Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5103 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5103 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POPOLIZIO VINCENZO N. IL 24/04/1966
avverso la sentenza n. 3193/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
06/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. beto bi) Arrn. bkolrù)
che ha concluso per
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efkArk„ 4e4ita2An:ZOS2- klY1I’VUZTLCLIEQ. Me- 1/Yet32,<-49e~t- Q. -e , e'hadtat0(2* Udito, per l arte civile, l'Avv Udit iedifenso‘Avv. e eR04--a-z. un *Attete_aCo- ,-x-e_ . oc.,tt_ ef42 hQ_ éane9-t-tk cW hoo. hzy p.tece Z-QAteela(b-72_9_ de.Q_ 92o. cUPG,:-‘19etz-bl. UQdrt-e0 i Data Udienza: 12/12/2013 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Bari, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente Vincenzo Popolizio, con sentenza del 6.10.2011 (dep. il 2.11.2011 e not. il 30.11.2014 confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti dello stesso dal Tribunale di Bari -sez. dist. di Altamura il 29.6.2009, con condanna alla rifusione delle ulteriori spese processuali. progettista e direttore dei lavori, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche, alla pena condizionalmente sospesa di mesi due di arresto ed euro 4500 di ammenda per il reato di cui agli artt. 31 comma 1 e 44 co. 1 lettera b) del Dpr. 380/01 per la realizzazione di un'opera edilizia abusiva, fatto accertato in Altamura il 28.11.2006. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione nel termini di legge l'imputato, con l'ausilio, del proprio difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: a. mancanza di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. deducendo come la Corte d'Appello di Bari abbia rimandato, in punto di motivazione, alle argomentazioni addotte dal giudice di prime cure tralasciando di fornire adeguata risposta agli specifici motivi di censura dedotti nell'atto di appello e nella dichiarazione di motivi aggiunti. In particolare il ricorrente si duole di quello che a suo avviso è stato un acritico recepimento operato dai giudici del merito delle dichiarazioni rese dal verbalizzante Ten. V. Tricarico in ordine alle dimensioni delle opere edilizie abusive, alla data di completamento dei lavori e alle dimensioni dell'immobile che si stava andando a realizzare. Viene rilevato come la realizzazione di uno sbancamento di notevoli dimensioni non sarebbe indice inequivocabile, a differenza di quanto riferito dal verbalizzante e recepito dai giudici di prime cure, di un aumento volumetrico dell'immobile assentito. b. violazione e/o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla violazione e/o all'inosservanza dell'articolo 157 cod. pen., con conseguente nullità della sentenza impugnata, con riferimento all'onere probatorio nei reati permanenti, ritenendo che il reato fosse prescritto. 2 Il giudice di prime cure aveva condannato il Popolizio, nella qualità di co- .. Chiedeva, pertanto, in accoglimento di uno o di entrambi i motivi sopra indicati, annullarsi -con o senza rinvio- la sentenza di appello perché il fatto non sussiste ovvero con altra formula assolutoria. In subordine, rigettarsi il ricorso con conseguente declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. 3. Il 26 novembre 2013 venivano depositati dei motivi aggiunti con i quali gente del III settore del Comune di Altamura su richiesta di Mazzilli Nicola, proprietario dell'immobile, e inviato per conoscenza anche a Popolizio Vincenzo accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del Dpr. 360.2001 in relazione all'immobile per cui è processo. Poiché nel provvedimento in questione si legge che la conclusione del procedimento resta subordinata all'acquisizione agli atti dell'assenso scritto di tutti i proprietari aventi titolarità a richiedere il permesso. allegava dichiarazione di consenso a firma di Mazzilli Francesco in qualità di procuratore speciale di Mazzilli Raffaella e Mazzilli Antonio (fa riferimento alla procura speciale di cui al rogito del 16.11.2001). All'odierna udienza veniva poi depositato intervenuto permesso per costruire in sanatoria rilasciato In data 10.12.2013 ai sensi dell'art. 36 Dpr. 380/01 a favore del proprietario Mazzilli Nicola che, nulla opponendo il P.G. , veniva acquisito agli atti. Il ricorrente chiedeva pertanto dichiararsi estinto il reato per intervenuto permesso per costruire in sanatoria . CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va pronunciata, conformemente alla richiesta delle parti, una sentenza di annullamento senza rinvio della decisione impugnata per essersi il reato estinto si evidenziava e documentava che in data 1.10.2013 era stato rilasciato dal Diri- all'odierno ricorrente estinto per intervenuto permesso per costruire in sanatoria. 