Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51063 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 51063 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GURRIERI GIUSEPPE N. IL 05/01/1977
avverso la sentenza n. 1719/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
22/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (–7 h, N1,3 CIZS
N1 Ri,43 t ik
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

viek

Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 22.01.2015 la Corte d’Appello di Catania – pronunciando
in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 34541 in data 7.05.2014
con cui questa Suprema Corte aveva annullato senza rinvio la condanna
pronunciata il 29.01.2013 nei confronti di Gurrieri Giuseppe limitatamente al
reato di cui all’art. 116 cod. strada commesso il 14.05.2008 e ai reati di cui agli
artt. 187 e 116 cod. strada commessi il 21.02.2009, perché estinti per
prescrizione, rinviando al giudice di merito per nuovo esame relativo al (solo)

commesso il 14.05.2008, e 116 cod. strada, commesso il 5.11.2009 confermava la pena di € 2.000 di ammenda irrogata nei precedenti gradì di
giudizio per la contravvenzione al codice della strada e rideterminava in mesi 3
giorni 20 di reclusione la pena inflitta per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen.,
previa eliminazione dell’aumento applicato per il reato satellite unificato in
continuazione di cui era stata dichiarata la prescrizione.
2. Ricorre per cassazione Gurrieri Giuseppe, personalmente, deducendo due
motivi di gravame, coi quali lamenta:
– mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena e omessa
applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., con riguardo al reato contravvenzionale
di cui all’art. 116 cod. strada;
– omessa dichiarazione della prescrizione del medesimo reato contravvenzionale,
commesso il 5.11.2009.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in entrambe le sue deduzioni.
2. Costituisce principio acquisito nell’elaborazione giurisprudenziale di questa
Corte, risalente alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 4904 del 26/03/1997, Attinà
(Rv. 207640), che, qualora a seguito di annullamento parziale della sentenza del
giudice di merito venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio
esclusivamente la decisione di questioni incidenti sulla determinazione della
pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull’accertamento del reato e della
responsabilità dell’imputato rende definitive tali parti (non annullate) della
sentenza e impedisce l’applicazione delle cause estintive del reato sopravvenute
alla pronuncia di annullamento, come la maturazione del tempo di prescrizione
(vedi anche Sez. 2 n. 8039 del 9/02/2010, Rv. 246806, e Sez. 2 n. 44949 del
17/10/2013, Rv. 257314, che ha dichiarato manifestamente infondata la
questione di costituzionalità prospettata con riguardo all’impossibilità di rilevare
e dichiarare la prescrizione del reato che sia maturata nel corso del giudizio di
rinvio disposto soltanto per la rideterminazione della pena).
Il principio, evocato dal ricorrente, che è stato affermato dalle Sezioni Unite di
1

trattamento sanzionatorio dei residui reati di cui agli artt. 495 cod. pen.,

questa Corte nella sentenza n. 1 del 19/01/2000 (Rv. 216239), secondo cui la
cosa giudicata si forma sui capi della sentenza e non sui punti di essa, che
possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all’effetto
devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase
delle impugnazioni (così che in caso di condanna la mancata impugnazione della
ritenuta responsabilità dell’imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma
non basta a far acquistare alla relativa statuizione l’autorità di cosa giudicata,
quando per quello stesso capo l’impugnante abbia devoluto al giudice del

pena), non riguarda la portata degli effetti rescindenti delle sentenze di
annullamento della Corte di cassazione, ma opera in un momento processuale
anteriore direttamente correlato al principio devolutivo delle impugnazioni, e
dunque non si attaglia al caso – come quello in esame – del giudicato progressivo
(già) formatosi a seguito di annullamento con rinvio limitato a parti della
sentenza diverse da quella relativa alla responsabilità dell’imputato, che non può
essere inciso da una causa sopravvenuta di estinzione del reato, così come
puntualmente chiarito nella motivazione della succitata sentenza n. 1 del 2000
delle Sezioni Unite.
La doglianza dedotta nel secondo motivo di ricorso (che deve essere esaminata
per prima, stante la sua priorità logica) è dunque manifestamente infondata e
deve essere dichiarata inammissibile, in quanto la natura definitiva della
statuizione di penale responsabilità dell’imputato per la violazione dell’art. 116
cod. strada commessa il 5.11.2009, conseguente al giudicato formatosi sul punto
per effetto della sentenza di annullamento parziale – solo quoad poenam

