Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5106 del 13/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 5106 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Stefanelli Luigi Orazio, nato a Tricase il 16/10/1957
avverso la sentenza del 05/02/2013 della Corte di appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante
Spinaci, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio essendo il reato
estinto per prescrizione;
udito per l’imputato

1

Data Udienza: 13/12/2013

\sci””

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 5 febbraio
2013 ed impugnata congiuntamente all’ordinanza collegiale resa in pari data,
riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città ed
appellata da Luigi Orazio Stefanelli, sostituendo la pena detentiva di giorni dieci di
arresto con la corrispondente pena pecuniaria ed ordinando la demolizione delle

n. 380.

2. Per l’annullamento della sentenza impugnata, ricorre per cassazione, a
mezzo del difensore di fiducia, Luigi Orazio Stefanelli affidando il gravame ad un
unico articolato motivo con il quale denuncia violazione della legge processuale
penale in relazione all’art. 17 bis, comma 13 quater, (recte art. 11, comma 13
quater) decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge 7 dicembre 2012 n.
213.
Premette il ricorrente di essere stato citato in giudizio avanti alla Corte di
appello di Bologna per l’udienza del 26 ottobre 2012 nel corso della quale non
venne dichiarata la contumacia dell’imputato in applicazione dell’art. 6 d.l. 6
giugno 2012, n. 74 (interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da
terremoto) che prevedeva la sospensione ex lege dei processi penali pendenti al
momento della sua entrata in vigore, sicché la causa fu rinviata all’udienza del 5
febbraio 2013, data nella quale sarebbe spirato il termine di sospensione
obbligatoria.
Tale termine, secondo il ricorrente, è poi stato ulteriormente prorogato sino
al 30 giugno 2013 dall’art. 17 bis, comma 13 quater, (recte art. 11, comma 13
quater) d.l. n. 174 del 2012 conv. in I. n. 213 del 2012 e tuttavia la Corte
territoriale, sull’errato rilievo della non applicabilità della disposizione ai processi
penali, aveva respinto, con ordinanza, la richiesta della difesa di rinvio del
processo a data successiva al 30 giugno 2013 e la stessa Corte di merito,
dichiarata la contumacia dell’imputato, aveva pronunciato sull’impugnazione della
sentenza di primo grado, comprimendo illegittimamente la facoltà di intervento
dell’imputato nel procedimento e dando così origine ad una nullità di origine
generale a regime intermedio tempestivamente dedotta.

2

opere oggetto della contestazione di cui all’art. 44 lett. b) d. P.R. 6 giugno 2001,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La Corte territoriale, nel rigettare la richiesta della difesa di rinvio del
processo, ha premesso come l’art. 13 quater d.l. n. 174 del 2012, conv. in legge 7
dicembre 2012, n. 213 (recte art. 11, comma 13 quater), successivamente
convertito in legge, richiamasse esclusivamente “i soggetti” di cui al comma 4

122.
Quest’ultima disposizione disciplinava, secondo la Corte di merito, nei suoi
primi cinque commi esclusivamente istituti propri del procedimento civile.
Viceversa il processo penale trovava regolamentazione a partire dal
successivo sesto comma dell’art. 6 d.l. n. 74 del 2012.
Nel varare una nuova disciplina della proroga connessa ad un evento
emergenziale (terremoto) e ai suoi effetti, il legislatore, con scelta immune da vizi
di irragionevolezza, ha ritenuto, secondo la Corte d’appello, di escludere il
processo penale da ulteriori sospensioni e di limitare quelle per il processo civile
solo ai “soggetti”(e non più ai difensori aventi studio in zone colpite dal sisma)
interessati a determinati termini riferiti ad alcuni istituti del processo civile.
Dichiarava pertanto la contumacia dell’appellante, disponendo procedersi
oltre.

2.

In via preliminare, è necessario osservare come il legislatore – nel

regolamentare la sospensione dei processi civili, penali, amministrativi e tributari,
il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini, la comunicazione e la notifica
di atti con riferimento agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 abbia dettato una articolata disciplina, contenuta nell’art. 6 decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, in Legge 1° agosto 2012, n.
122.

3. Si tratta di interventi, purtroppo non occasionali, che si sono resi necessari
tutte le volte in cui particolari e devastanti eventi, legati a calamità naturali,
hanno investito il territorio nazionale.
Senza la necessità di dover scrutinare i singoli interventi, è possibile
individuare due diverse tecniche, nettamente distinguibili, di azione normativa

dell’art. 6 decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 del conv. in legge 1 agosto 2012, n.

con le quali il legislatore ha provveduto a regolamentare la sorte dei processi in
corso e le attività, processuali e non, delle parti in considerazione degli inevitabili
disagi, ratione loci o ratione personae, connessi ad accadimenti di tal genere che
rendono, soprattutto nel periodo prossimo alle calamità e per tutto il tempo
necessario per uscire dall’emergenza, complicato, oltre che il normale regime di
vita sconvolto, nella specie, dagli eventi tellurici, anche l’esercizio dei diritti e
l’adempimento degli obblighi.

aprile 2009, n. 39, art. 5, sul sisma in Abruzzo, gli interventi normativi (per
esempio, art. 4 d.l. 26 novembre 1980, n. 776 convertito nella legge 22 dicembre
1980, n. 874 sul terremoto in Campania e Basilicata; art. 1 del decreto legge 27
ottobre 1997, n. 364, convertito in legge 17 dicembre 1997, n. 434 sul terremoto
Umbria-Marche; art. 4 del D.L. 4 novembre 2002 n.245, conv. con modif, in legge
27 dicembre 2002 n. 286, sugli eventi sismici che hanno colpito Puglia, Molise e
Sicilia) erano limitati ad un’unica disposizione con la quale, sino ad una
determinata data, venivano sospesi i termini di prescrizione ed i termini perentori,
legali e convenzionali, sostanziali e processuali, che comportassero decadenza da
qualsiasi diritto, azione ed eccezione.
Nel 2009 e nel 2012, cioè in occasione degli eventi sismici in Abruzzo ed
Emilia Romagna e zone limitrofe, il legislatore ha praticamente frantumato la
precedente prassi normativa dettando disposizioni più specifiche nel senso che,
all’interno di un unico articolo, ha disciplinato diversamente i riti ed in particolare
ha dettato disposizioni dettagliate per il processo penale.

4. Rispetto agli interventi normativi precedenti al 2009, la giurisprudenza di
questa Corte – con qualche oscillazione circa la sorte dei termini non decadenziali
se ed in quanto collegati a quelli stabiliti a pena di decadenza – ha interpretato le
relative disposizioni ritenendo che, nell’ambito del diritto processuale, la
sospensione dovesse intendersi limitata ai termini perentori, ossia a quei termini
stabiliti per compiere determinati atti sotto pena di decadenza, con esclusione
quindi dei termini ordinatori e di quelli dilatori, precisando tuttavia che,
nell’ambito del diritto processuale, quando un termine perentorio è
funzionalmente collegato ad un termine dilatorio, la sospensione del termine
perentorio si estende anche al termine dilatorio (Sez. 3, n. 12013 del
15/10/1998, Giulioni, Rv. 212178 che ha scrutinato un caso analogo a quello di
cui al presente procedimento; nello stesso senso, ma con riferimento a
problematiche diverse, Sez. 3, n. 1881 del 30/11/1999, dep. 21/02/2000,

4

In altri termini, sino al 2009, sino cioè all’emanazione del decreto-legge 28

Antonelli Rv. 215690).
Altri indirizzi hanno precisato che, nell’ambito dell’ordinamento processuale,
la sospensione dovesse intendersi limitata ai termini perentori, a quei termini cioè
entro i quali devono compiersi determinati atti e la cui inosservanza comporta la
decadenza, che è l’impossibilità giuridica assoluta di compiere in futuro l’atto
previsto e non ai termini ordinatori né a quelli dilatori, non ricompresi nella
disposizione, per i quali non è prevista sospensione di sorta (Sez. 3, n. 1704 del

del 06/10/2004, Raciti, Rv. 229928).

5. Ciò posto, il ricorrente si duole dell’interpretazione fornita dalla Corte
territoriale la quale si sarebbe erroneamente discostata dall’esegesi letterale
imposta dall’art. 11, comma 13 quater, d.l. n. 174 del 2012 conv. in legge n. 213
del 2012 pervenendo ad approdi diversi da quelli cui doveva giungere sulla base
di una rigorosa interpretazione grammaticale.

6. Tuttavia va innanzitutto chiarito come la questione non possa e non debba
porsi in correlazione alla interpretazioni giurisprudenziali delle previgenti, ed
apparentemente analoghe, disposizioni.
E’ rilevante infatti considerare che quelle regolavano geneticamente il
fenomeno, mentre l’art. 11, comma 13 quater, ha prorogato i termini contenuti in
una norma (l’art. 6 d.l. n. 74 del 2012 conv. in legge n. 122 del 2012) che, a sua
volta, regolava geneticamente il fenomeno (quello relativo alla sospensione dei
processi civili, penali, amministrativi e tributari ed altro), con la conseguenza che
se e quali termini l’art. 11, comma 13 quater, abbia effettivamente prorogato è
questione interpretativa che richiede l’esegesi della normativa sulla quale la
proroga dei termini si innesta.

7. L’articolo 6 d.l. n. 74 del 2012 conv. in legge n. 122 del 2012 – con una
disposizione pressoché identica a quella dell’art. 5 del decreto-legge n. 39 del
2009, con il quale furono dettate disposizioni urgenti in relazione al sisma nella
regione Abruzzo nel mese di aprile del 2009 – prevedeva la sospensione fino al 31
dicembre 2012 dei processi civili e amministrativi (comma 1).
Con elencazione solo in parte sovrapponibile a quella di cui all’art. 92
dell’ordinamento giudiziario, disponeva, per le cause urgenti, che la sospensione
non si applicasse, quanto al processo civile, alle cause di competenza del
tribunale dei minorenni, nonché alle cause relative ad alimenti; ai procedimenti

5

27/09/1982, dep. 26/02/1983, Petrecca Rv. 157630; seguita da Sez. 5, n. 44312

cautelari; ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di
amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; ai procedimenti
per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; a provvedimenti
sulla sospensione (parziale o totale) in appello dell’efficacia esecutiva della
sentenza di primo grado (art. 283 cod. proc. civ.); alle cause rispetto alle quali la
ritardata trattazione avrebbe potuto produrre grave pregiudizio alle parti. In tale
ultima ipotesi, al presidente incombeva l’onere di dichiarare l’urgenza (per

cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio,
egualmente non impugnabile (comma 1).
Fino al 31 dicembre 2012 erano sospesi anche i termini per il compimento di
qualsiasi atto relativo a procedimenti che dovessero svolgersi presso gli uffici
giudiziari dei comuni terremotati (comma 2).
Era poi previsto che fosse disposto il rinvio d’ufficio, a data successiva al 31
dicembre 2012, delle udienze dei processi civili, amministrativi e davanti ad ogni
altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori nominati prima del 20
maggio erano residenti (o avevano sede) nei comuni terremotati alla data del 20
maggio 2012. La disposizione faceva espressamente salva la facoltà delle parti
interessate di rinunciare al rinvio (comma 3).
Prevedeva inoltre la sospensione (commi 4 e 5) di numerosi termini a favore
dei soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti, avevano sede
operativa o esercitavano la propria attività professionale nei comuni e nei territori
terremotati. I termini restavano sospesi, salva espressa rinuncia degli interessati,
dal 20 maggio al 31 dicembre 2012.
Si trattava (appunto e con spefifico ed esclusivo riferimento alla richiamata
disposizione di cui al comma 4 e non anche ad altre) dei termini perentori, legali
e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze
da qualsiasi diritto, azione ed eccezione e dei termini per gli adempimenti
contrattuali.
Ove il decorso del termine iniziasse durante il periodo di sospensione, l’art. 6
disponeva (comma 4 seconda parte) che l’inizio stesso fosse differito alla fine del
periodo (quindi al 10 gennaio 2013), sospendendo in particolare i termini relativi
ai processi esecutivi; i termini relativi alle procedure concorsuali; i termini di
notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta,
di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi
e giurisdizionali.
Il comma 5, inoltre, sospendeva i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti

6

iscritto) in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le

nel periodo 20 maggio – 31 dicembre 2012, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e
ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, nei confronti degli
stessi soggetti che, al 20 maggio 2012, risiedevano, avevano sede operativa o
lavoravano nei comuni terremotati. La suddetta sospensione operava a favore dei
debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli
interessati di rinunciarvi espressamente.
Quanto ai processi penali pendenti alla data del 20 maggio 2012 davanti agli

31 dicembre 2012.
Sino a quella data, e sempre con riferimento agli uffici giudiziari dei comuni
colpiti dal sisma, erano altresì sospesi i termini per la fase delle indagini
preliminari e quelli per proporre querela, stabilendosi che nel procedimento di
esecuzione penale ed in quello di sorveglianza fosse osservata, in quanto
compatibile, la disciplina di cui all’art. 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e
successive modificazioni (comma 6).
Il comma 7 disciplinava invece le sorti dei processi penali in cui, al 20 maggio
2012, una parte o un difensore (nominato prima di tale data) risultasse residente
nei comuni terremotati, prevedendo che il giudice dovesse disporre il rinvio
d’ufficio a data successiva al 31 dicembre 2012 – fatte salve le ipotesi di cui al
comma 8 – quando una delle parti o uno dei loro difensori risultasse contumace o
assente e prevedendo altresì la sospensione fino alla stessa data dei termini
previsti dal codice di rito a pena di inammissibilità o decadenza per lo
svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni.
Il comma 8 inoltre stabiliva che la sospensione di cui ai commi 6 e 7 non
operava per l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo; per il giudizio
direttissimo; per la convalida dei sequestri; nei processi con imputati in stato di
custodia cautelare; nei processi a carico di imputati minorenni.
Si prevedeva, in chiusura del comma 8, che la sospensione dei termini di
svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni
non operasse qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori vi
rinunciassero.
Il comma 9 infine sospendeva il corso della prescrizione per il periodo in cui ai sensi dei commi 6 e 7 – il processo penale o i termini procedurali fossero
sospesi o il processo fosse rinviato.
8. E’ di tutta evidenza come il legislatore avesse previsto un’articolata e
separata disciplina, da un lato, per i processi civili ed amministrativi (dai commi

7

uffici giudiziari dei comuni terremotati, il comma 6 dell’art. 6 li sospendeva fino al

da 1 a 5) e, dall’altro, per processi penali (dai commi da 6 a 9), utilizzando due
criteri omologhi aventi come presupposto lo sdoppiamento e la diversificazione
dei riti ed a questi speculari.
Secondo un primo criterio