2. Va preliminarmente rilevato che non sussistono le condizioni perché questa Corte debba pronunciare una sentenza di annullamento senza rinvio con assoluzione del ricorrente. Ed invero, con il proposto ricorso erano state sottoposte all'attenzione di questa Corte di legittimità doglianze già esaminate dalla Corte d'Appello, senza confutare in maniera convincente le ragioni del convincimento da questa espresso. In particolare, quanto alla doglianza circa la mancanza di motivazione da parte del giudice d'appello per essersi lo stesso riportato alle motivazioni del Tri- 3 4 bunale va ricordato che per giurisprudenza pacifica di questa Corte di legittimità, in caso di doppia conforma affermazione di responsabilità, deve essere ritenuta pienamente ammissibile la motivazione della sentenza d'appello lationem per re- a quella della sentenza di primo grado sempre che le censure formulate contra la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. Il giudice di secondo grado, infatti, nell'effettuare il controllo in ordine alla fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è chiama- sulle quali si sia già soffermato il prima giudice, con argomentazioni che vengano ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In una simile evenienza, infatti, le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (confronta l'univoca giurisprudenza di legittimità di questa Corte: per tutte Sez. 2 n. 34891 del 16.05.2013, Vecchia, rv. 256096; conf. sez. III, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 12.4. 2012, Valerio, rv. 252615: sez. H, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2. 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250). La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini, se il giudice d'appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'ossatura" dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali to ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame, motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte, In altri termini, egli non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, potendo le stesse essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, sez. VI, n. 1307 del 26.9.2002, dep. 14.1.2003, Delvai, rv. 223061). Peraltro, nel caso in esame la Corte di Appello di Bari non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma ha risposto in maniera puntuale a tutti i motivi di appello, che erano stati quasi integralmente trasposti e trasformati in motivi di ricorso per Cassazione. 4 4 3. Neppure fondato era il motivo di ricorso riguardante l'intervenuta pre- scrizione del reato prime della pronuncia impugnata. Il teste escusso, come dato conto da entrambi i giudici di merito, ha riferito che i lavori erano ancora in fase di realizzazione all'atto dell'accertamento, cioè in data 28.11.2006. Da tale data, dunque, andava calcolato il termine di prescrizione, che, trattandosi di fatti successivi alla legge 5.12.2005 n. 251 e tenuto conto degli atti interruttivi intercorsi, andava computato in cinque anni, scadenti dunque al A tale termine, tuttavia, andavano aggiunte le intervenute sospensioni della prescrizione per legittimo impedimento del difensore: - dal 30.1.2008 al 9.7.2008 (impedimento per motivi di famiglia) 60 gg; - dal 27.2.2009 al 25.9.2009 (impedimento per motivi di salute del difensore) 60 gg.; - dal 25.9.2009 al 26.2.2010 pari a mesi 5 e gg. 1 (rinvio su istanza della difesa perché era in corso la pratica di sanatoria) Vi era, dunque, un periodo interruttivo pari complessivamente a mesi nove e giorni uno con un termine di prescrizione che scadeva in data 29.8.2012, quindi successivamente alla intervenuta sentenza di appello (del 6.10.2011). 4. Il reato contestato a Popolizio Vincenzo è, tuttavia, estinto. E' stato provato documentalmente che è intervenuto permesso per costruire in sanatoria SUE/P.dic./86-2007 rilasciato in data 10.12.2013 ai sensi dell'art. 36 Dpr. 380/01 a favore del proprietario Mazzilli Nicola, ove si dà atto dell'assenso dei comproprietari e del pagamento dei dovuti oneri. Tale permesso per costruire è idoneo ad estinguere il reato anche nei confronti dell'odierno ricorrente. Questa Corte ha in più occasioni ricordato, infatti, come la causa di estinzione del reato per violazioni edilizie, prevista dall'art. 45 del Dpr 380/01, a seguito del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, si estende a tutti i responsabili 28.11.2011. dell'abuso, e non soltanto ai soggetti che abbiano richiesto ed ottenuto il provvedimento sanante, atteso che il meccanismo di estinzione non si fonda, nonostante la impropria formulazione letterale adottata dall'art. 36, comma secondo, del citato Dpr. 380/01, su un effetto estintivo connesso al pagamento di una somma a titolo di oblazione, bensì sull'effettivo rilascio del permesso di costruire successivamente alla verifica della conformità delle opere abusive alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia in quello della richiesta (così questa Sez. 3, n. 26123 del 12.4.2005 rv. 231940; conf. Sez. 3, n. 9521 del 7.6.2000, rv. 217755. 5 k P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi il reato estinto per intervenuto permesso di costruire in sanatoria. Così deciso in Roma il 12/12/2013.

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