Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5108 del 19/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 5108 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
L’AQUILA
nei confronti di:
IOVALONE DAVIDE N. IL 20/02/1986
avverso la sentenza n. 18/2012 GIUDICE DI PACE di MONTORIO AL
VOMANO, del 02/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IF,00.4,euco 3QQac t,), 0
che ha concluso per 2:aftun.u.2Qa, »-datto c_orl 9.et -s 1)U
cée.(12(2_
Ase”:(12,n.à()_
siecentuo..~12,,,,te_ a9QQ_ pyhta,hcez
CaLOra-u2_, 000Q- ‘3 Ct-‘)1.Z(b rruf2_ aurn~.(Irt 5.-stù.t< tiQ Udito, pe parte civile, l'Avv »,( Data Udienza: 19/12/2013 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice di Pace di Montorio al Vomano, pronunciando in sede di rinvio, nei confronti di Davide Iovalone, con sentenza n. 7 del 2.5.2013, dep. il 10.5.2013 e comunicata il 21.5.2013, ha dichiarato non doversi procedere in ordine alla sanzione accessoria della sospensione della patente per intervenuta 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione nei termini di legge il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello de L'Aquila, deducendo il seguente motivo enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.: violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, stabilita dalla legge come obbligatoria nel caso di condanna per il reato in questione. In particolare il P.G. ricorrente lamenta che il giudice di merito, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 21217/12 di annullamento emessa dalla Corte di Cassazione il 20.4.2012, su ricorso del P.M., per omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il reato di cui all'art. 590, comma 3, c.p., ha dichiarato non doversi procedere all'applicazione di detta sanzione per intervenuta prescrizione massima. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. Il decorso termine di prescrizione del reato, intervenuto successivamente prescrizione. alla condanna per il reato di cui all'art. 590 comma 3, c.p. non rileva, secondo il costante orientamento di questa Corte, in quanto "quando con l'impugnazione si faccia questione unicamente della mancata applicazione di sanzioni amministrative accessorie al reato, gli aspetti penali della regiudicanda sono intangibili in quanto coperti dal giudicato ed è pertanto irrilevante l'eventuale prescrizione del reato maturata nel frattempo" (in termini, Sez. 4, n. 4146 del 18.9.2000 rv. 217379; Sez.4, n. 40894 dell' 8.10.2009). L'art. 222 del Codice della Strada, come aveva già rilevato la IV Sezione di questa Corte nella prima sentenza di rinvio, prevede che all'affermazione di re- 2 f sponsabilità per il reato in questione consegua dì diritto l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. L'impugnata sentenza deve essere pertanto nuovamente annullata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Giudice di Pace di Teramo (ufficio giudiziario che ha assorbito il soppresso ufficio del Giudice di Pace di Montorio al Vomano) P.Q.M. sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Giudice di pace di Teramo. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2013. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA