Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51080 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 51080 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARANGIO BIAGIO N. IL 25/02/1960
CASTELLONE RAFFAELE N. IL 09/03/1961
avverso l’ordinanza n. 23/2013 GIP TRIBUNALE di FROSINONE, del
03/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. pAD c,„ dtk ezve (4.4
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okt

Uditi difensor Avv.;

`411•440

Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 3.02.2014 il GIP del Tribunale di Frosinone, in funzione
dì giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina del
reato continuato in sede esecutiva formulata da Marangio Biagio e Castellone
Raffaele con riguardo ai fatti giudicati con le sentenze di condanna pronunciate
nei loro confronti il 16.12.2008 dal GUP del Tribunale di Cassino e il 25.02.2011
dalla Corte d’appello di Perugia, perché la continuazione tra i reati era già stata
esclusa dal giudice della cognizione, dichiarando invece non luogo a provvedere

giudicati con altre tre sentenze, perché per tali reati l’unificazione sotto il vincolo
della continuazione era già stata riconosciuta in altri precedenti provvedimenti.
2. Ricorrono per cassazione Marangio Biagio e Castellone Raffaele, a mezzo del
difensore, denunciando con due distinti motivi di gravame violazione di legge e
vizio di motivazione:
– in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 del codice di rito, censurando la
ritenuta improponibilità in sede esecutiva della richiesta di continuazione,
denegata dal giudice della cognizione, sulla base degli elementi di valutazione
sopravvenuti costituiti dalle condanne dei ricorrenti per ulteriori condotte di
natura analoga, di cui la Corte d’appello di Perugia non disponeva al momento
della decisione;
– in relazione agli artt. 671 del codice di rito e 188 disp.att.cod.proc.pen.,
censurando l’omessa motivazione sull’istanza di continuazione tra i fatti oggetto
delle sentenze di applicazione della pena emesse su richiesta delle parti.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
2. L’art. 671 comma 1 cod.proc.pen. preclude in modo assoluto alla parte
interessata la possibilità dì chiedere al giudice dell’esecuzione il riconoscimento
della continuazione tra più fatti oggetto di procedimenti distinti e separatamente
giudicati se la stessa sia stata “esclusa” dal giudice della cognizione.
Costituisce, invero, principio acquisito nell’elaborazione giurisprudenziale di
questa Corte che l’applicazione della disciplina della continuazione in sede
esecutiva ha carattere sussidiario e suppletivo, essendo subordinata alla
circostanza che essa non sia stata esclusa in sede di cognizione (Sez. 4 n. 10113
del 21/02/2012, Rv. 251993); poiché l’insussistenza del medesimo disegno
criminoso, che sia stata accertata dal giudice della cognizione, ha autorità di
giudicato sostanziale ed esercita la medesima efficacia preclusiva della
condanna, l’accertamento negativo della continuazione operato in sede di
1

sull’analoga istanza ex art. 671 cod.proc.pen. formulata relativamente ai fatti

cognizione non vale solo rebus sic stantibus (siccome assistito dal mero divieto
del ne bis in idem, che è proprio della preclusione “debole” tipica delle decisioni
del giudice dell’esecuzione), ma è destinato a operare in maniera assoluta, e non
può perciò essere superato – a differenza delle statuizioni in materia di
continuazione del giudice dell’esecuzione – dalla considerazione di nuovi elementi
non valutati in precedenza, ancorché sopravvenuti (Sez. 1 n. 16235 del
30/03/2010, Rv. 247482, in motivazione).
L’esclusione della continuazione coi fatti oggetto della sentenza 16.12.2008 del

di Perugia con riguardo ai fatti da essa giudicati nella sentenza pronunciata il
25.02.2011 non può dunque essere rimessa in discussione in sede esecutiva,
neppure con riferimento ai reati (separatamente giudicati con altre sentenze) che
sono stati successivamente unificati ex art. 81 capoverso cod. pen. con quelli
oggetto della prima sentenza del 16.12.2008, proprio perché la forza preclusiva
del giudicato formatosi in sede cognitiva rimane insensibile ai relativi elementi
sopravvenuti di valutazione, così come ritenuto dall’ordinanza impugnata con
motivazione puntuale e giuridicamente ineccepibile, con la quale il primo motivo
di doglianza dei ricorrenti omette sostanzialmente di confrontarsi, così da
risultare, oltre che manifestamente infondato, anche aspecifico (Sez. 2, n. 36406
del 27/06/2012, Rv. 253893, secondo cui l’assenza di correlazione tra le ragioni
argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del
gravame integra una causa tipica di inammissibilità del ricorso per cassazione).
3. Anche il secondo motivo di ricorso, articolato in termini generici e piuttosto
confusi, si caratterizza per la sua manifesta infondatezza, avendo l’ordinanza
gravata dato atto della continuazione già applicata in altre (precedenti) sedi tra i
fatti giudicati con le sentenze di applicazione pena emesse il 16.12.2008 dal GUP
del Tribunale di Cassino, il 6.03.2009 dal GUP del Tribunale di Fermo e il
17.04.2013 dal GUP del Tribunale di Frosinone, correttamente ritenuta preclusiva
di ulteriori spazi decisori al riguardo.
4.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al

pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende
della sanzione pecuniaria equamente quantificata in 1.000 euro ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 10/11/2015

GUP del Tribunale di Cassino, operata in sede di cognizione dalla Corte d’appello

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