(ratione loci)

era previsto un regime che

privilegiava la sede dell’ufficio giudiziario che, per il solo fatto di essere
ricompresa in un comune colpito dal sisma, determinava, da un lato, la
sospensione dei processi (comma 1) amministrativi e civili, con le eccezioni viste,

determinava la sospensione (comma 6) dei termini per le indagini preliminari e
per la proposizione della querela nonché la sospensione dei processi penali, con le
eccezioni di cui al comma 8.
Le disposizioni erano quindi parametrate sul disagio conseguente all’evento
sismico e incidevano su una platea di destinatari che non necessariamente
dovevano essere residenti in uno dei comuni terremotati.
In base al secondo criterio (ration& personae) era previsto un regime che
aveva invece come destinatari proprio coloro che fossero residenti nei luoghi
disastrati, operassero o svolgessero un’attività lavorativa, produttiva o di funzione
in detti luoghi per i quali (commi 4 e 5) si prevedeva, tra l’altro, la sospensione
fino al 31 dicembre 2012 del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali,
sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto,
azione ed eccezione nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali.
Queste disposizioni non erano pacificamente applicabili al processo penale
perché, quanto a quest’ultimo e specularmente, il criterio ratione personae era
parametrato non sui soggetti ma sulle parti o loro difensori, se previamente
nominati, residenti nei comuni colpiti dal sisma e non anche quindi per i soggetti
che operassero o svolgessero un’attività lavorativa, produttiva o di funzione in
detti luoghi.
Ne consegue che solo per le parti o i loro difensori era prevista, con le
eccezioni di cui al comma 8, la sospensione dei termini stabiliti dal codice di rito a
pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per
la proposizione di reclami o impugnazioni (comma 7 lett. a) o il rinvio d’ufficio a
data successiva al 31 dicembre 2012 ove fosse risultata contumace o assente una
delle parti o dei loro difensori (comma 7 lett. b).
Le disposizioni erano quindi parametrate, seppure con accenti diversi, sul
disagio conseguente all’evento sismico solo per coloro che avessero un
collegamento logistico con i comuni del sisma, indipendentemente dalla sede ove
si dovesse svolgere l’attività giudiziaria o compiersi l’attività o, se non compiuto

8

o il rinvio d’ufficio delle udienze (comma 3) e, dall’altro, il medesimo criterio

nel termine, l’atto processualmente sanzionato.

9. A fronte di una disciplina, così diversificata rispetto al passato, e così
dettagliata nel tenere differenziati i riti, è proprio l’interpretazione letterale
dell’art. 11, comma 13 quater, che esclude un ambito di operatività a tutto campo
e per tutti i processi.
L’art. 11, comma 13 quater, infatti non è una disposizione sganciata dal
ragioni: in primo luogo, perché non è una norma che regolamenta ex novo il
regime del decorso dei termini, in quanto questi erano già variamente regolati
dalle precedenti disposizioni ed in maniera diversa quanto ai tipi di processo, ed
in secondo luogo perché, prorogando i termini, si innesta e richiede un
collegamento funzionale con la disposizione i cui effetti nel tempo prolunga.
Non è pertanto condivisibile la prospettazione contenuta nel ricorso secondo
la quale, per una corretta interpretazione letterale ex art. 12 preleggi, sotto la
lente dell’interprete vi sarebbe solo la disposizione di cui all’art. 11, comma 13
quater, e non anche la norma previgente ( art. 6 d.l. n. 74 del 2012 conv. in
legge n. 122 del 2012).
Neppure appare condivisibile l’affermazione, che parrebbe sganciata dal
primato dell’interpretazione letterale che pure si invoca, secondo la quale il
legislatore avrebbe voluto, con la proroga, solo limitare la portata delle
sospensioni o la platea dei destinatari, non essendovi inclusi i difensori.
Quest’ultima affermazione, adombrata anche dalla Corte territoriale
nell’ordinanza impugnata con un obiter dictum, non è condivisile sul rilievo che
proprio con riferimento alle precedenti formulazioni (di cui si è detto sub 3) delle
disposizioni relative agli eventi emergenziali ante 2009 la giurisprudenza di
questa Corte ha chiarito, in materia di termini processuali, che la sospensione
prevista dall’art.1 del D.L. 27/10/1997, n. 364, è applicabile agli avvocati,
residenti nelle zone colpite dal terremoto, in considerazione dell’ampia dizione
(soggetti che, alla data del [ … ], erano residenti o avevano base operativa nelle
regioni [ … ]) usata dalla norma (Sez. 1, n. 6504 del 21/04/1998, Copia, Rv.
210760; Sez. 3, n. 1881 del 30/11/1999, cit., Rv. 215689).
Anzi non è un caso che il comma 4 dell’art. 6 d.l. n. 74 del 2012 conv. in
legge n. 122 del 2012 e l’art. 11, comma 13 quater,

