Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51079 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 51079 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RESTUCCIA FRANCESCO N. IL 28/11/1970
avverso l’ordinanza n. 67/2014 TRIBUNALE di PIACENZA, del
10/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. cr pt h m e-ce
z Lo Trit

uLzwp,

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 10.06.2014 il Tribunale di Piacenza, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina del
reato continuato in sede esecutiva, formulata ex art. 671 cod.proc.pen. da
Restuccia Francesco, rilevando che tra i reati di cui era stata chiesta
l’unificazione sotto il vincolo della continuazione non sussisteva contiguità
temporale e che gli stessi erano di natura assolutamente diversa.
2. Ricorre per cassazione Restuccia Francesco, personalmente, richiamando i

continuazione in executivis e deducendo la riconducibilità dei reati allo stato di
indigenza economico-familiare che aveva determinato una continua ricerca di
approvvigionamento di denaro.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è del tutto generico e deve essere dichiarato inammissibile, non
contenendo alcuna indicazione dei vizi di legittimità da cui sarebbe affetto il
provvedimento impugnato (Sez. 3 n. 16851 del 2/03/2010, Rv. 246980), ma
limitandosi essenzialmente a una serie di considerazioni astratte sui presupposti
teorici della continuazione

in executivis,

che omettono completamente di

confrontarsi con la pur sintetica motivazione in forza della quale il giudice
dell’esecuzione ha escluso la riconducibilità delle violazioni (giudicate con
sentenze di condanna diverse) all’attuazione di una medesìma risoluzione
criminosa, ab origine unitariamente concepita e deliberata nelle sue linee
essenziali, necessaria ex art. 81 capoverso cod. pen. per la configurabilità del
reato continuato.
La causale dei reati dedotta dal ricorrente, costituita dal bisogno di procurarsi il
denaro necessario a fronteggiare lo stato dì indigenza economica proprio e
familiare, evoca semmai una natura contingente e occasionale della spinta
criminosa che si pone in aperto contrasto con la natura del reato continuato, che
non deve essere confuso con la mera abitualità delittuosa e con la generale
tendenza a porre in essere una determinata tipologia di reati, come quelli contro
il patrimonio (ex plurimis: Sez. 5 n. 5599 del 3/10/2013, Rv. 258862; Sez. 2 n.
40123 del 22/10/2010, Rv. 248862; Sez. 2 n. 18037 del 7/04/2004, Rv.
229052).
2.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende
della sanzione pecuniaria che si ritiene equo quantificare nella somma di 1.000p
euro.
1

principi normativi e giurisprudenziali in tema di riconoscimento della

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processualì e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 10/11/2015

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