Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51082 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 51082 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEL PIZZO ANICETO N. IL 10/05/1947
avverso l’ordinanza n. 18/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 17/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ir AZ, it i E
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Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1.

Il Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila, con ordinanza pronunciata il

17.02.2015, ha rigettato l’istanza con cui Del Pizzo Aniceto aveva chiesto il
differimento dell’esecuzione della pena di anni 5 mesi 4 di reclusione, formulata
ai sensi dell’art. 147 cod. pen., rilevando che l’ASL di Pescara con relazione in
data 31.10.2014 aveva certificato la compatibilità delle patologie da cui era
affetto il condannato col regime detentivo e che l’opposta conclusione a cui era
pervenuta la medesima ASL nella relazione successiva del 7.02.2015 era

Pizzo, e non ricorrendo alcuno dei presupposti legittimanti ex lege la sospensione
dell’esecuzione della pena.
2. Ricorre per cassazione Del Pizzo Aniceto, a mezzo del difensore, deducendo
carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata,
lamentando l’omesso apprezzamento degli ulteriori elementi di valutazione che
avevano condotto la struttura sanitaria competente a mutare il precedente
giudizio di compatibilità dello stato morboso del ricorrente col regime di
detenzione carceraria.
3. Il Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte ha chiesto l’annullamento
con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni che seguono.
2. Deve ritenersi acquisito nell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte il
principio per cui il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena detentiva
per gravi motivi di salute, ex art. 147 comma primo n. 2 cod. pen., pur non
richiedendo un’incompatibilità assoluta tra la patologia da cui è affetto il
condannato e il suo stato di detenzione carceraria, postula che l’infermità o la
malattia sia tale da comportare un serio pericolo di vita o da non poter
assicurare la prestazione di adeguate cure mediche nell’ambito carcerario, o
comunque da far sì che l’espiazione della pena, per le sofferenze aggiuntive,
eccessive ed ingiustificate che ne derivano, avvenga in aperto dispregio del
diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il
trattamento dei detenuti (Sez. 1 n. 5732 dell’8/01/2013, Rv. 254509; Sez. 1 n.
972 del 14/10/2011, Rv. 251674).
Anche in presenza di una patologia sicuramente grave del condannato, il giudice,
dunque, non è tenuto automaticamente a concedere il rinvio dell’esecuzione
della pena per ragioni di salute, ovvero la misura alternativa della detenzione
domiciliare in casa di cura, dovendo verificare se la situazione morbosa sia
congruamente fronteggiabile in ambiente carcerario, senza che ciò contrasti col
basilare senso di umanità e impedisca il normale regime trattamentale (Sez. 1 n.
1

sostanzialmente immotivata, non essendo mutato il quadro patologico del Del

27313 del 24/06/2008, Rv. 240877, relativa a un caso, speculare a quello in
esame, in cui il detenuto era affetto da esiti di interventi per adenocarcinoma al
retto; nonché Sez. 1 n. 1371 del 24/11/2010, Rv. 249319, che ha escluso la
sussistenza dei presupposti per la concessione della detenzione domiciliare
quando le patologie, pur gravi e plurime, possono essere adeguatamente trattate
in regime di detenzione carceraria).
3. L’ordinanza impugnata si è confrontata in modo adeguato e puntuale con tali
principi, escludendo motivatamente che le patologie descritte nelle relazioni

la sospensione dell’esecuzione della pena, rilevando che anche dall’ultima
relazione in data 7.02.2015 emerge che il Del Pizzo esegue controlli periodici
presso l’ambulatorio di oncologia medica (consistenti in ecografie e tac del colon
retto e delle vie urinarie), segue un regime nutrizionale attento per gli esiti della
patologia intestinale sofferta, assume farmaci per la pressione e per l’ansia sotto
prescrizione medica; la medesima relazione dà atto che le analisi del sangue
sono risultate normali e che al momento non sono state accertate recidive
tumorali.
Il Tribunale di sorveglianza, in particolare, ha dato atto che la situazione
patologica descritta nella relazione medica del 7.02.2015 non era mutata rispetto
a quella precedente del 31.10.2014, che aveva ritenuto il relativo stato
compatibile col regime detentivo rilevando, peraltro, che la patologia tumorale
richiedeva controlli periodici in strutture ospedaliere per escludere recidive (allo
stato non riscontrate); e ha di conseguenza ritenuto che il giudizio finale di
incompatibilità invece espresso nella seconda relazione fosse immotivato e
puramente assertivo, disattendendolo e rigettando così l’istanza dì differimento
dell’esecuzione della pena.
La decisione così raggiunta dal Tribunale risulta dunque argomentata in modo
logico e consequenziale, e non soffre dei vizi motivazionali denunciati dal
ricorrente.
Né appare valorizzabile, in senso contrario, l’esistenza – allegata dal ricorrente di ulteriori elementi di valutazione che sarebbero sopravvenuti dopo la prima
relazione medica, proprio perché è la stessa relazione del 7.02.2015 a dare atto,
nelle sue conclusioni, del mancato riscontro di recidive, limitandosi
esclusivamente a ribadire la necessità che il Del Pizzo continui a sottoporsi a
frequenti controlli radiologici dell’intestino e della vescica e a seguire un attento
regime alimentare, senza che emerga alcuna impossibilità di effettuare i
prescritti controlli periodici in costanza di detenzione, eventualmente ricorrendo
al regime di temporaneo ricovero in strutture ospedaliere esterne ex art. 11
ord.pen., come risulta finora essere avvenuto.

2

mediche della competente USL di Pescara integrino le condizioni che legittimano

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10/11/2015

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