di

questa Corte, preclude la possibilità di rilevare il decorso del termine
quinquennale di prescrizione che fosse maturato dopo la sua pronuncia in data
7.05.2014.
3. Del tutto generica, e ai limiti della carenza di interesse, è la doglianza, dedotta
nel primo motivo di ricorso, concernente l’allegata carenza di motivazione sulla
misura della pena irrogata per il reato contravvenzionale, che il giudice di rinvio
ha contenuto in misura prossima al minimo edittale della sanzione pecuniaria
prevista dall’art. 116 cod. strada, così da non necessitare di un approfondimento
motivazionale ulteriore rispetto alla ritenuta congruità della pena (Sez. 2 n.
28852 dell’8/05/2013, Rv. 256464).
4. Manifestamente infondato è, infine, l’ulteriore argomento di censura della
condanna inflitta per il reato di guida senza patente, dedotto sotto il profilo della
ricorrenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto,
introdotta nel codice penale (art. 131-bis) dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015.
Premesso che la sopravvenienza della novella normativa, rispetto alla pronuncia

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gravame l’indagine sulla sussistenza di circostanze e sulla quantificazione della

(in data 22.01.2015) della sentenza impugnata, è stata ritenuta da questa Corte
non preclusiva della sua applicazione ai procedimenti (in corso) pendenti in sede
di legittimità al momento della sua entrata in vigore, trattandosi di

ius

superveniens di natura sostanziale che può essere rilevato e applicato d’ufficio ai
sensi dell’art. 609 comma 2 cod.proc.pen. (Sez. 3 n. 31932 del 2/07/2015, Rv.
264449; Sez. 4 n. 22381 del 17/04/2015, Rv. 263496), va peraltro precisato che
la relativa prospettazione non implica necessariamente l’annullamento – con
rinvio al giudice di merito – della sentenza gravata, dovendo questa Corte

la ricorrenza delle condizioni per l’applicabilità dell’istituto, alla stregua delle
emergenze processuali quali risultanti dalla motivazione della sentenza
impugnata (Sez. 3 n. 21474 del 22/04/2015, Rv. 263693).
Nel caso di specie, assume rilievo dirimente l’efficacia preclusiva del giudicato già
formatosi sull’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, per effetto
della sentenza di annullamento parziale, al momento della sopravvenienza della
novella, che – è bene ricordare – non ha introdotto un’ipotesi di aboliti° criminis
(idonea a travolgere il giudicato in forza della disciplina sulla successione delle
leggi penali nel tempo contenuta nell’art. 2 secondo comma cod. pen.), ma solo
una particolare causa di non punibilità del reo che lascia inalterato l’illecito
penale nella sua materialità storica e giuridica, tanto da non prevalere, secondo
l’orientamento espresso da questa Corte (Sez. 3 n. 27055 del 26/05/2015, Rv.
263885), sulla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Per scrupolo di motivazione, va in ogni caso rilevato che la natura abituale della
condotta di guida senza patente del Gurrieri, emergente in via immediata da una
semplice disamina del testo della sentenza di annullamento e di quella emessa
dal giudice di rinvio (avendo l’imputato commesso, oltre a quella del 5.11.2009,
altre due violazioni dell’art. 116 cod. strada, il 14.05.2008 e il 21.02.2009, per le
quali è stata dichiarata la prescrizione dopo una conforme condanna dei giudici di
merito, censurata dal ricorrente solo con riguardo al trattamento sanzionatorio),
osta comunque al riconoscimento della causa di non punibilità, costituendo
l’abitualità e la reiterazione di reati della stessa indole una delle cause di
esclusione della particolare tenuità del fatto espressamente individuate nell’art.
131-bis cod. pen., anche nell’ipotesi in cui ciascun fatto – isolatamente
considerato – sarebbe idoneo a rientrarvi.
5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende
della sanzione pecuniaria che si stima equo quantificare in 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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comunque procedere a vagliare, nei limiti consentiti dallo scrutinio di legittimità,

spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 10/11/2015

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