Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51083 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 51083 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP POTENZA nei confronti di:
GIP MILANO
con l’ordinanza n. 1165/2015 GIP TRIBUNALE di POTENZA, del
13/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. r„,—„c,
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Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 13.04.2015 il GIP del Tribunale di Potenza, investito
della richiesta del pubblico ministero in sede di emissione della misura cautelare
della custodia in carcere nei confronti di Barca Stefano per reati di cui agli artt.
81 e 615-ter cod. pen., ha denegato la propria competenza territoriale e
sollevato conflitto negativo sul punto, rimettendo gli atti a questa Corte; rilevava
che, a seguito di precedenti provvedimenti declinatori della competenza emessi il
7.04.2014 dal GIP del Tribunale di Milano e il 3.02.2015 dal GIP del Tribunale di
Firenze, la competenza per territorio era stata individuata dal pubblico ministero

nell’autorità giudiziaria distrettuale di Potenza sulla base del reato commesso il
18.02.2014 in danno del comune di Brindisi di Montagna (PZ), di cui era stato
violato il sito istituzionale con la prima condotta (in ordine temporale) tra quelle
aggravate ai sensi del terzo comma dell’art. 615-ter cod. pen. commesse in
Italia, e ciò in contrasto col principio affermato dalle Sezioni Unite di questa
Corte nella sentenza pronunciata il 26.03.2015, alla cui stregua il giudice
competente doveva invece individuarsi in quello del luogo di residenza
dell’indagato (in provincia di Cremona) dove si trovava il computer utilizzato per
introdursi abusivamente nel sistema informatico violato, con conseguente
competenza del GIP distrettuale del Tribunale di Milano individuato ai sensi
dell’art. 51 comma 3-quinquies del codice di rito.
2. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la dichiarazione
di competenza del GIP del Tribunale di Milano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto deve essere regolato con l’affermazione della competenza del GIP
del Tribunale di Milano.
2. Sulla questione riguardante l’individuazione del luogo di consumazione del
delitto di cui all’art. 615 ter cod. pen., aggravato (nella specie) ai sensi dei
commi 2 (n. 3) e 3 dalla violazione di siti e sistemi di interesse pubblico, reato la
cui cognizione appartiene nella fase delle indagini preliminari – alla stregua degli
artt. 51 comma 3-quinquies e 328 comma 1-quater cod.proc.pen. – alla
competenza funzionale del GIP del tribunale del capoluogo del distretto nel cui
ambito ha sede il GIP che sarebbe competente secondo gli ordinari criteri
attributivi della competenza per territorio, sono di recente intervenute le Sezioni
Unite di questa Corte con la sentenza n. 17325 del 26/03/2015 (Rv. 263020),
affermando il principio per cui tale luogo coincide con quello in cui si trova
l’utente che, tramite elaboratore elettronico o altro dispositivo per il trattamento
automatico dei dati, digitando la “parola chiave” o altrimenti eseguendo la
procedura di autenticazione, supera le misure di sicurezza apposte dal titolare
per selezionare gli accessi e tutelare la banca-dati memorizzata all’interno del
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sistema centrale, ovvero vi si mantiene eccedendo i limiti dell’autorizzazione
ricevuta: ciò in quanto il sistema telematico per il trattamento dei dati condivisi
tra più postazioni è unitario e, per la sua capacità di rendere disponibili le
informazioni in condizioni di parità a tutti gli utenti abilitati, assume rilevanza il
luogo di ubicazione della postazione remota dalla quale avviene l’accesso, e non
invece il luogo in cui si trova l’elaboratore centrale.
3. Facendo applicazione al caso di specie del principio di diritto così affermato, il
giudice competente deve essere individuato nel GIP distrettuale di Milano, in

Stefano, mediante il quale ha avuto luogo l’accesso abusivo ai sistemi informatici
e telematici violati, è avvenuto nel distretto territoriale di Milano, che coincide
dunque col luogo di allocazione della postazione e del terminale periferico da cui
è avvenuta l’introduzione illecita, che integra la consumazione del reato, nei siti
di interesse pubblico e di carattere istituzionale di una pluralità di enti e soggetti
situati in diverse (e disparate) località, sia italiane che estere; mentre resta priva
di rilevanza, invece – agli effetti che qui interessano – l’individuazione dei luoghi
in cui si trovano le banche dati e i server centrali rispettivamente violati, e che
sono stati (erroneamente) valorizzati dal GIP dì Milano (e successivamente da
quello di Firenze) al fine di declinare la propria competenza.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Milano, cui dispone trasmettersi
gli atti.
Così deciso il 10/11/2015

quanto, come si evince dagli atti, il sequestro del computer in uso a Barca

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