mancato apporto di sangue; inoltre non aveva
spiegato in modo logico e coerente come era stato possibile per la vittima
riconoscere l’aggressore se le telecamere della zona avevano registrato soltanto un
uomo travisato del tutto; così, considerando che le dichiarazioni della Flauto erano
l’unica vera fonte di accusa, si affermava che le stesse non erano state sottoposte
ad un esame scrupoloso e non si era valutato sufficientemente la mole di

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Giova rammentare che il Riccio è sottoposto ad indagini anche per i delitti di cui
all’art. 416 bis c.p. ed all’art. 575 c.p.: di conseguenza, la fattispecie verte in tema
di condizioni per l’applicazione della presunzione prevista dall’art. 275
cod.proc.pen., comma 3, che esclude la possibilità di applicare — nei casi di gravi
indizi di colpevolezza per delitti gravissimi rientrati nel novero normativo — una
misura diversa da quella carceraria, imponendo al Giudice di indicare, di volta in
volta, gli elementi specifici dai quali risulti che, pur configurandosi un fondamento
probatorio per imputazioni così gravi, non sussistono in concreto esigenze cautelari
che giustifichino la custodia in carcere. Ne consegue, in altri termini, che la norma
ora richiamata prescrive che il Giudice applichi senz’altro la misura più grave,
quando non sia in grado di escludere del tutto l’esistenza di esigenze cautelari.
Il ricorso dell’interessato è fondamentalmente incentrato sui seguenti punti, che
andranno esaminati in modo più analitico: 1) insufficienza della motivazione in
ordine alla credibilità attribuita al narrato della moglie della vittima ed alla
possibilità di riconoscimento dell’aggressore da parte della vittima stessa; 2)
erroneità della motivazione in ordine a possibili spiegazioni alternative riferibili al
rinvenimento di frammenti di impronte papillari dell’indagato sulla busta che
conteneva una pistola con matricola abrasa; 3) erroneità ed illogicità della
motivazione relativamente alla deduzione di un ruolo particolare e rilevante del
Riccio nell’ambito di una consorteria di tipo camorristico.
Per come già anticipato, nessuno di questi motivi può trovare accoglimento.
E’ d’uopo premettere che, secondo l’orientamento di questa Corte, l’ordinamento
non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi
materiali e fattuali delle vicende esaminate, ivi compreso lo spessore degli indizi,
né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato,
ivi compreso un nuovo apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure
ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e
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contraddizioni. Si contestava il movente, individuato in un contrasto con il Riccio,
e si affermava che la causale del delitto non era univoca, per cui non poteva fornire
alcun conforto agli indizi, che non sarebbero né gravi né precisi né concordanti.
Quanto al secondo motivo, si evidenziava che le impronte papillari del Riccio non
sono state rinvenute sull’arma clandestina, bensì sul sacchetto di plastica che la
conteneva; così si avanzano ipotesi interrogative circa spiegazioni alternative
(busta toccata dal Riccio all’insaputa dello scopo della stessa; uso di guanti da
parte dell’assassino).
Quanto al terzo motivo, si contestava che nessun collaboratore di giustizia avesse
indicato il Riccio come partecipe dell’associazione per delinquere di tipo mafioso:
dal compendio degli elementi sarebbe emersa, al più, una frequentazione del
Riccio con la famiglia Sibillo, ma nulla di più.

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insindacabile del Giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare. Il
controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame
dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due
requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto
incensurabile in sede di legittimità:
a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato;
b) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni
rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
L’insussistenza delle esigenze cautelari è, quindi, rilevabile dinanzi alla Corte di
Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o
nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di
diritto, rimanendo “all’interno” del provvedimento impugnato; il controllo di
legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti e sono
inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si
risolvono, almeno in parte, nella prospettazione di una diversa valutazione delle
circostanze esaminate dal Giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità
accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione
della norma incriminatrice e se le statuizioni sono assistite da motivazione non
manifestamente illogica.
§ 1. In ordine al primo dei motivi supra sintetizzati, e cioè l’insufficienza della
motivazione in ordine alla credibilità attribuita al narrato della moglie della vittima
ed alla possibilità di riconoscimento dell’aggressore da parte della vittima stessa, il
ricorrente aveva contestato la valenza indiziaria delle dichiarazioni di Flauto Dora,
moglie della vittima Di Franco Massimiliano, nella parte in cui il marito appunto le
aveva confermato che a sparare era stato il Riccio: si contestava che la donna,
incinta ed al nono mese di gravidanza, non poteva avere rapidamente raggiunto il
luogo del delitto, mentre le gravi ferite riportate dal Di Franco avevano causato una
emorragia che in pochi minuti ne aveva determinato la perdita di coscienza;
secondo le prospettazioni difensive, la donna era caduta in insanabili
contraddizioni, giacchè in un primo momento aveva dichiarato di avere soltanto
trovato il marito a terra e sanguinante, mentre in un secondo momento —
asseritamente influenzata da un suo interesse personale nella vicenda — aveva
aggiunto il particolare della rivelazione dell’identità dell’aggressore, dando l’idea
di un ferito ancora cosciente; al contempo, si criticava aspramente la possibilità che
la vittima potesse avere riconosciuto l’aggressore, il quale (per come risultava dalle
immagini estrapolate da alcune telecamere) era travisato da uno scaldacollo o da
un passamontagna; ed infine si rimarcava che non vi erano elementi a riscontro
delle dichiarazioni della Flauto, poiché i familiari che avevano riportato le sue
dichiarazioni erano solo dichiaranti de relato della medesima.
Preso atto di queste doglianze, occorre precisare che, in tema di misure cautelari
personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione
del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei

