Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5107 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5107 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CESARETTI ANGELO N. IL 08/09/1967
avverso la sentenza n. 1397/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
29/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 11/12/2014

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza deliberata il 29 ottobre 2013 la Corte di Appello di Roma
confermava la sentenza del Tribunale di Velletri dell’Il marzo 2013, che, tenuto
conto della contestata recidiva, aveva condannato l’imputato Angelo Cesaretti alla

essere uscito dal domicilio, ove stava espiando pena detentiva, in orario non
consentito.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
personalmente, il quale ha lamentato la contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione per omessa indicazione dei motivi del diniego delle circostanze
attenuanti generiche, nonostante il riconoscimento, operato dalla stessa Corte
dell’attività di collaborazione prestata da esso ricorrente con la confessione resa e la
ricostruzione completa degli eventi. Pertanto, mal si conciliava con tale rilievo la
valutazione di gravità della condotta; in ogni caso il diniego delle attenuanti
invocate avrebbe dovuto essere adeguatamente giustificato.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi connotati da manifesta
infondatezza.
1.La sentenza impugnata, dopo avere dato atto che nessuna possibile
incertezza sussisteva quanto alla realizzazione della condotta di evasione,
ascrivibile all’imputato, per la sua ammissione di essersi allontanato dall’abitazione
per incontrare una donna e di avere simulato un infortunio per rappresentare la
necessità di recarsi al pronto soccorso, ha riscontrato una pluralità di elementi
negativi, puntualmente indicati, tali da giustificare il diniego delle invocate
attenuanti. In tal senso ha evidenziato le modalità dell’azione, il suo compimento ad
appena un mese dalla sottoposizione a detenzione domiciliare, la natura dei plurimi
precedenti penali, specificati puntualmente nell’imputazione per quantità e qualità
in riferimento alla contestazione della recidiva.
1.1 Ha dunque per implicito ritenuto che tali profili attinenti alla sua
personalità ed al fatto di reato assumessero un rilievo preminente sulla confessione
resa, peraltro intervenuta dopo la constatazione della sua assenza dall’abitazione
all’atto del controllo operato dalle forze dell’ordine.
1.2 Pertanto, la motivazione risulta effettiva, compiuta e logicamente
strutturata sulla scorta di una disamina diretta del materiale probatorio e dei motivi

pena di anni due di reclusione in relazione al delitto di evasione, contestatogli per

di censura proposti dalla difesa, sicchè sotto ogni profilo considerato assolve
efficacemente alla sua funzione di esternare le ragioni della decisione; si sottrae
dunque alle doglianze mosse in modo del tutto pretestuoso col ricorso.
Per le considerazioni svolte il ricorso risulta inammissibile in tutte le sue
deduzioni; ne discende la condanna del proponente al pagamento delle spese
processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione
di tale tenore, della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2014.

favore della Cassa delle Ammende.

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