Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51033 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 51033 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

SACCO Almerico, nato a Napoli il 3 gennaio 1954

avverso la ordinanza n. 4293/2015 del Tribunale di Napoli – Sezione del Riesame, in
data 25/9/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Paola Filippi,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 25/11/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, quale giudice di appello ex art. 310 c. p. p., ha confermato, con
ordinanza del 25/9/2015, il provvedimento emesso in data 14/9/2015 dalla Corte di Appello di
Napoli, che aveva rigettato l’istanza di scarcerazione, avanzata da SACCO ALMERICO, volta a
far dichiarare l’inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere cui risulta sottoposto
per decorrenza dei termini di fase.
Il Tribunale, a ragione della decisione, ha rilevato che il diritto dell’imputato ad ottenere un

per decorrenza dei termini in una fase anteriore pur se formalmente esaurita, va coordinato
con quello dell’autonomia dei termini di fase della custodia cautelare e che, nel caso di specie,
alcuna situazione foriera di declaratoria di immediata inefficacia della custodia cautelare si è
verificata in primo grado, attesa l’attualità, in quella fase, di tutte le imputazioni per le quali
era stato emesso il titolo custodiale, e che la successiva riforma della sentenza, collegata ad
una fisiologica evoluzione processuale a seguito del giudizio di impugnazione, non costituisce
condizione che legittimi l’invocata scarcerazione con un provvedimento “ora per allora”. Quanto
all’attualità delle esigenze cautelari, il Tribunale ha osservato che il decorso del tempo non può
costituire di per sé motivo idoneo a determinarne una attenuazione delle esigenze cautelari,
avuto riguardo alla gravità dei fatti contestati ed alla negativa personalità del prevenuto.
Il SACCO, tramite il difensore fiduciario, ricorre per la cassazione dell’ordinanza e deduce, con
il primo motivo, ai sensi dell’art. 606, c.1, lett. c), c.p.p., inosservanza delle norme processuali
stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza, in relazione agli artt.
303 e 304 c.p.p., perché l’ ordinanza impugnata non tiene conto che, con sentenza della Corte
di Appello di Napoli in data 27/7/2015, esso ricorrente è stato prosciolto dai reati di estorsione
aggravata e violazione della normativa sulle armi, essendo stata confermata soltanto la
declaratoria di responsabilità per l’ipotesi delittuosa della concorrenza illecita di cui all’art. 513
bis c.p., aggravata ex art. 7 L. n. 203/1991. Deduce ancora il ricorrente che l’istanza di
scarcerazione presentata, all’esito di tale decisione, dapprima alla Corte di Appello e poi al
Tribunale di Napoli, è fondata sulla ragione che essendo stato prosciolto delle imputazioni più
gravi, che legittimavano la carcerazione cautelare, ha diritto all’immediata declaratoria di
scadenza del termine di custodia cautelare della fase di primo grado, in virtù del principio “ora
per allora” ed avuto riguardo al residuale reato di illecita concorrenza. Evidenzia, sempre il
SACCO, che la Corte di Appello di Napoli ha disposto non doversi procedere nei confronti di
esso prevenuto in relazione ai reati di cui sopra – ai capi Q1) ed R1) dell’imputazione – per
precedente esercizio dell’azione penale, essendo stato iscritto dal RM. presso la Procura dì
Napoli – Sezione Distrettuale Antimafia, nel registro degli indagati (procedimento penale n.
52597/2002 R.G.N.R.) per il medesimo fatto per il quale era stato emesso il decreto che
disponeva il giudizio, quanto ai reati di cui ai capi Q1) ed R1) dell’imputazione. Conclude quindi
che il richiamo operato dal Tribunale di Napoli alla sentenza n. 5079/2011 della Corte di
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provvedimento di scarcerazione “ora per allora” nell’ipotesi in cui questa non sia stata disposta

legittimità, a sostegno della impugnata decisione, non risulta pertinente attesa la diversa
ipotesi esaminata in quella occasione.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, c.1, lett. c), c.p.p.,
inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità
o decadenza, in relazione agli artt. 275 ss..gg. c.p,p. e deduce che la sottoposizione a
carcerazione cautelare dal 10/5/2010 da più di cinque anni, a fronte di una sentenza di
condanna alla pena di anni sei di reclusione, risulta misura del tutto sproporzionata alla
gravità del fatto contestato, che risale al novembre 2002, per cui il decorso del tempo non può

recenti novità legislative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 27/7/2015, ha disposto non doversi
procedere nei confronti del SACCO, in relazione ai reati di estorsione aggravata e violazione
della normativa sulle armi – capi Q1) ed R1) dell’imputazione – perché per gli stessi fatti per
cui era stato emesso il decreto che ne disponeva il giudizio, era stata precedentemente
esercitata l’azione penale con l’ iscrizione del prevenuto, da parte del P.M. presso la Procura di
Napoli – Sezione Distrettuale Antimafia, nel registro degli indagati (procedimento penale n.
52597/2002 R.G.N.R.).
Assume il ricorrente che la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sola condanna per
l’ipotesi delittuosa della concorrenza illecita di cui all’art. 513 bis c.p,, aggravata ex art. 7 L. n.
203/1991, e di aver conseguentemente diritto all’immediata declaratoria di scadenza del
termine di custodia cautelare della fase di primo grado, in virtù del principio “ora per allora” ed
avuto riguardo al reato residuale, ed a fondamento di tale prospettazione difensiva, disattesa
dalla Corte territoriale, con l’ordinanza emessa in data 14/9/2015, e dal Tribunale di Napoli,
quale giudice dell’ appello cautelare, con ordinanza del 25/9/2015, che non possono essere
utilmente richiamati i precedenti giurisprudenziali riguardanti l’ipotesi della diversa
qualificazione giuridica del fatto intervenuta in appello, in quanto la sentenza di non luogo a
procedere per i reati di cui ai capi Q1) ed R1) dell’imputazione ha sancito l’illegittimità
all’origine della misura cautelare applicata in ragione di suddette più gravi fattispecie
contestate.
Questa Corte ha avuto modo di affermare che il mutamento della qualificazione giuridica dei
fatto non influisce sui termini di custodia cautelare delle fasi esaurite, con la conseguenza che i
termini di custodia cautelare per la fase di primo grado vanno commisurati in relazione alla
qualificazione giuridica del fatto contenuta nel provvedimento che dispone il giudizio, mentre il
contenuto dispositivo della sentenza che conclude la fase di primo grado, con la quale è stata
data al fatto contestato una qualificazione giuridica diversa, ha rilevanza ai finì della
commisurazione della custodia cautelare solo per quel che attiene alla fase successiva (Sez. 6,

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essere liquidato nei riduttivi termini di cui alla impugnata ordinanza, anche alla luce delle

n. 3507 del 03/11/1999, Rv. 214898; Sez. 4, n. 15429 del 10/01/2002, Rv. 221710; Sez. 5,
n. 46835 del 04/12/2007, Rv. 238890).
Analogamente, è stato ritenuto che la conferma in appello della sentenza di condanna per il
reato meno grave, con il contestuale proscioglimento per il reato più grave, rispetto al quale
sono stati computati i termini di fase della custodia cautelare, non comporta la
rideterminazione retroattiva dei termini di durata del giudizio di primo grado, in ragione
dell’autonomia delle singole fasi del procedimento (Sez. 4, n. 5079 del 11/1/2011, Rv.
249581, nella specie, l’imputato era stato prosciolto in appello dalla più grave imputazione di