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gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in
relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso
ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che
l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato,
controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli
elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che
governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Si è anche precisato che la
richiesta di riesame, mezzo di impugnazione, sia pure atipico, ha la specifica
funzione di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo
ai requisiti formali indicati nell’art. 292 c.p.p., ed ai presupposti ai quali è
subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo: ciò premesso, si è
evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto
di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo,
ispirato al modulo di cui all’art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal
particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi
e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata
probabilità di colpevolezza (Sez. un., n. 11 del 22 marzo 2000, Audino, rv.
215828;conforme, dopo la novella dell’art. 606 c.p.p., sez. 4^, n. 22500 del 3
maggio 2007, Terranova, rv. 237012).
Si è, più recentemente, osservato, sempre in tema di impugnazione delle misure
cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia
la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della
motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di
diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei
fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal
giudice di merito (sez. 5^, n. 46124 dell’8 ottobre 2008, Pagliaro, rv. 241997; sez.
6^, n. 11194 dell’8 marzo 2012, Lupo, rv. 252178).
Ed allora devesi concludere che l’ordinanza impugnata ha giustificato la propria
valutazione degli elementi indiziari con motivazione dotata di logica coerenza e
linearità argomentativa, che come tale, per le ragioni dette, si sottrae a censure
nella presente sede di legittimità.
Nella ordinanza impugnata il Tribunale per il Riesame spiega in modo chiaro le
ragioni per le quali reputa credibile ed attendibile la Flauto: si nota che alcune
discrasie sono evidenti, ma che le stesse non sono tali da inficiare la credibilità
delle dichiarazioni complessive; si riporta che il nucleo essenziale delle sue
dichiarazioni era nella circostanza di essere giunta presso il marito pochi minuti
dopo l’agguato e di averlo trovato ferito al volto ed al torace. Si specifica che, sulla
base della consulenza autoptica, la vittima era rimasta cosciente e lucida per alcuni
minuti successivamente all’agguato e che la Flauto, al momento della
deflagrazione degli spari, si trovava in casa della madre, sita in un punto
vicinissimo all’agguato; si precisa che la donna aveva precisato che il rumore degli
spari l’aveva spinta a correre verso il luogo nel quale sapeva trovarsi il marito e
che ella non aveva mai dichiarato che il marito le aveva parlato (circostanza che

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non sarebbe stata compatibile con le ferite riportate e lo stato ormai gravissimo
delle condizioni della vittima), ma bensì che egli aveva annuito a seguito di sua
specifica domanda. Viene poi spiegata con il timore di ritorsioni l’iniziale reticenza
della donna e si riportano dichiarazioni confermative circa le confidenze della
medesima ad alcuni congiunti.
Senza ulteriormente approfondire questi aspetti, occorre qui rilevare che la
motivazione del provvedimento impugnato non presenta alcun aspetto di
irragionevolezza, ma copre ogni ambito ricostruttivo con sequenze logiche, anche
perché lega la domanda della Flauto rivolta alla vittima con un clima di
intimidazione e paura che ormai pervadeva il suo nucleo familiare a causa dei
contrasti che dividevano il Di Franco da determinati ambiti criminali.
§ 2. In ordine al secondo dei motivi supra sintetizzati, e cioè l’erroneità della
motivazione in ordine a possibili spiegazioni alternative riferibili al rinvenimento
di frammenti di impronte papillari dell’indagato sulla busta che conteneva una
pistola con matricola abrasa, va ribadito quale sia l’ambito di decisione di questa
peculiare sede, già supra rammentato: ed allora si deve notare che il Tribunale per
il Riesame individua le fonti indiziarie a carico del Riccio nella sicura ed
incontestata riconducibilità al medesimo di tre frammenti di linee papillari, i quali
sono stati rilevati sul sacchetto di plastica nera al cui interno vi era una pistola di
marca Beretta cal. 9 corto con matricola abrasa; il rinvenimento da parte della
polizia giudiziaria era avvenuto in un androne sulla base di una segnalazione
anonima ed il Giudice richiama il contesto in cui sono maturati i fatti e la assenza
di reali e credibili ipotesi alternative; sulla base di questi elementi oggettivi
vengono reputate come non credibili le spiegazioni alternative prospettate dal
ricorrente.
Anche su questo punto la motivazione del provvedimento impugnato è del tutto
coerente e priva di illogicità di ragionamento e di deduzione.
§ 3. In ordine al terzo dei motivi supra sintetizzati, e cioè l’erroneità e l’illogicità
della motivazione relativamente alla deduzione di un ruolo particolare e rilevante
del Riccio nell’ambito di una consorteria di tipo camorristico, il Tribunale per il
Riesame reputa le intercettazioni di conversazioni come gli indizi più gravi a
carico del ricorrente: si riportano in modo dettagliato le riunioni di vertice
camorristico alle quali il Riccio era presente, gli argomenti molto rilevanti dei quali
si era parlato nel corso delle riunioni, il carattere di importanza che i partecipi
dovevano necessariamente rivestire nell’ambito del gruppo; il Tribunale riporta le
caratteristiche di partecipazione attiva riferibile alla presenza del Riccio così come
riporta stralci di conversazioni intercettate.
Sul punto, va precisato che alle indicazioni di reità provenienti da conversazioni
intercettate non si applica il canone di valutazione di cui all’art. 192, comma terzo,
cod. proc. pen., perché esse non sono assimilabili alle dichiarazioni che il coimputato
del medesimo reato o la persona imputata in procedimento connesso rende in sede di
interrogatorio dinanzi all’autorità giudiziaria e, conseguentemente, per esse vale la
regola generale del prudente apprezzamento del giudice (cfr Cass. Pen., sez. I n°
36218 del 23.09.2010, Rv 246290). Parimenti, è necessario rammentare che, in tema

