Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51053 del 02/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 51053 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Di Lonardo Luigi, nato ad Arona il 16/10/1970

avverso la sentenza del 16/09/2013 della Corte di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 16 settembre 2013 la Corte di appello di Torino
confermava la sentenza del 25 marzo 2013 del Tribunale di Verbania che,
all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato Luigi Di Lonardo responsabile del
delitto di evasione e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione.

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore
dell’imputato, con cui ne deduce la nullità per violazione della legge processuale.

Data Udienza: 02/12/2015

Secondo il ricorrente, la Corte di appello non avrebbe disposto il rinvio
dell’udienza del 16 settembre 2013, nonostante il legittimo impedimento del
difensore, dovuto all’adesione all’astensione deliberata dall’Unione delle Camere
penali italiane, tempestivamente comunicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Come di recente hanno affermato le Sezioni Unite, il fatto che in alcuni
procedimenti penali non sia prevista come obbligatoria la presenza del difensore
non può condizionare l’esercizio del diritto di astensione: quest’ultima, se
ricorrono le condizioni di legge, dà diritto al rinvio dell’udienza, purché il
difensore comunichi, nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 3, comma 1, del
Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, la
volontà di astensione, manifestando in questo modo anche la sua volontà di
essere presente all’udienza a partecipazione facoltativa (Sez. U, n. 15232 del
30/10/2014 – dep. 2015, Tibo, Rv. 263021).
Versandosi nel caso in esame in una ipotesi in cui l’assistenza del difensore
non era obbligatoria, il mancato accoglimento della richiesta di rinvio ha
determinato quindi una nullità della sentenza per mancata assistenza
dell’imputato ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180, cod. proc. pen.
Nullità da considerarsi a regime intermedio, dal momento che l’assistenza
del difensore non era prevista come obbligatoria, e comunque non sanata, visto
che, come risulta dalla sentenza impugnata, il difensore si era immediatamente
opposto all’ulteriore corso dell’udienza, una volta respinta dalla Corte di appello
la richiesta di rinvio.

3. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata e va
disposta la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Torino
per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di
appello di Torino.
Così deciso il 13/11/2015.

1. Il ricorso merita accoglimento.

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