Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51032 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 51032 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: MOCCI MAURO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Catanzaro nel procedimento nei confronti di Serra Saverio, nato a Vibo Valentia il
14/09/1971
avverso l’ordinanza del 28/08/2015 del Tribunale di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
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udito per l’imputato l’avv. Giovanni Vecchio

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza dell’il marzo 2015 il GIP presso il Tribunale di Catanzaro
applicava a Saverio Serra la misura degli arresti domiciliari, relativamente alle
imputazioni di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti ex
art. 74, 1°, 2° e 3° comma DPR 09.10.1990 n. 309, e traffico di sostanze

Data Udienza: 25/11/2015

stupefacenti ex artt. 110, 112 comma 10 n.1, 81 cpv c.p., 73 comma 1° e 6°, 80
comma 2° DPR 09.10.1990 n. 309.
Su impugnazione dell’imputato, il 28 agosto 2015 il Tribunale di Catanzaro
annullava il provvedimento predetto. Rilevava come il quadro probatorio fornisse
un incastro perfetto fra gli elementi investigativi raccolti ed attestasse il pieno
coinvolgimento del Serra nell’attività di importazione della droga, per mezzo dei
contatti intrattenuti con tale Cino Domenico e con i narcotrafficanti colombiani.
Tuttavia, contro la partecipazione dell’imputato all’associazione a delinquere

contestata, sicché, una volta esclusa l’ipotesi associativa, non sarebbero stati
ravvisabili elementi concreti per ritenere attuali le esigenze cautelar’.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Catanzaro, deducendo violazione ed erronea applicazione della legge
penale e processuale penale, ed in particolare degli artt. 272 e seg., 309, 273
comma 10 e 1 bis, 192 comma 2°, 3° e 4° c.p.p., mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione, anche in relazione all’interpretazione degli
artt. 73 e 74 DPR n. 309/90.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rileva il ricorrente che in materia di associazione finalizzata al traffico di
stupefacenti, la partecipazione dell’indagato può essere ricavata anche dalla
commissione di singoli episodi criminosi. Nella specie, la partecipazione si sarebbe
dovuta desumere dal lasso temporale, dal numero e dal contenuto inequivoco dei
contatti nonché dall’ampiezza economica delle transazioni e dal ruolo rilevante
rivestito dal Serra, che avrebbero dimostrato l’instaurazione di un vincolo
permanente fra gli associati e con l’imputato. Quanto alle esigenze cautelar’,
l’inserimento organico nel sodalizio criminale e la gravità della condotta
contestata, posta in essere in relazione all’importazione di ben 570 kg. di cocaina
dal Sudamerica, avrebbero evidenziato i vizi del provvedimento impugnato.

2. Il motivo è fondato.
L’asserita occasionalità dell’episodio contestato al prevenuto non può
escludere la partecipazione del Serra all’associazione per delinquere, tanto più a
fronte dell’imponente quadro probatorio delineato dalla stessa sentenza
impugnata.
Invero, in materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti,
la partecipazione dell’imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche
dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro
2

militava l’occasionalità della presenza del prevenuto alla condotta criminosa

connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e
secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona,
funzionale all’associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale,
e risultino compiute con l’immanente coscienza e volontà dell’autore di fare parte
dell’organizzazione [Sez. 6, sentenza n.50965 del 02/12/2014 Cc. (dep.
04/12/2014) Rv.261379; Sez. 4, sentenza n.45128 dell’11/11/20008 Ud. (dep.
04/12/2008) Rv. 241927].
In particolare, con riferimento ad una fattispecie analoga, la Suprema Corte ha

di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha
personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è
incompatibile con l’affermata partecipazione dell’agente all’organizzazione di cui si
è consapevolmente servito per commettere il fatto. (Fattispecie relativa al
coinvolgimento in un unico episodio di programmato trasporto di un apprezzabile
quantitativo di droga)” [Sez.1, sentenza n.43850 del 03/07/2013 (dep.
25/10/2013 Rv. 257800].
E’ dunque evidente l’errore commesso dal giudice del riesame, che dovrà
rivalutare le esigenze cautelari alla luce dei principi di cui sopra.

P.Q.M.

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Annulla\rcon rinvio al Tribunale di Catanzaro, sezione del Riesame.
Così deciso il 25/11/2015.

ritenuto che “L’elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico

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