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di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio
adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce
questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta
logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di
legittimità (cfr Cass. SS.UU. n° 22471 del 26.02.2015 Rv 263715).
Fatte queste doverose premesse, occorre constatare che l’ordinanza impugnata non
effettua salti logici nella spiegazione offerta al tenore delle conversazioni e
definisce con linearità i contorni del ruolo di rilievo ricoperto dal Riccio,
riportando gli episodi specifici, le conversazioni particolari e gli impegni assunti
dal ricorrente verso la consorteria.
Deve concludersi allora che il Tribunale per il Riesame di Napoli risulta avere
affrontato, con motivazione logicamente dipanata e priva di affermazioni o
conclusioni irragionevoli, tutte le questioni sollevate dalla Difesa in tema di gravità
indiziaria, di gravità dei fatti posti in essere, di inadeguatezza di altre misure
cautelari.
Chiarito dunque che la motivazione del provvedimento impugnato non si configura
né come mancante né come illogica, va, in sintesi, affermato che il provvedimento
impugnato ha fatto corretto uso di tutti i canoni interpretativi ed applicativi sopra
rammentati.
Del resto, il Giudice della cautela (e quello della impugnazione), nel verificare la
eventuale insussistenza delle esigenze cautelari presunte dalla legge quando si
tratta di applicare la misura in riferimento ad uno dei reati previsti nell’art. 275
c.p.p., comma 3, è tenuto a considerare un ampio panorama di elementi di fatto, ma
ciò non vale a mutare i limiti dell’obiettivo della analisi demandatagli che è solo e
sempre quello dell’apprezzamento della insussistenza di esigenze cautelari già
presunte dal Legislatore.
L’ordinanza impugnata ha giustificato la propria valutazione degli elementi
indiziari relativi alla sussistenza delle esigenze cautelari con motivazione dotata di
logica coerenza e linearità argomentativa, che come tale, per le ragioni dette, si
sottrae a censure nella presente sede di legittimità.
I Giudici di merito hanno invero riscontrato le ipotesi accusatorie sulla base di una
analitica ed esaustiva valutazione di elementi di fatto analizzati in logica
successione affrontando parametri di carattere concreto, e perciò con riferimento ad
condizioni e circostanze attinenti al soggetto.
Alla luce di tali plurime considerazioni risultano peraltro prese in esame tutte le
prospettazioni difensive in questa sede reiterate ed oggetto di ricorso, le quali sono
confutate con apprezzamenti che risultano puntuali e coerenti sul piano logico e
corretti da un punto di vista giuridico, di tal che le critiche mosse dal ricorrente,
lungi dall’evidenziare profili di evidente illogicità o carenza argomentativa, si
risolvono nella prospettazione dell’esistenza di diverse chiavi di lettura, le quali
però non si impongono rispetto a quella avversa con carattere di oggettività e
univocità e non possono pertanto trovare ingresso in questa sede.
Dunque, la doglianza del ricorrente è priva di fondamento, nei termini formulati ed
avuto riguardo alla concrete argomentazioni utilizzati dai giudici cautelari.

Trasmessa copia ex art. 23
n. i ter L. 8-8-95 n. 332
2018
Roma, lì
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Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato e che il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali. Copia del provvedimento andrà trasmessa, a
cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto Penitenziario ai sensi dell’art. 94,
comma 1 ter, disp. att. cod.proc.pen.

nic

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al
Direttore dell’Istituto Penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp.att.
cod.proc.pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti a mezzo Fax.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2015.

P.Q.M.

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