siano parzialmente ma

perfettamente sovrapponibili dal punto di vista dei segni linguistici adoperati del
legislatore (Per i soggetti di cui all’art. 6, comma 4. d.l. n. 74 del 2012 conv. in
legge n. 122 del 2012 “il decorso dei termini [ … ] processuali, comportanti

9

corpus normativo che l’ha preceduta e ciò, come si è visto, per due fondamentali

prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione” continua ad
essere sospeso sino al 30 giugno 2013 e riprende a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione).
In definitiva, essendo l’art. 11, comma 13 quater, ritagliato dal comma 4
dell’art. 6 d.l. n. 74 del 2012 conv. in legge n. 122 del 2012, ha più fondamento
dal punto di vista dell’interpretazione letterale – sullo specifico rilievo che, quanto
al rito penale, il legislatore “tacuit”

ritenere che la disposizione abbia inciso solo

tutto il regime del decorso dei termini, che invece il legislatore aveva
opportunamente differenziato per riti e non solo per oggetto, con la conseguenza
che sarebbe contra tenorem rationes proprio l’interpretazione che presupporrebbe
un ritorno schizofrenico alla irrilevanza dei riti, ossia dei processi, nonostante che
il legislatore avesse ab origine tenuto distinte le tipologie processuali.
Con tutta evidenza l’art. 11, comma 13 quater, è solo parzialmente identico
dall’art. 6,comma 4, perché il legislatore ha voluto, rispetto alla iniziale portata
espansiva del comma 4 depurarlo, escludendo la proroga per determinate materie
(gli adempimenti contrattuali ed i termini perentori convenzionali, e legali
sostanziali), che coincidono con le parti della precedente disposizione
successivamente non riportate dall’art. 11, comma 13 quater,

atteso che i

termini perentori legali, dei quali pure non vi è cenno, rientrano a pieno titolo in
quelli decadenziali.

10. L’interpretazione dunque fornita dalla Corte bolognese deve ritenersi
corretta con la conseguenza che l’art. 11, comma 13 quater decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174, conv. in legge 7 dicembre 2012, n. 213 nella parte in cui
dispone che “per i soggetti di cui all’art. 6, comma 4, decreto legge 6 giugno
2012, n. 74 conv. in legge 1 agosto 2012, n. 122, il decorso dei termini
processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed
eccezione continua ad essere sospeso sino al 30 giugno 2013 e riprende a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione” non si applica al processo penale i
cui effetti – quanto alla sospensione dei processi, alla sospensione di termini
stabiliti per le indagini preliminari, a quelli per proporre querela ed alla
sospensione dei termini previsti dal codice di procedura penale a pena di
inammissibilità o decadenza per lo svolgimento dell’attività difensiva e per la
proposizione di reclami ed impugnazioni – si sono esauriti alla data del 31
dicembre 2012 giacché (per la originaria differenziazione dei riti con discipline
reciprocamente autosufficienti sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 6

10

sul comma 4, dal quale ha pedissequamente ripreso le note letterali, e non su

d.l. 6 giugno 2012, n. 74 conv. in legge 1 agosto 2012, n. 122) l’art. 11, comma
13 quater, non contiene alcun riferimento al processo penale.
Consegue l’inammissibilità del ricorso.

11. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 136 della Corte
costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa

proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle
ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 13/12/2013

di inammissibilità, alla relativa declaratoria, segue, a norma dell’art. 616 cod.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA