Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51081 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 51081 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PELOSI FRANCESCO N. IL 09/06/1980
avverso l’ordinanza n. 377/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
SALERNO, del 19/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. f
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata il 21.11.2014 II Tribunale di Sorveglianza di Salerno
ha dichiarato inammissibile l’stanza di ammissione a misure alternative alla
detenzione in carcere, formulata ex artt. 47 e 47-ter ord.pen. da Pelosi
Francesco, sul presupposto dell’operatività della causa ostativa costituita dalla
revoca degli arresti domiciliari ai quali il Pelosi era sottoposto ex art. 656 comma
10 cod.proc.pen., per effetto della denuncia sopravvenuta per il reato di cui
all’art. 73 DPR n. 309 del 1990.

di legge e vizio di motivazione, rilevando l’insussistenza dei presupposti del
diniego della misura alternativa a fronte della irrisoria quantità di principio attivo
dello stupefacente e della conseguente richiesta di archiviazione del reato
ipotizzato presentata dal pubblico ministero.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto
del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse, essendo terminata l’espiazione della pena il 17.05.2015, come risulta
dall’acquisita certificazione del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, e
non avendo l’interessato manifestato, con specifica e motivata deduzione, un
eventuale interesse a coltivare l’impugnazione.
2.

La sopravvenuta inammissibilità dell’impugnazione non comporta

provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di
questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del
ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione e sia determinato da
una ragione non imputabile al ricorrente, non è configurabile un’ipotesi di
soccombenza e, pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la
condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della
sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (Sez. Un. n. 7 del
25/06/1997, Rv. 208166; Sez. 6 n. 19209 del 31/01/2013, Rv. 256225).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 10/11/2015

2. Ricorre per cassazione Pelosi Francesco, personalmente, deducendo violazione

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