grave delitto di cui all’art. 73 del medesimo decreto).
Tali decisioni si inseriscono nell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, in relazione alla
materia cautelare, secondo il quale I rapporto processuale si articola in varie fasi che sì
dipanano nel tempo e che rappresentano segmenti di una attività complessa finalizzata al
risultato ultimo di una decisione irrevocabile su una notitia criminis (indagini preliminari,
udienza preliminare, dibattimento, impugnazioni), con la conseguente autonomia di ciascuna
fase ed esaurimento della stessa al subentrare della successiva.
In questa prospettiva si può senz’altro ribadire che il sistema dei termini di fase di durata
della misura cautelare è caratterizzato dall’operatività del principio della “segmentazione dei
termini”, cioè della previsione di termini autonomi, che contribuiscono a determinare la durata
massima della custodia cautelare sicchè la durata della custodia cautelare è dunque collegata
alla gravità dell’ipotetico fatto e della relativa pena edittale, in forza del principio cardine del
sistema delle misure cautelari, che risponde alla permanente esigenza di rendere effettivo il
bilanciamento tra la misura applicata, l’entità del fatto e la sanzione, anche all’interno di della
stessa fase (Sez. U. n. 44895 del 17/7/2014, Pinna, Rv. 260925).
Il primo motivo di doglianza non merita dunque accoglimento in quanto non si ravvisano
ragioni per non applicare i principi sopra esposti anche al caso di specie, non potendo
comunque rimuoversi, sul piano giuridico ed ai fini qui considerati, gli effetti della sentenza di
condanna di primo grado.
Il ricorrente, con il secondo motivo, deduce che la misura è del tutto sproporzionata alla
gravità del residuo fatto contestato, che peraltro risale al novembre 2002, considerato anche il
lungo periodo di carcerazione cautelare sofferto a decorrere dal 10/5/2010.
Il Tribunale di Napoli, ha evidenziato che il decorso del tempo di per sé non può costituire
motivo idoneo all’attenuazione delle esigenze cautelari avuto riguardo alla gravità dei fatti
contestati ed alla prognosi negativa derivante dalla personalità dell’imputato, gravato da
precedenti penali, ed alla pena di anni sei di reclusione irrogata per il delitto di cui al capo 01)
dell’imputazione (concorrenza illecita), ponendosi su di un piano diverso la possibilità di fruire
dei benefici che attengono alla fase esecutiva della condanna.
Orbene, l’ordinanza impugnata è certamente in linea con l’orientamento giurisprudenziale di
questa Corte, al quale si intende dare continuità, secondo cui la distanza temporale tra i fatti e
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cui all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, con contestuale conferma della condanna per il meno

il momento della decisione cautelare è tendenzialmente dissonante con l’attualità e l’intensità
della esigenza cautelare e ciò comporta un rigoroso e puntuale obbligo di motivazione, sia in
relazione a detta attualità, che alla scelta della misura.
In altri termini, il giudice è tenuto a valutare se il distacco temporale intervenuto dai fatti, per
la sua significativa durata e per la combinazione con altri fattori soggettivi ed oggettivi, possa
dare dimostrazione della insussistenza delle esigenze cautelari, dandone conto nella
motivazione.
Orbene, il giudizio valutativo operato dal Tribunale arca la concreta attualità del pericolo di

serie di dati oggettivi, ricavati non solo dalla gravità del fatto reato, trattandosi di attività
criminosa di particolare allarme sociale (cfr. decreto che dispone il giudizio, allegato al ricorso),
ma anche dalla personalità dell’imputato, sicché in assenza di oggettivi sintomi di resipiscenza
o di dissociazione dal contesto illecito di riferimento, ha ritenuto ancora sussistenti i legami con
l’ambiente criminale di appartenenza e necessario il mantenimento della misura più gravosa.
Il ricorrente peraltro non ha allegato alcun elemento di novità – ad eccezione del mero dato
temporale – che imponga la rivalutazione del quadro cautelare sicchè, in assenza di alcuna
utile indicazione al riguardo, del tutto correttamente il Tribunale ha inteso tenere distinta la
questione contenente l’attualità del pericolo di reiterazione delle condotte criminose e la scelta
della misura cautelare, da quella concernente l’esecuzione della pena.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/11/2015.

reiterazione dei reati, appare dotato di una motivazione adeguata, in quanto si basa su di una

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